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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 1948

Cassazione n. 14551/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1948 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 23/11/2021, la Corte di appello di Milano, ha confermato sentenza del 20/11/2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale alla pena di mesi cinque di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale per non aver motivato la mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita (prendendo in considerazione soprattutto condanne risalenti per reati depenalizzati) e mancanza di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

2. La Corte di appello di Milano ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena sulla base di una duplice ratio decidendi.

Per un verso, infatti, ha rilevato che l'imputato, già condannato per furto a pena condizionalmente sospesa, non può beneficiare ulteriormente della sospensione, salvo subordinazione della stessa a uno degli obblighi di cui all'art. 165, secondo comma, cod. pen., subordinazione preclusa da quanto esposto dalla stessa difesa dell'appellante circa le sue condizioni di reddito, che non gli permettono di sostenere impegni economici.

Per altro verso, ha osservato che, visto il certificato penale, concreti elementi per formulare una valutazione di meritevolezza e una prognosi in ordine al futuro comportamento dell'imputato non sono ravvisabili (conclusione, quest'ultima, che non risulta esplicitata dalla sentenza impugnata, evidentemente per un refuso, ma individuabile dal complessivo argomentare del giudice di appello).3.

Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è immune dalle censure del ricorrente.

3.1. Quanto alla prima ratio decidendi, la sentenza impugnata non considera la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità: invero, come rilevato dalla Corte costituzionale, «al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l'obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività» (Corte cost., ord. n. 229 del 2020).

La sentenza impugnata non prende in considerazione questa seconda possibilità, il che rende ragione della fondatezza del ricorso.

3.2. Quanto alla seconda ratio decidendi, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto, con la necessaria specificità, delle ragioni ostative alla prognosi favorevole necessaria all'applicazione della sospensione condizionale della pena: il mero riferimento al certificato penale, caratterizzato da varie condanne per il reato depenalizzato di emissione di assegni senza provvista e da un'unica condanna per il reato di furto, non rende comprensibile il ragionamento del giudice di appello, tanto più che la stessa sentenza impugnata richiama, genericamente, istituti dell'ordinamento penitenziario caratterizzati da effetti estintivi connessi al riscontro di una condotta meritevole, istituti la cui disciplina di accesso non è però specificata, quanto ai presupposti, dalla sentenza impugnata.

Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza deve essere annullata.

4. Nel punto relativo alla sostituzione della pena irrogata con la pena pecuniaria di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981 il ricorso è altresì fondato.

Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, il punto era stato devoluto dai motivi di appello, ma al riguardo la sentenza impugnata non è motivata.

5. Pertanto, limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio per nuovo esame ad altra S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1948 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 23/11/2021, la Corte di appello di Milano, ha confermato sentenza del 20/11/2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale alla pena di mesi cinque di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale per non aver motivato la mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita (prendendo in considerazione soprattutto condanne risalenti per reati depenalizzati) e mancanza di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 2. La Corte di appello di Milano ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena sulla base di una duplice ratio decidendi. Per un verso, infatti, ha rilevato che l'imputato, già condannato per furto a pena condizionalmente sospesa, non può beneficiare ulteriormente della sospensione, salvo subordinazione della stessa a uno degli obblighi di cui all'art. 165, secondo comma, cod. pen., subordinazione preclusa da quanto esposto dalla stessa difesa dell'appellante circa le sue condizioni di reddito, che non gli permettono di sostenere impegni economici. Per altro verso, ha osservato che, visto il certificato penale, concreti elementi per formulare una valutazione di meritevolezza e una prognosi in ordine al futuro comportamento dell'imputato non sono ravvisabili (conclusione, quest'ultima, che non risulta esplicitata dalla sentenza impugnata, evidentemente per un refuso, ma individuabile dal complessivo argomentare del giudice di appello).3. Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è immune dalle censure del ricorrente. 3.1. Quanto alla prima ratio decidendi, la sentenza impugnata non considera la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della comunità: invero, come rilevato dalla Corte costituzionale, «al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l'obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività» (Corte cost., ord. n. 229 del 2020). La sentenza impugnata non prende in considerazione questa seconda possibilità, il che rende ragione della fondatezza del ricorso. 3.2. Quanto alla seconda ratio decidendi, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto, con la necessaria specificità, delle ragioni ostative alla prognosi favorevole necessaria all'applicazione della sospensione condizionale della pena: il mero riferimento al certificato penale, caratterizzato da varie condanne per il reato depenalizzato di emissione di assegni senza provvista e da un'unica condanna per il reato di furto, non rende comprensibile il ragionamento del giudice di appello, tanto più che la stessa sentenza impugnata richiama, genericamente, istituti dell'ordinamento penitenziario caratterizzati da effetti estintivi connessi al riscontro di una condotta meritevole, istituti la cui disciplina di accesso non è però specificata, quanto ai presupposti, dalla sentenza impugnata. Anche da questo punto di vista, pertanto, la sentenza deve essere annullata. 4. Nel punto relativo alla sostituzione della pena irrogata con la pena pecuniaria di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981 il ricorso è altresì fondato. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, il punto era stato devoluto dai motivi di appello, ma al riguardo la sentenza impugnata non è motivata. 5. Pertanto, limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio per nuovo esame ad altra S
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