CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07427/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14600/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA]Argon, rappresenta e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, 43, presso il primo, il tutto come da procura a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 7130/2014,depositata il 22 dicembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SOSPENSIONE L.Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la sospensione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era rettificato ai fini i.r.a.p. il valore della produzione relativamente all’anno d’imposta 2006, con sanzioni ed interessi e recupero a tassazione di proventi da “transfer pricing” con addebito IRES e sanzioni sia alla consolidante che alla consolidata. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, rigettava lo stesso confermando la prima decisione. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, spiegando a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo e ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. In data 19 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello per essere la stessa affetta da motivazione apparente e con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 76 e 110, comma 7, TUIR, 5, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere asseritamente la CTR preteso dall’amministrazione la prova dell’elusione e in particolare della fiscalità di favore prevista dalla legge straniera e della anormalità dei prezzi di transazione intergruppo. 2. Con il ricorso incidentale la contribuente deduce l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’Agenzia per carenza d’interesse, mentre con i motivi del ricorso incidentale condizionato deduce, col primo omessa pronuncia e, col secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nuovo