CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 30040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19380/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A43 H501A), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via G.A. Guattani n. 14/A, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Livenza n. 3, ha eletto domicilio; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4339/2018, pubblicata il 25 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Vendita –Preliminare –Esecuzione specifica dell’obbligo a concludere il definitivo –Pagamento del prezzo residuo – Convenzione R.G.N. 19380/19 U.P.24/10/2024 vistil’atto di rinuncia al ricorso principale del 9 luglio 2024, notificato in pari data, l’atto di rinuncia al ricorso incidentale e di accettazione della rinuncia al ricorso principale del 24 luglio 2024, notificato in pari data, nonché l’atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale del 26 luglio 2024, atti depositati il 26 luglio 2024; lettele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo che fosse emessa sentenza costitutiva di produzione degli effetti traslativi, in forza del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti, il cui definitivo non era stato concluso per responsabilità esclusiva del promittente alienante, avente ad oggetto l’appartamento sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Palombara n. 29, dietro accollo del mutuo agevolato e contestuale condanna della società convenuta al pagamento, in favore della promissaria acquirente, della somma risultante dalla differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare, maggiorata degli interessi previsti dall’art. 5 del preliminare ovvero degli interessi legali, e con la condanna altresì della promittente venditrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per la situazione di disagio- incertezza provocata nella promissaria acquirente, protrattasi per molti anni, anche sotto il profilo del danno biologico; in via subordinata, qualora non fosse stata più possibile, per il ritardo imputabile alla società convenuta, l’erogazione del mutuo agevolato, previa quantificazione della somma ancora da corrispondere, che fosse individuato l’importo che l’attrice si impegnava a versare, a seguito dell’emananda sentenza, con la condanna al risarcimento dei danni prodotti a seguito della mancata erogazione del mutuo agevolato. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale, in parziale adesione alla domanda attorea, chiedeva – in via riconvenzionale –che fosse pronunciata sentenza costitutiva degli effetti traslativi in ordine alla proprietà dell’immobile emarginato, con la conferma dell’accollo del mutuo risultante dal suo frazionamento e pagamento del residuo del prezzo di cessione, previo accertamento dell’esatto ammontare delle somme corrisposte dalla promissaria acquirente, tenuto conto delle migliorie apportate per vecchie lire 30.000.000 e dell’anticipo sul prezzo di vendita del negozio di vecchie lire 15.000.000, oltre che degli ulteriori importi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per gli spettanti rimborsi, con la dichiarazione di integrale compensazione del credito di vecchie lire 100.000.000 con quelli vantati dalla [OSCURATO:PERSONA], al netto del rimborso degli oneri condominiali, e con condanna dell’attrice al pagamento della differenza, pari a vecchie lire 39.432.800, oltre al rimborso dei riferiti oneri condominiali, o della diversa somma che fosse stata accertata in corso di casa, e interessi convenzionali maturati e maturandi sulla stessa. Con riserva di chiedere, in alternativa, la risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita del 7 marzo 1995 per responsabilità esclusiva della promissaria acquirente, come previsto dall’art. 4, lett. d), e con la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società convenuta in dipendenza di tale inadempienza. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 10357/2010, depositata il 10 maggio 2010, disponeva il trasferimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA], come emarginata, per il prezzo stabilito in euro 86.602,28, oltre IVA, di cui euro 67.139,39 già corrisposti e la restante quota, pari ad euro 19.472,89, oltre IVA, da corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al momento del passaggio in giudicato della sentenza, oltre euro 11.214,56 (somma poi corretta in euro 6.982,27, euro 2.685,58, euro 6.982,27, euro 4.123,32 ed euro 13.491,75), oltre IVA e interessi. 2.– Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: A) che l’effettivo prezzo di cessione previsto dal Comune di Roma, in ossequio alla convenzione precedentemente stipulata tra il Comune e la società [OSCURATO:PERSONA], era pari a vecchie lire 152.000.000, oltre IVA al 4%, per un totale di lire 158.080.000, e non a lire 167.685.400; B) che la somma di vecchie lire 101.900.000 era stata versata dalla promissaria acquirente prima che fosse dovuta per illegittima richiesta di controparte, con la conseguente maturazione, nel periodo intercorrente tra il versamento del luglio 1995 e la data prevista per il rogito del luglio 1997, degli interessi convenzionali previsti dall’art. 5 del preliminare o, in subordine, di quelli legali, con la condanna alla restituzione della somma dovuta a tale titolo; C) che la pattuizione inerente alle effettuate migliorie era nulla, con l’effetto che la somma pretesa a tale titolo non era dovuta; D) che non era stata disposta la condanna dell’appellata al risarcimento del danno derivato dalla mancata erogazione del mutuo agevolato, da liquidarsi in via equitativa; E) che doveva essere risarcito anche il danno per inadempimento contrattuale. Con successivo atto di citazione notificato l’11 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che fosse accertata l’illegittimità delle correzioni apportate alla sentenza di prime cure, in ordine alla quantificazione degli importi da questa dovuti. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello e, in via incidentale, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del preliminare di compravendita del 7 marzo 1995 per responsabilità esclusiva della promissaria acquirente, come previsto nell’art. 4, lett. d), della promessa di vendita, in forza delle diffide ad adempiere effettuate ed eventualmente effettuande, e – in ogni caso – che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento grave della promissaria acquirente, anche con riferimento alla mancata esecuzione della sentenza costitutiva, con ogni conseguente obbligo restitutorio e risarcimento dei danni. In ogni caso, chiedeva che fosse rideterminata la somma dovuta dalla promissaria acquirente. All’esito, era disposta la riunione degli appelli. Decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, determinava il prezzo del trasferimento in euro 83.273,25, oltre IVA, e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] tenuta a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al momento del passaggio in giudicato della sentenza, quale condizione a cui era subordinato il trasferimento immobiliare, i seguenti importi: euro 16.133,86, oltre IVA sull’intero ammontare del prezzo; l’importo già determinato per le migliorie; euro 2.685,58 per l’accollo del mutuo ed euro 6.982,27 per il rimborso degli interessi di preammortamento, oltre interessi convenzionali dalla sentenza di primo grado al saldo; euro 4.123,42 per oneri condominiali maturati al 31 dicembre 2008 ed euro 13.491,75 per ICI, oltre interessi convenzionali dalle scadenze al saldo. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponendo – a sua volta – ricorso incidentale, articolato in quattro motivi. Ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso principale, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha rinunciato al ricorso incidentale e ha accettato la rinuncia al ricorso principale e, infine, [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione della delibera del Comune di Roma n. 7634/1995, in ordine al prezzo massimo di cessione non calcolato sulla base della superficie convenzionale. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 2729 c.c. e l’omessa valutazione dei fatti che giustificavano il ragionamento presuntivo. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’inapplicabilità retroattiva della delibera n. 176/2005, con violazione del divieto di apportare migliorie. 4.–Con il quarto motivo la ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dei danni patiti per aver corrisposto l’importo di vecchie lire 100.000.000 a mezzo effetti cambiari e senza beneficiare del mutuo agevolato. 5.–Con il quinto motivo la ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame del mancato accollo dei mutui e del mancato trasferimento del diritto di proprietà. 6.– Con il primo motivo la ricorrente incidentale rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della promissaria acquirente al pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali e imposta ICI (ora IMU), che la promittente alienante era stata tenuta a corrispondere successivamente al momento in cui il giudizio di primo grado era stato trattenuto in decisione e nei successivi sei anni del giudizio di secondo grado. 7.–Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di autorizzazione ex artt. 184, 184-bise 345, terzo comma, c.p.c. al deposito della documentazione attestante il pagamento degli oneri condominiali e l’imposta ICI successivi al momento in cui il giudizio di primo grado era stato trattenuto in decisione e nei successivi sei anni del giudizio di secondo grado. 8.–Con il terzo motivo la ricorrente incidentale evidenzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della promissaria acquirente al pagamento delle somme che la promittente alienante sarebbe stata tenuta anche in futuro a corrispondere a titolo di oneri condominiali e imposta ICI (ora IMU). 9.–Il quarto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di prime cure con riferimento all’identificazione catastale dell’immobile. 10.–Sennonché, come anzidetto, con atto del 9 luglio 2024, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso principale, con atto del 24 luglio 2024, la ricorrente incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale e ha accettato la rinuncia al ricorso principale mentre, con atto del 26 luglio 204, la ricorrente principale ha accettato la rinuncia al ricorso incidentale, atti tutti depositati in via telematica il 26 luglio 2024. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione della reciproca accettazione delle rinunce (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto delle rinunce, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2317