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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23086/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa inflittagli - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il giorno 8 febbraio 2021 - per il reato di cui all'art. 600- quater, comma 1 e 2, cod. pen., commesso in data anteriore al 30 settembre 2020.

A ragione osserva che il condannato, aveva riportato, nel termine di cinque anni, un'altra condanna - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 16 , settembre 2021, divenuta irrevocabile il giorno 8 ottobre 2021 - per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. anteriormente commesso in data 26 settembre 2018 alla pena di anni due di reclusione che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen. nonché agli artt. 163, 164 e 168, primo comma n. 2), cod. pen.

Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia applicato la causa di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma n. 2) cod. pen., dettata per evitare che il condannato possa usufruire di due pene sospese che, tra loro cumulate, superino i limiti di concedibilità di cui all'art. 163 cod. pen., al diverso caso in cui sopravvenga una seconda condanna a pena non sospesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato avendo il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca obbligatoria del beneficio concesso con la sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 15 dicembre 2020 in presenza delle condizioni previste dall'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen., a nulla rilevando in sede esecutiva che la condanna sopravvenuta alla prima non sia condizionalmente sospesa.

2. Anche dopo la riformulazione dell'art. 168 cod. pen., con l'aggiunta del terzo e ultimo comma con legge 26 marzo 2001, n. 128, è rimasto consolidato l'orientamento ermeneutico di questa Corte, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, in forza del quale la condanna a pena non sospesa o per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa (art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.) o per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen) impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio.

Con riferimento soltanto all'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., si è, ulteriormente, precisato, che non rileva la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione.

Infatti, il primo comma dell'art. 168 cod. pen. prevede sub 1) la "revoca di diritto", e quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena già concessa, se «nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto [...] per cui venga inflitta una pena detentiva».

La clausola di riserva, che, nello stesso primo comma, fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. sta a significare, invece, che «la revoca è disposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto dall'art. 163 c.p.» (Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973).

Con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., si è, invece, chiarito che per verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., si deve tener conto di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.

In definitiva, così come si legge nella sentenza di questa prima sezione n. 44620 del 11/11/2008, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 241570 - 01, richiamata dalla difesa nel corpo del ricorso sia pure non riportando correttamente il passo della motivazione di interesse: "Dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod. pen. deve, quindi, trarsi che: - la valutazione della possibilità e opportunità della seconda sospensione condizionale, di per sé ostativa alla revoca della precedente, è di competenza esclusiva del giudice della cognizione, e non può trovare applicazione in sede esecutiva; - il giudice dell'esecuzione, a fronte di una seconda condanna inflitta e non sospesa pur ricorrendone la possibilità quanto ai limiti di pena, non può che limitarsi (e non "non può limitarsi" come si legge nel ricorso) a revocare la prima sospensione, conformemente al suo ruolo, che non gli consente di valutare diversamente situazioni già giudicate in sede di cognizione

3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dedso, in Roma 20 dicembre 2022.

S I O NE Prin_12323:173-Q-1-----e3enal [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa inflittagli - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il giorno 8 febbraio 2021 - per il reato di cui all'art. 600- quater, comma 1 e 2, cod. pen., commesso in data anteriore al 30 settembre 2020. A ragione osserva che il condannato, aveva riportato, nel termine di cinque anni, un'altra condanna - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 16 , settembre 2021, divenuta irrevocabile il giorno 8 ottobre 2021 - per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. anteriormente commesso in data 26 settembre 2018 alla pena di anni due di reclusione che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen. nonché agli artt. 163, 164 e 168, primo comma n. 2), cod. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia applicato la causa di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma n. 2) cod. pen., dettata per evitare che il condannato possa usufruire di due pene sospese che, tra loro cumulate, superino i limiti di concedibilità di cui all'art. 163 cod. pen., al diverso caso in cui sopravvenga una seconda condanna a pena non sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato avendo il Giudice dell'esecuzione disposto la revoca obbligatoria del beneficio concesso con la sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 15 dicembre 2020 in presenza delle condizioni previste dall'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen., a nulla rilevando in sede esecutiva che la condanna sopravvenuta alla prima non sia condizionalmente sospesa. 2. Anche dopo la riformulazione dell'art. 168 cod. pen., con l'aggiunta del terzo e ultimo comma con legge 26 marzo 2001, n. 128, è rimasto consolidato l'orientamento ermeneutico di questa Corte, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, in forza del quale la condanna a pena non sospesa o per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa (art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.) o per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen) impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio. Con riferimento soltanto all'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., si è, ulteriormente, precisato, che non rileva la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione. Infatti, il primo comma dell'art. 168 cod. pen. prevede sub 1) la "revoca di diritto", e quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena già concessa, se «nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto [...] per cui venga inflitta una pena detentiva». La clausola di riserva, che, nello stesso primo comma, fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. sta a significare, invece, che «la revoca è disposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto dall'art. 163 c.p.» (Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973). Con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., si è, invece, chiarito che per verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., si deve tener conto di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione. In definitiva, così come si legge nella sentenza di questa prima sezione n. 44620 del 11/11/2008, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 241570 - 01, richiamata dalla difesa nel corpo del ricorso sia pure non riportando correttamente il passo della motivazione di interesse: "Dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod. pen. deve, quindi, trarsi che: - la valutazione della possibilità e opportunità della seconda sospensione condizionale, di per sé ostativa alla revoca della precedente, è di competenza esclusiva del giudice della cognizione, e non può trovare applicazione in sede esecutiva; - il giudice dell'esecuzione, a fronte di una seconda condanna inflitta e non sospesa pur ricorrendone la possibilità quanto ai limiti di pena, non può che limitarsi (e non "non può limitarsi" come si legge nel ricorso) a revocare la prima sospensione, conformemente al suo ruolo, che non gli consente di valutare diversamente situazioni già giudicate in sede di cognizione 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] dedso, in Roma 20 dicembre 2022. S I O NE Prin_12323:173-Q-1-----e3enal [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estenso
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