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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31841/2026

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cavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 9 aprile 2026 con la quale il Tribunale di Lucca ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza del 20 marzo 2026 con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Lucca ha disposto il sequestro preventivo della sommadi denaro pari a 24.000,00 euro in quanto profitto dei reati di cui agli artt. 416,640, 648-bis, 648-ter cod. pen. e 11 d.l.gs. 74/2000.2.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del fumus commissi delicti nonché omessa valutazione delladocumentazione prodotta dalla difesa.Secondo la prospettazione difensiva, la somma di euro 24.000sottoposta a sequestro costituirebbe il residuo delle somme ricevute dalla Savain occasione del proprio matrimonio.

In particolare, i filmati depositati dalla difesadimostrerebbero che gli invitati avevano versato in una cesta ingenti somme didenaro, per un ammontare complessivo di circa euro 70.000.Il Tribunale, limitandosi ad affermare apoditticamente la genericità dellaprova documentale offerta dalla difesa, avrebbe determinato un’indebitainversione dell’onere probatorio; la difesa ha, infatti, sostenuto che, a fronte dellaproduzione di documentazione idonea a giustificare la lecita disponibilità deldenaro in capo alla ricorrente, l’onere di dimostrarne la provenienza delittuosagravava sull’accusa e non sulla parte privata.Parimenti censurata è l’affermazione con cui i giudici del riesame hannoritenuto poco credibile la versione difensiva, valorizzando il contenuto delquaderno sottoposto a sequestro, recante annotazioni di importi differenti eritenuto maggiormente compatibile con la prospettazione accusatoria, anche inragione della presenza di nominativi e cifre riferibili all’anno 2023.Secondo la ricorrente, tale argomentazione non sarebbe idonea a smentirequanto emergente dai filmati prodotti, ben potendo le annotazioni relative al 2023essere state apposte in epoca successiva.La motivazione risulterebbe, altresì, illogica nella parte in cui affermache, in ragione della fungibilità del denaro, i video prodotti dalla difesa nondimostrerebbero che le somme sequestrate coincidano con quelle donate allaSava dagli invitati al matrimonio.Si deduce, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come,nel periodo di riferimento, la ricorrente non abbia effettuato né prelievi néversamenti sul proprio conto corrente e come non sia emerso alcun trasferimentodi denaro tra la [OSCURATO:PERSONA] e il marito.3.

L’unico motivo dedotto dalla ricorrente non è consentito in sede dilegittimità, perché involgente non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammessosolo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01, da ultimo Sez. 2, n. 2248 del 08/01/2026,Bruni, non massimata).Ciò posto, occorre evidenziare che il richiamo alla violazione di legge ealla dedotta apparenza della motivazione si appalesa meramente strumentale,risolvendosi, in realtà, nella prospettazione di una rivalutazione del merito nonconsentita in sede di legittimità.4.

