CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5349/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 116/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5349/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procura ad litem, l’appello dai medesimi spiegato avverso la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, i ricorrenti ha nno formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dal loro difensore; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Co