CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan. 1348/2024 depositata il 21/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n. T8T06T600289/2020, emesso dall’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Prato, veniva contestato a ODGNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026Group Consorzio il recupero di IVA per l’annualità 2014, per euro8.890,00, oltre interessi e sanzioni, sul presupposto che l’ente in parola –nell’esternalizzazione di servizi di manodopera (logistica, pulizie efacchinaggio) e nel conseguente affidamento delle prestazioni allecooperative consorziate – avesse detratto l’imposta assolta su fatturerelative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, emesse, per il2014, dalla consorziata [OSCURATO:PERSONA]. Coop.; secondo l’Ufficio, il Consorzioavrebbe agito da collettore tra committenti e cooperative “cartiere” (inparticolare, con sede legale in provincia di Foggia ma operative in Toscana,prive di effettiva organizzazione e caratterizzate da gravi indici dipericolosità fiscale), in un contesto riconducibile alla gestione di fatto disoggetti (tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e consegnalazione dei fatti alla Procura della Repubblica di Prato, a fronte dellaquale era stato riferito, dalla parte contribuente, l’esito di archiviazione delprocedimento penale. Avverso detto atto impositivo ODG [OSCURATO:PERSONA] ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Prato, che, costituitosi l’Ufficio, con sentenza n. 146/2021, pubblicata il21 ottobre 2021, rigettava il ricorso, ritenendo non assolto l’onere,gravante sul contribuente, di dimostrare la diligenza esigibile e la buonafede rispetto alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti,reputando non decisivo l’esito penale in ragione dell’autonomia del giudiziotributario e condannando la parte ricorrente alle spese. La contribuenteproponeva appello, deducendo, in sintesi, l’insussistenza della propriaconsapevolezza della frode e la sussistenza della buona fede, l’erroneavalutazione dell’esito del procedimento penale e, in subordine,l’illegittimità delle sanzioni; resisteva l’Agenzia delle Entrate. Con sentenzan. 1348/03/2024, depositata il 21 novembre 2024, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello e condannaval’appellante alle spese, confermando la decisione di primo grado.Numero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026Avverso tale sentenza ODG [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneasseritamente apparente, contraddittoria e obiettivamenteincomprensibile, in relazione agli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; si sostiene che la decisione disecondo grado non consentirebbe di cogliere un percorso logico-giuridicointelligibile.Il primo motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure diinsufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla solaverifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,comma 6, Cost., ravvisabile nelle sole ipotesi – che si convertono inviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità dellasentenza – di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale», «motivazione apparente», «manifesta edirriducibile contraddittorietà» e «motivazione perplessa odincomprensibile»; al di fuori di tali casi, il vizio di motivazione è deducibile,nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo quale omesso esame diun fatto storico che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e cherisulti decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n.23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022).Numero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez.Un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 14927 del 2017; Cass. n. 13977 del2019; Cass. n. 29124 del 2021). Parimenti, la nullità ricorre quando lamotivazione sia costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e,quindi, da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiestadall’art. 111, comma 6, Cost.Tali vizi estremi non sono, tuttavia, ravvisabili nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti esplicitato – sia pure in forma concisa – le rationesdecidendi poste a fondamento del rigetto dell’appello, valorizzando, inparticolare, (i) la ritenuta carenza, in capo alla consorziata emittente([OSCURATO:PERSONA]. Coop.), di una effettiva organizzazione imprenditorialeadeguata alle prestazioni fatturate («priva di dotazione personale estrumentale adeguata alla prestazione fatturata») e (ii) i gravi indici dianomalia fiscale (mancati versamenti ed omissioni), quali elementi idonei,secondo il giudice di merito, a rendere «facilmente rilevabile» l’operativitàdel fornitore come mera interposta, con conseguente esclusione dellabuona fede e della diligenza del cessionario/committente, cui incombeva,nella prospettiva seguita, dimostrare di avere adottato le verifiche esigibili.Né la motivazione si presenta contraddittoria o incomprensibile per ilrichiamo all’esito del procedimento penale: la sentenza impugnata dàconto dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e delladiversa disciplina probatoria, così escludendo che il decreto diarchiviazione possa, di per sé, spiegare efficacia preclusiva nel presentegiudizio. Ne discende che il fondamento della decisione resta chiaramenteNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026identificabile nell’accertata (in fatto) fittizietà soggettiva delle operazioni enella ritenuta conoscibilità, in capo al Consorzio, del disegno evasivo, pereffetto degli indici oggettivi valorizzati.In definitiva, la motivazione della sentenza d’appello è esistente ed idoneaa rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito e, quindi, a consentire ilcontrollo in sede di legittimità; nella specie, pertanto, la soglia del“minimo costituzionale” non è infranta. La censura, sotto l’apparentededuzione di un vizio di nullità, sollecita piuttosto una rivalutazione delcompendio indiziario e delle risultanze istruttorie, attività preclusa inquesta sede. Il motivo va pertanto rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione ritenutaapparente, in relazione agli artt. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156c.p.c., con riguardo alla trattazione dell’esito del procedimento penaleinstaurato a seguito della segnalazione dell’Amministrazione finanziaria,lamentandosi che il giudice di appello si sarebbe limitato a richiamare, inmodo generico, i principi sul c.d. “doppio binario” e sulla diversa disciplinaprobatoria, senza dare conto delle ragioni per le quali non avrebbeIl secondo motivo è infondato.Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,comma 6, Cost., ravvisabile nelle ipotesi – che si convertono in violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza– di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di«manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessaod incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione puòessere dedotto soltanto per omesso esame di un fatto storico decisivoNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026(Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del2022).Ciò posto, la censura non integra alcuna delle anomalie motivazionalitipizzate, giacché presuppone che il decreto di archiviazione sia idoneo, diper sé, a vincolare o comunque a condizionare in modo determinantel’accertamento tributario; presupposto che non trova riscontronell’ordinamento. Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sedepenale ai sensi dell’art. 408 c.p.p. non costituisce espressione di unaccertamento giurisdizionale definitivo sul fatto, postulando la mancanzadi un processo e non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità dicosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p.; ne consegue che esso nonspiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario (Cass. n. 3423 del2001; Cass. n. 8999 del 2014; Cass. n. 16649 del 2020).Ne deriva che, anche quando l’archiviazione sia motivata con riferimentoall’assenza di dolo o di vantaggi fiscali, essa non impone al giudicetributario una decisione conforme, né integra un fatto decisivo idoneo atravolgere automaticamente la pretesa impositiva: può, al più, essereapprezzata quale elemento istruttorio nel più ampio quadro probatorio.Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non decisivo l’esito penale,reputando comunque non superato – con idonea prova contraria – ilquadro indiziario posto a fondamento della ripresa.Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata non èmeramente apparente, poiché rende percepibili le ragioni del mancatoriconoscimento di un rilievo dirimente all’archiviazione (inidoneità aprodurre effetti vincolanti o preclusivi e valutazione nel complessivocontesto probatorio). La doglianza, sotto l’apparente veste di vizioprocessuale, tende in realtà a sollecitare una diversa ponderazione delmateriale istruttorio e del significato da attribuire al decreto diarchiviazione, ciò che resta estraneo al sindacato di legittimità. Il motivova, pertanto, rigettato.Numero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,assumendosi l’omessa pronuncia sulla specifica questione – prospettatanei precedenti gradi – concernente la pretesa mancanza di provadell’interposizione (e del ruolo dei sigg. Focardi e Arrigoni) qualefondamento dell’asserita inesistenza soggettiva delle operazioni, inrelazione anche alla dedotta inconferenza, rispetto all’anno 2014, delladocumentazione e delle e-mail richiamate dall’Ufficio perché riferite adannualità successive.Il terzo motivo è infondato.La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile. L’omessapronuncia, infatti, presuppone la mancata decisione su un capo didomanda (ovvero su una specifica eccezione in senso proprio) idoneo acondurre a un esito decisorio diverso; non ricorre, invece, quando la partesi duole che il giudice abbia attribuito un determinato peso a taluneemergenze istruttorie (ovvero non abbia ritenuto decisivi alcuni elementidi segno contrario), sollecitando, in realtà, una rivalutazione del materialeprobatorio.Giova rammentare che il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato è violato solo quando il giudice, interferendo nel poteredispositivo delle parti, alteri gli elementi identificativi dell’azione (petitume causa petendi), attribuendo o negando un bene diverso da quellodomandato; viceversa, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, quando essa debbaritenersi tacitamente proposta, perché in rapporto di necessariaconnessione con quelle dedotte (Cass., 3 luglio 2019, n. 17897). È statoaltresì precisato che il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando ilgiudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valeredalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e nonrilevabili d’ufficio, fermo restando che egli è libero di individuare l’esattaNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026natura dell’azione e di porre a base della decisione considerazioni di dirittodiverse da quelle prospettate (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).Nella specie, la censura – pur evocando l’art. 112 c.p.c. – non denunciache la Corte territoriale abbia omesso di statuire su una domanda oeccezione autonoma, ma contesta che la motivazione abbia valorizzato (o,secondo la prospettazione di parte, non adeguatamente scrutinato) talunielementi istruttori relativi all’interposizione e al ruolo dei sigg. Focardi eArrigoni, nonché la pretesa inconferenza temporale di alcuni documentirispetto al 2014. Si tratta, dunque, di profili attinenti alla valutazione dellerisultanze e alla ricostruzione in fatto della vicenda, riservate al giudice dimerito, rispetto alle quali la decisione impugnata ha comunque assuntouna chiara posizione di rigetto della tesi difensiva del Consorzio,escludendo la buona fede e ritenendo raggiunta la prova della conoscibilitàdell’operazione. Ne consegue l’insussistenza del vizio di omessapronuncia; il motivo va pertanto rigettato.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 deld.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., deducendosi l’erroneaapplicazione dei principi in tema di operazioni soggettivamente inesistentie di riparto dell’onere probatorio, per avere la sentenza impugnataritenuto la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario sullabase della sola infedeltà fiscale della consorziata (mancati versamenti eomissioni dichiarative), senza una complessiva valutazione degli elementiindiziari e senza riscontro di indizi oggettivi e specifici idonei a dimostrareche il Consorzio sapesse o dovesse sapere dell’evasione.Il quarto motivo è inammissibile.La parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c.; nondimeno,non deduce che il giudice d’appello abbia attribuito l’onere della prova auna parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole discomposizione della fattispecie, ma contesta, in sostanza, l’apprezzamentoNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026del quadro indiziario (e, in particolare, la ritenuta rilevanza degli indici dianomalia fiscale della consorziata) e l’esito della valutazione probatoria.Orbene, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabilesoltanto quando il giudice ponga l’onere probatorio a carico di una partediversa da quella che ne è gravata, non anche quando – all’esito di una(asseritamente) incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie –ritenga che la parte onerata abbia assolto (o non assolto) tale onere; inquest’ultimo caso viene in rilievo, semmai, un errore di apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 23 ottobre 2018, n.26769; Cass., 5 settembre 2006, n. 19064; Cass., 10 febbraio 2006, n.2935).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha espressamente applicato iprincipi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di prova dellaconsapevolezza (o della conoscibilità con l’ordinaria diligenza) delcessionario/committente, richiamando – tra l’altro – Cass. n. 15369/2020e Cass. n. 10120/2017, e dando conto delle ragioni in fatto poste afondamento del rigetto. In particolare, la Corte territoriale afferma che «ilmancato versamento delle imposte e dei contributi ai dipendenti, induce aritenere la natura fittizia delle cooperative consorziate (…) medianteoperazioni facilmente rilevabili dal Consorzio medesimo che non puòritenersi in buona fede, comunque non adeguatamente provata» e che «ilmedesimo Consorzio, insomma, non poteva non conoscere, e non hadimostrato la asserita propria buona fede, le condizioni nelle quali operavala Quick». La censura, pertanto, pur formalmente rubricata comeviolazione di legge, mira a contestare l’accertamento in fatto e lavalutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.Del resto, la stessa sentenza d’appello – nel richiamare Cass. n.10120/2017 – ribadisce che, nelle frodi IVA con interposizione, l’onereprobatorio dell’Amministrazione può ritenersi soddisfatto «dallaNumero registro generale 11808/2025Numero sezionale 3265/2026Numero di raccolta generale 20888/2026Data pubblicazione 20/06/2026dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale estrumentale adeguata alla prestazione fatturata», gravando poi sulcontribuente la prova contraria della buona fede. Anche sotto tale profilo,la doglianza si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendioindiziario (e dell’idoneità degli elementi valorizzati a integrare “indizioggettivi e specifici”), operazione estranea al sindacato di legittimità.Ne consegue che il motivo si risolve in una richiesta di riesame del meritoe delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, non essendoconsentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito(Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). Il motivo va, pertanto, dichiaratoinammissibile. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, cheliquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]