Il Tribunale non si è limitato a recepire, mediante un acritico rinvio perrelationem, le argomentazioni contenute nell’ordinanza genetica, ma ha procedutoad un autonomo e puntuale esame delle censure formulate dalla difesa, ogginuovamente riproposte con il ricorso, disattendendole all’esito di un percorsomotivazionale completo, coerente e privo di aporie logiche.In particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato come i temid’incolpazione trovino adeguato e solido riscontro nella documentazione acquisitaagli atti, rilevando che il compendio indiziario posto a fondamento delprovvedimento cautelare non risulta in alcun modo inciso dalle deduzioni difensive.Queste ultime, infatti, sono state ritenute generiche e prive di adeguato supportodimostrativo, sicché non sono state reputate idonee a comprovare l’insussistenzadel vincolo di pertinenzialità tra le somme di denaro sottoposte a sequestro e ireati ipotizzati (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata).Le valutazioni espresse dai giudici di merito involgono apprezzamenti difatto non sindacabili nel giudizio di cassazione, in quanto la motivazione delprovvedimento impugnato non è riconducibile né all’area semantica dellamotivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”, risultando, alcontrario, pienamente idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridicoseguito nella decisione.5.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 9 aprile 2026 con la quale il Tribunale di Lucca ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza del 20 marzo 2026 con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Lucca ha disposto il sequestro preventivo della sommadi denaro pari a 24.000,00 euro in quanto profitto dei reati di cui agli artt. 416,640, 648-bis, 648-ter cod. pen. e 11 d.l.gs. 74/2000.2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del fumus commissi delicti nonché omessa valutazione delladocumentazione prodotta dalla difesa.Secondo la prospettazione difensiva, la somma di euro 24.000sottoposta a sequestro costituirebbe il residuo delle somme ricevute dalla Savain occasione del proprio matrimonio. In particolare, i filmati depositati dalla difesadimostrerebbero che gli invitati avevano versato in una cesta ingenti somme didenaro, per un ammontare complessivo di circa euro 70.000.Il Tribunale, limitandosi ad affermare apoditticamente la genericità dellaprova documentale offerta dalla difesa, avrebbe determinato un’indebitainversione dell’onere probatorio; la difesa ha, infatti, sostenuto che, a fronte dellaproduzione di documentazione idonea a giustificare la lecita disponibilità deldenaro in capo alla ricorrente, l’onere di dimostrarne la provenienza delittuosagravava sull’accusa e non sulla parte privata.Parimenti censurata è l’affermazione con cui i giudici del riesame hannoritenuto poco credibile la versione difensiva, valorizzando il contenuto delquaderno sottoposto a sequestro, recante annotazioni di importi differenti eritenuto maggiormente compatibile con la prospettazione accusatoria, anche inragione della presenza di nominativi e cifre riferibili all’anno 2023.Secondo la ricorrente, tale argomentazione non sarebbe idonea a smentirequanto emergente dai filmati prodotti, ben potendo le annotazioni relative al 2023essere state apposte in epoca successiva.La motivazione risulterebbe, altresì, illogica nella parte in cui affermache, in ragione della fungibilità del denaro, i video prodotti dalla difesa nondimostrerebbero che le somme sequestrate coincidano con quelle donate allaSava dagli invitati al matrimonio.Si deduce, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare come,nel periodo di riferimento, la ricorrente non abbia effettuato né prelievi néversamenti sul proprio conto corrente e come non sia emerso alcun trasferimentodi denaro tra la [OSCURATO:PERSONA] e il marito.3. L’unico motivo dedotto dalla ricorrente non è consentito in sede dilegittimità, perché involgente non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammessosolo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01, da ultimo Sez. 2, n. 2248 del 08/01/2026,Bruni, non massimata).Ciò posto, occorre evidenziare che il richiamo alla violazione di legge ealla dedotta apparenza della motivazione si appalesa meramente strumentale,risolvendosi, in realtà, nella prospettazione di una rivalutazione del merito nonconsentita in sede di legittimità.4. Il Tribunale non si è limitato a recepire, mediante un acritico rinvio perrelationem, le argomentazioni contenute nell’ordinanza genetica, ma ha procedutoad un autonomo e puntuale esame delle censure formulate dalla difesa, ogginuovamente riproposte con il ricorso, disattendendole all’esito di un percorsomotivazionale completo, coerente e privo di aporie logiche.In particolare, i giudici del riesame hanno evidenziato come i temid’incolpazione trovino adeguato e solido riscontro nella documentazione acquisitaagli atti, rilevando che il compendio indiziario posto a fondamento delprovvedimento cautelare non risulta in alcun modo inciso dalle deduzioni difensive.Queste ultime, infatti, sono state ritenute generiche e prive di adeguato supportodimostrativo, sicché non sono state reputate idonee a comprovare l’insussistenzadel vincolo di pertinenzialità tra le somme di denaro sottoposte a sequestro e ireati ipotizzati (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata).Le valutazioni espresse dai giudici di merito involgono apprezzamenti difatto non sindacabili nel giudizio di cassazione, in quanto la motivazione delprovvedimento impugnato non è riconducibile né all’area semantica dellamotivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”, risultando, alcontrario, pienamente idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridicoseguito nella decisione.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
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