CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24421/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Salerno n. 872/20, depositata il 6 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi,illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2017 dal Tribunale di Salerno, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta dalla ricor- rente,rideterminando in Euro 44.985,48 il saldo debitore del conto corrente intestato alla ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., e rigettando le domande di restituzione e di risarcimento del danno; che la Banca MPS non ha svolto attività difensiva. Considerato checon il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., sostenendo che, nel rigettare l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscri- zione da parte della Banca, la sentenza impugnata non ha considerato che la nullità può essere eccepita per la prima volta anche in appello, essendo rile- vabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e che la sola sotto- scrizione di essa correntista non risultava sufficiente ai fini della validità del contratto, non essendole mai stata consegnata copia del contratto di conto corrente; che il motivo è inammissibile; che, nel disattendere la predetta eccezione, la sentenza impugnata ha fatto ricorso a due distinti ordini di considerazioni, ciascuno dei quali logica- mente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione adottata, e ri- flettenti rispettivamente l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, nonché l'infondatezza della stessa, essendo la nullità per difetto di forma prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 385 del 1993 esclusivamente nell'interesse del cliente, in quanto volta a consentirgli di avere effettiva conoscenza delle condizioni concordate; che le censure riguardanti quest'ultimo profilo non possono trovare in- gresso in questa sede, in quanto, pur avendo ad oggetto una questione di diritto, implicanoun accertamento di fatto in ordine all'avvenuta consegna allacliente di una copia del contratto sottoscritto dalla ricorrente, e non risulta dedotto né dimostrato che tale questione, non esaminata dalla sentenza im- pugnata, sia stata specificamente e ritualmente sollevata nel giudizio di me- rito (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2019, n. 21243; 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. I, 15/07/2009, n. 16541); che l'inammissibilità delle predette censure preclude l'esame di quelle concernenti la novità della questione di nullità, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora, come nella specie, la decisione impugnata trovi fondamento in una pluralità di ra- tionesdecidendi distinte ed autonome, la ritenuta inammissibilità o infonda- tezza delle censure mosse ad una delle stesse comporta l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, di quelle relative alle altre, il cui accogli- mento non risulterebbe comunque idoneo a determinare la cassazione del provvedimento impugnato, in considerazione della definitività delle prime (cfr. Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n. 7931; Cass., Sez. III, 13/06/2018, n. 15399; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n.11493; che parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e degli artt. 116, 117, 118 e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, censurando la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degl'interessicontenuta nell'accordo sottoscritto tra le parti il 26 agosto 2003, pur in difetto di specifica ed autonoma sottoscrizione da parte di essa ricor- rente, reputandone sufficiente il richiamo tra le clausole onerose cumulativa- mente approvate; che, in tema di clausole onerose, l'accertamento dell'idoneità dellasotto- scrizione apposta dal contraente ad integrare il requisito della specifica ap- provazione per iscritto,ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., rientra infatti fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, sindaca- bile in sede di legittimità esclusivamente per inadeguatezza della motiva- zione, non risulta nella specie adeguatamente censurata, essendosi la ricor- rente limitata a dedurre il vizio di violazione di legge (cfr. Cass., Sez. VI, 15/03/2022, n. 8320; Cass., Sez. III, 23/09/1996, n. 8405; Cass., Sez. II, 10/01/1996, n. 166);che per analogheragioni deve ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cuila ricorrente lamenta la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993e degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità della pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'og- getto, fatta valere in relazione all'omessa indicazione delle relative modalità di calcolo; che, a sostegno della predetta censura, la ricorrente svolge infatti artico- late considerazioni in ordine all'individuazione del periodo di tempo in cui avrebbero avuto luogo gli addebiti contestati ed alle modificazioni progressi- vamente apportate dalle parti al regolamento contrattuale del rapporto di conto corrente, sulla base delle quali conclude per l'illegittimità dell'applica- zione della commissione, limitatamente al periodo successivo al 26 agosto 2003; che le predetteargomentazioni non trovano tuttavia riscontro nel passo dell'atto di appello trascritto a corredo del motivo di ricorso, nel quale la ri- corrente si era limitata a muovere critiche all'operato del c.t.u. nominato in primo grado, ed in particolare a far valere la genericità della clausola riguar- dante la commissione di massimo scoperto, per mancanza di precisazioni in ordine alle relative modalità di calcolo ed di ogni riferimento di natura tem- porale, senza fornire specifiche indicazioni in ordine alla data d'introduzione della clausola impugnata ed all'epoca degli addebiti contestati; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi