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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18543/2022

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e n. 112/2008 ORDINANZA sul ricorso 2367-2017 proposto da: R.G.N. 2367/2017 [OSCURATO:PERSONA] “MIULLI”, in Cron. concordato preventivo con continuità aziendale, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Rep. domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1783/2016 della CORTE D’APPELLO di 2022 BARI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 928/2013; 976 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con ricorso depositato il 28.10.2009 innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] F. Miulli, chiedeva 1 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 che fosse dichiarata l’illegittimità e/o l’inefficacia del licenziamento comminatogli con atto Data pubblicazione 08/06/2022 del 13.10.2008 (risoluzione anticipata del rapporto con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008) con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno;

1. il Tribunale respingeva la domanda;

2. la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva il ricorso, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al Macchia, condannava l’Ente al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del compimento del 65° anno di età del predetto; riteneva la Corte territoriale che l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 facesse testuale riferimento, ai fini della prevista risoluzione anticipata del rapporto nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 tra cui non rientrava l’Ente ecclesiastico Miulli; escludeva che potesse invocarsi l’art. 25 del d.P.R. n. 761/1979 quale norma legittimante atti unilaterali di recepimento di norme destinate alla P.A.; riteneva che l’Ente ecclesiastico, nel recepire la previsione di cui al suddetto art. 72, comma 11 con delibera n. 115 del 13.10.2008, avendo adottato una disposizione incidente sulla dotazione organica e sull’organizzazione dell’Ente medesimo avrebbe dovuto trasmettere il proprio atto deliberativo al competente Ministero, sì da farne vagliare la correttezza e congruità ed ottenere – eventualmente – l’approvazione, cosa che nello specifico non era avvenuta; in conseguenza riteneva che l’atto adottato fosse illegittimo in quanto privo di giustificazione;

3. avverso tale sentenza l’Ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. il ricorrente ha anche depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 434 e 342 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, n. 4 e 111, comma 6, Cost.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto in modo non aderente allo schema legale delineato dalla novella del 2012;

2. il motivo è infondato; con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 434, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell’art. 54, co. 1, lett. c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 2 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., tale testo novellato è stato interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199); tale approdo giurisprudenziale esclude la fondatezza della prospettazione del ricorrente nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell’atto di appello attraverso, tra l’altro, la trascrizione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato che l’atto di appello era formulato in maniera tale da consentire l’individuazione della parte di sentenza oggetto di censura e di cogliere la diversa lettura offerta dall’appellante in contrapposizione a quella evincibile dalla pronuncia impugnata;

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver trascurato la circostanza decisiva dell’iscrizione del personale del Miulli all’INPDAP e rileva che tale iscrizione non può non comprendere la correlativa applicazione della normativa previdenziale; sostiene che il rapporto previdenziale prevale sulla natura giuridica del rapporto di lavoro;

4. il motivo è infondato; la disciplina previdenziale è altro rispetto ad una risoluzione anticipata del rapporto ancorché per il raggiungimento della massima anzianità contributiva; innanzitutto si tratta di rapporti (quello di lavoro e quello previdenziale) che operano su piani diversi; in ogni caso, non è dall’iscrizione ad un Ente previdenziale piuttosto che ad un altro che può derivare l’accertamento della natura privata o pubblica di un determinato Ente;

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione alla 3 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 normativa sanitaria sulla equiparazione degli enti ecclesiastici alle strutture pubbliche e segnatamente in relazione agli artt. 1, 16, 18 e 20 della l. n. 132/1968, art. 129 del d.P.R. n. 130/1969, art. 41 della l. n. 833/1978, artt. 25 e 52 del d.P.R. n. 761/1979; artt. 1, comma 18 e 4, comma 12, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, comma 1 e 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n. 502/1992; sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere non direttamente applicabile l’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008; assume che la decisione impugnata ha ignorato la peculiarità della realtà giuridica degli ospedali religiosi; rileva che la struttura dell’ente ospedaliero è identica a quella degli ospedali pubblici ed il primo non può sottrarsi, al pari dei secondi, al dovere di erogare le prestazioni sanitarie a tutti gli utenti (con ciò differenziandosi dal privato accreditato, non a caso escluso dalla previsione di cui all’1, comma 18, del d.lgs. n. 502/1992 che, invece fa alle istituzioni equiparate alle pubbliche di cui all’art. 4, comma 12); richiama l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che include tra le amministrazioni pubbliche le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; sostiene che le istituzioni sanitarie che esercitano l’assistenza ospedaliera pubblica (così testualmente definiti gli enti ecclesiastici) conservano la loro posizione di soggetti attivi nel sistema pubblico dell’assistenza e non sono estranei alle logiche e finalità di contenimento della spesa pubblica; aggiunge che l’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 761/1979 impone agli enti ecclesiastici che vogliano vedere riconosciuta l’equiparazione dei servizi prestati nei loro ospedali, di adottare ordinamenti del personale conformi alle disposizioni vigenti per i dipendenti degli ospedali pubblici;

6. il motivo è infondato; questa Corte ha già in passato affermato (Cass., Sez.

Un., 28 giugno 1989, n. 3127), che le controversie fra enti ecclesiastici riconosciuti che esercitano attività ospedaliera ed i propri dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione dell’ospedale a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non interferendo tale classificazione sulla natura degli enti medesimi, cui fa capo l’attività ospedaliera e che mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria: sempre questo giudice di legittimità ha precisato (Cass. 26 ottobre 1991, n. 11446; Cass. 8 giugno 1998, n. 5616; Cass., Sez.

Un., 8 ottobre 2002, n. 14382) che le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti 4 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l’attività ospedaliera e classificati ai fini della Data pubblicazione 08/06/2022 loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate dall’art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge; quanto, in particolare, al rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico questa Corte ha ulteriormente evidenziato che gli stessi hanno natura privatistica ed in conseguenza le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti (Cass., Sez.

Un., 2 aprile 2007, n. 8088); in detta pronuncia è stato anche precisato che siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l’adeguamento dell’ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l’assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993; alla stregua del quadro normativo esaminato da Cass., Sez.

Un., n. 8088/2007 è stato escluso che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell’art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in conseguenza non può trovare diretta applicazione nel caso in esame la disposizione di cui all’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 che, nella versione ratione temporis vigente (dal 22/08/2008 al 19/03/2009) prevedeva che: «Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi [...]»; 5 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 tale norma, dettata per esigenze di contenimento della spesa pubblica, si riferisce, Data pubblicazione 08/06/2022 come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, solo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui non è compreso l’Ente ecclesiastico Miulli; risultano, del resto estranee, alle logiche ed alle finalità economica di un [OSCURATO:PERSONA] privato come il Miulli (sul punto si veda la già citata Cass., Sez.

Un., n. 3127/1989 che, proprio con riferimento all’ospedale ecclesiastico Miulli ha evidenziato che si tratta di un ente che mantiene una piena autonomia organizzativa e finanziaria) le suddette esigenze di contenimento della spesa pubblica considerato che, a differenza delle aziende sanitarie pubbliche, soggette annualmente al controllo dei bilanci da parte delle Regioni ed alle validazioni delle rendicontazioni trimestrali di costi e ricavi, gli ospedali privati operano al di fuori di ogni vicolo pubblicistico e di controllo delle Regioni (ferma restando solo la regolamentazione dell’attività con le modalità dettate dall’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992, di cui più avanti si dirà);

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992 e ss. mm.

In relazione all’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 2 e 5 del medesimo d.lgs. 165/2001; censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto adempiuto l’obbligo di cui all’art. 4, comma 12 del d.lgs. n. 502/1992; sostiene che tale obbligo sussiste solo con riferimento all’attività di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 502/1992 dei requisiti tecnico-organizzativi e dei regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei presidi;

8. il motivo è infondato; premesso che, come evidenziato al punto che precede, l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell’ambito di diretta applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, tuttavia il medesimo aveva con delibera n. 115 del 13.10.2008, recepito la previsione del suddetto art. 72, comma 11; orbene, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’applicazione della indicata disposizione non poteva non avere effetto sulle dotazioni organiche dell’Ospedale facendo scattare l’obbligo di cui all’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992 che prevede, con riferimento a tutti «gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli artt. 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833», l’adeguamento dei regolamenti di dotazione organica da approvarsi con decreto del Ministro della Sanità; tale disposizione riguarda specificamente gli enti ospedalieri e non anche, evidentemente, le unità sanitarie locali che, come precisato dall’art. 3, comma 1 bis del medesimo d.lgs. n. n. 502/1992, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali “si 6 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” e, Data pubblicazione 08/06/2022 peraltro, sono direttamente assoggettate, al pari delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Fondazioni liriche) alla disciplina di cui al d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review); nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l’Ospedale non aveva affatto negato la necessità della predetta approvazione delle delibere di recepimento di norme dirette alla P.A. sostenendo solo che la previsione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992 non avrebbe riguardato gli atti di collocamento a riposo; invero, come pure evidenziato dai giudici baresi, gli atti che attengono all’età per il collocamento a riposo sono atti che certamente incidono sulla dotazione organica e sull’organizzazione del personale dell’ente e come tali rientrano nella previsione del citato art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, e l’[OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla Corte di merito, non aveva mai neppure inviato al competente Ministero la delibera n. 115 del 13.10.2008 con cui aveva unilateralmente recepito la disciplina di cui all’art. 72, comma 11 sicché tale atto, in assenza di approvazione, non poteva avere validità ed efficacia quale fonte normativa di risoluzione del contratto di lavoro con il Macchia;

9. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

10. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

11. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 7 P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e n. 112/2008 ORDINANZA sul ricorso 2367-2017 proposto da: R.G.N. 2367/2017 [OSCURATO:PERSONA] “MIULLI”, in Cron. concordato preventivo con continuità aziendale, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Rep. domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1783/2016 della CORTE D’APPELLO di 2022 BARI, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 928/2013; 976 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ricorso depositato il 28.10.2009 innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] F. Miulli, chiedeva 1 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 che fosse dichiarata l’illegittimità e/o l’inefficacia del licenziamento comminatogli con atto Data pubblicazione 08/06/2022 del 13.10.2008 (risoluzione anticipata del rapporto con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008) con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno; 1. il Tribunale respingeva la domanda; 2. la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva il ricorso, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al Macchia, condannava l’Ente al pagamento in favore del predetto delle retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del compimento del 65° anno di età del predetto; riteneva la Corte territoriale che l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 facesse testuale riferimento, ai fini della prevista risoluzione anticipata del rapporto nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 tra cui non rientrava l’Ente ecclesiastico Miulli; escludeva che potesse invocarsi l’art. 25 del d.P.R. n. 761/1979 quale norma legittimante atti unilaterali di recepimento di norme destinate alla P.A.; riteneva che l’Ente ecclesiastico, nel recepire la previsione di cui al suddetto art. 72, comma 11 con delibera n. 115 del 13.10.2008, avendo adottato una disposizione incidente sulla dotazione organica e sull’organizzazione dell’Ente medesimo avrebbe dovuto trasmettere il proprio atto deliberativo al competente Ministero, sì da farne vagliare la correttezza e congruità ed ottenere – eventualmente – l’approvazione, cosa che nello specifico non era avvenuta; in conseguenza riteneva che l’atto adottato fosse illegittimo in quanto privo di giustificazione; 3. avverso tale sentenza l’Ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. il ricorrente ha anche depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 434 e 342 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, n. 4 e 111, comma 6, Cost.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto in modo non aderente allo schema legale delineato dalla novella del 2012; 2. il motivo è infondato; con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 434, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell’art. 54, co. 1, lett. c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 2 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., tale testo novellato è stato interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199); tale approdo giurisprudenziale esclude la fondatezza della prospettazione del ricorrente nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell’atto di appello attraverso, tra l’altro, la trascrizione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato che l’atto di appello era formulato in maniera tale da consentire l’individuazione della parte di sentenza oggetto di censura e di cogliere la diversa lettura offerta dall’appellante in contrapposizione a quella evincibile dalla pronuncia impugnata; 3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver trascurato la circostanza decisiva dell’iscrizione del personale del Miulli all’INPDAP e rileva che tale iscrizione non può non comprendere la correlativa applicazione della normativa previdenziale; sostiene che il rapporto previdenziale prevale sulla natura giuridica del rapporto di lavoro; 4. il motivo è infondato; la disciplina previdenziale è altro rispetto ad una risoluzione anticipata del rapporto ancorché per il raggiungimento della massima anzianità contributiva; innanzitutto si tratta di rapporti (quello di lavoro e quello previdenziale) che operano su piani diversi; in ogni caso, non è dall’iscrizione ad un Ente previdenziale piuttosto che ad un altro che può derivare l’accertamento della natura privata o pubblica di un determinato Ente; 5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008 nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione alla 3 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 normativa sanitaria sulla equiparazione degli enti ecclesiastici alle strutture pubbliche e segnatamente in relazione agli artt. 1, 16, 18 e 20 della l. n. 132/1968, art. 129 del d.P.R. n. 130/1969, art. 41 della l. n. 833/1978, artt. 25 e 52 del d.P.R. n. 761/1979; artt. 1, comma 18 e 4, comma 12, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, comma 1 e 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n. 502/1992; sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere non direttamente applicabile l’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008; assume che la decisione impugnata ha ignorato la peculiarità della realtà giuridica degli ospedali religiosi; rileva che la struttura dell’ente ospedaliero è identica a quella degli ospedali pubblici ed il primo non può sottrarsi, al pari dei secondi, al dovere di erogare le prestazioni sanitarie a tutti gli utenti (con ciò differenziandosi dal privato accreditato, non a caso escluso dalla previsione di cui all’1, comma 18, del d.lgs. n. 502/1992 che, invece fa alle istituzioni equiparate alle pubbliche di cui all’art. 4, comma 12); richiama l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che include tra le amministrazioni pubbliche le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; sostiene che le istituzioni sanitarie che esercitano l’assistenza ospedaliera pubblica (così testualmente definiti gli enti ecclesiastici) conservano la loro posizione di soggetti attivi nel sistema pubblico dell’assistenza e non sono estranei alle logiche e finalità di contenimento della spesa pubblica; aggiunge che l’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 761/1979 impone agli enti ecclesiastici che vogliano vedere riconosciuta l’equiparazione dei servizi prestati nei loro ospedali, di adottare ordinamenti del personale conformi alle disposizioni vigenti per i dipendenti degli ospedali pubblici; 6. il motivo è infondato; questa Corte ha già in passato affermato (Cass., Sez. Un., 28 giugno 1989, n. 3127), che le controversie fra enti ecclesiastici riconosciuti che esercitano attività ospedaliera ed i propri dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione dell’ospedale a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non interferendo tale classificazione sulla natura degli enti medesimi, cui fa capo l’attività ospedaliera e che mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria: sempre questo giudice di legittimità ha precisato (Cass. 26 ottobre 1991, n. 11446; Cass. 8 giugno 1998, n. 5616; Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2002, n. 14382) che le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti 4 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l’attività ospedaliera e classificati ai fini della Data pubblicazione 08/06/2022 loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l’applicazione a tali rapporti dei principi dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l’operatività delle disposizioni dettate dall’art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge; quanto, in particolare, al rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico questa Corte ha ulteriormente evidenziato che gli stessi hanno natura privatistica ed in conseguenza le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti (Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8088); in detta pronuncia è stato anche precisato che siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l’adeguamento dell’ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l’assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993; alla stregua del quadro normativo esaminato da Cass., Sez. Un., n. 8088/2007 è stato escluso che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell’art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in conseguenza non può trovare diretta applicazione nel caso in esame la disposizione di cui all’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 che, nella versione ratione temporis vigente (dal 22/08/2008 al 19/03/2009) prevedeva che: «Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi [...]»; 5 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 tale norma, dettata per esigenze di contenimento della spesa pubblica, si riferisce, Data pubblicazione 08/06/2022 come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, solo alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui non è compreso l’Ente ecclesiastico Miulli; risultano, del resto estranee, alle logiche ed alle finalità economica di un [OSCURATO:PERSONA] privato come il Miulli (sul punto si veda la già citata Cass., Sez. Un., n. 3127/1989 che, proprio con riferimento all’ospedale ecclesiastico Miulli ha evidenziato che si tratta di un ente che mantiene una piena autonomia organizzativa e finanziaria) le suddette esigenze di contenimento della spesa pubblica considerato che, a differenza delle aziende sanitarie pubbliche, soggette annualmente al controllo dei bilanci da parte delle Regioni ed alle validazioni delle rendicontazioni trimestrali di costi e ricavi, gli ospedali privati operano al di fuori di ogni vicolo pubblicistico e di controllo delle Regioni (ferma restando solo la regolamentazione dell’attività con le modalità dettate dall’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992, di cui più avanti si dirà); 7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992 e ss. mm. In relazione all’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 2 e 5 del medesimo d.lgs. 165/2001; censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto adempiuto l’obbligo di cui all’art. 4, comma 12 del d.lgs. n. 502/1992; sostiene che tale obbligo sussiste solo con riferimento all’attività di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 502/1992 dei requisiti tecnico-organizzativi e dei regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei presidi; 8. il motivo è infondato; premesso che, come evidenziato al punto che precede, l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell’ambito di diretta applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, tuttavia il medesimo aveva con delibera n. 115 del 13.10.2008, recepito la previsione del suddetto art. 72, comma 11; orbene, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’applicazione della indicata disposizione non poteva non avere effetto sulle dotazioni organiche dell’Ospedale facendo scattare l’obbligo di cui all’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992 che prevede, con riferimento a tutti «gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli artt. 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833», l’adeguamento dei regolamenti di dotazione organica da approvarsi con decreto del Ministro della Sanità; tale disposizione riguarda specificamente gli enti ospedalieri e non anche, evidentemente, le unità sanitarie locali che, come precisato dall’art. 3, comma 1 bis del medesimo d.lgs. n. n. 502/1992, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali “si 6 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” e, Data pubblicazione 08/06/2022 peraltro, sono direttamente assoggettate, al pari delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Fondazioni liriche) alla disciplina di cui al d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review); nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l’Ospedale non aveva affatto negato la necessità della predetta approvazione delle delibere di recepimento di norme dirette alla P.A. sostenendo solo che la previsione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992 non avrebbe riguardato gli atti di collocamento a riposo; invero, come pure evidenziato dai giudici baresi, gli atti che attengono all’età per il collocamento a riposo sono atti che certamente incidono sulla dotazione organica e sull’organizzazione del personale dell’ente e come tali rientrano nella previsione del citato art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, e l’[OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla Corte di merito, non aveva mai neppure inviato al competente Ministero la delibera n. 115 del 13.10.2008 con cui aveva unilateralmente recepito la disciplina di cui all’art. 72, comma 11 sicché tale atto, in assenza di approvazione, non poteva avere validità ed efficacia quale fonte normativa di risoluzione del contratto di lavoro con il Macchia; 9. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 10. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 11. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 7 P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 2367/2017 Numero sezionale 976/2022 Numero di raccolta generale 18543/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 2367/2017 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s
Sentenza Cassazione n. 18543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris