Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34339/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 11 aprile 2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con i ricorsi proposti è stata impugnata la sentenza di patteggiamento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse condotte in materia di stupefacenti, deducendo tutti i ricorrenti, eccetto [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge con riferimento all'art. 175 cod. pen. per mancata concessione del beneficio della non menzione, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.

Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata.

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.

Il ricorso proposto nell'interesse di Caraviello, invece, è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare in quanto innanzitutto non risulta che la richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio della non menzione e, comunque, detto beneficio in caso di applicazione della pena, discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.

P. R. n. 313 del 2002 (Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia, Rv. 252130).

L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Ne consegue anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 11 aprile 2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con i ricorsi proposti è stata impugnata la sentenza di patteggiamento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse condotte in materia di stupefacenti, deducendo tutti i ricorrenti, eccetto [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle ragioni di quantificazione della pena o delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge con riferimento all'art. 175 cod. pen. per mancata concessione del beneficio della non menzione, tutte censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Il ricorso proposto nell'interesse di Caraviello, invece, è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare in quanto innanzitutto non risulta che la richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio della non menzione e, comunque, detto beneficio in caso di applicazione della pena, discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d. P. R. n. 313 del 2002 (Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia, Rv. 252130). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Ne consegue anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 34339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris