Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05666/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21004/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatario con studio in Sora ViaG.Matteotti 2 tutti elettivamente domiciliati ai fini delle notificazioni e comunicazioni nella casella pec avv.roccobaldassini pec.it - ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) patrocinante in Cassazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 giusta procura speciale allegata a latere con documento separato conferita giusta delibera Prot. 561 del 21.10.2022, Rep.

N. 65 del 21.10.2022. -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16841/2022depositata il 25/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 16841/2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione n. 8956/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proprietari terrieri di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di Siniscola oggetto di esproprio da parte del Comune, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari nr. 213 del 2015 che, pronunciandosi su ricorso introdotto come opposizione da parte dei predetti ricorrenti alla stima dell’indennità dovuta ai proprietari terrieri di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di Siniscola oggetto di esproprio, aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente in € 842.539,64 e in € 245.740,72, oltre interessi legali dovuta dal Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione.

Questa Corte nell’ordinanza impugnata nr.16841/2021, riteneva emergere dagli atti la irregolarità della notifica per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notifica del ricorso effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale in data 5 Aprile 2016, mediante spedizione del relativo plico, presso il domicilio eletto dal consorzio nel corso del grado di appello.

Avverso l’ordinanza della Suprema Corte, i proprietari dei terreni espropriati propongono ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c. con unico motivo e memoria. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione resiste con controricorso e memoria.

Il P.G. ha depositato requisitorie scritte ed ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliere l’originario ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], oggi componente del Collegio, era già componente del Collegio che ha emesso in data 23/3/2022 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione e pertanto la decisione del presente ricorso deve essere rinviata ad altra Pubblica Udienza in cui il collegio sia composto da Consiglieri che non abbiano partecipato alla precedente fase .

P.Q.M.

Rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21004/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatario con studio in Sora ViaG.Matteotti 2 tutti elettivamente domiciliati ai fini delle notificazioni e comunicazioni nella casella pec avv.roccobaldassini pec.it - ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – PEC [OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) patrocinante in Cassazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 giusta procura speciale allegata a latere con documento separato conferita giusta delibera Prot. 561 del 21.10.2022, Rep. N. 65 del 21.10.2022. -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 16841/2022depositata il 25/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 16841/2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione n. 8956/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proprietari terrieri di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di Siniscola oggetto di esproprio da parte del Comune, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari nr. 213 del 2015 che, pronunciandosi su ricorso introdotto come opposizione da parte dei predetti ricorrenti alla stima dell’indennità dovuta ai proprietari terrieri di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di Siniscola oggetto di esproprio, aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente in € 842.539,64 e in € 245.740,72, oltre interessi legali dovuta dal Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione. Questa Corte nell’ordinanza impugnata nr.16841/2021, riteneva emergere dagli atti la irregolarità della notifica per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notifica del ricorso effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale in data 5 Aprile 2016, mediante spedizione del relativo plico, presso il domicilio eletto dal consorzio nel corso del grado di appello. Avverso l’ordinanza della Suprema Corte, i proprietari dei terreni espropriati propongono ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c. con unico motivo e memoria. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola in liquidazione resiste con controricorso e memoria. Il P.G. ha depositato requisitorie scritte ed ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliere l’originario ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], oggi componente del Collegio, era già componente del Collegio che ha emesso in data 23/3/2022 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione e pertanto la decisione del presente ricorso deve essere rinviata ad altra Pubblica Udienza in cui il collegio sia composto da Consiglieri che non abbiano partecipato alla precedente fase . P.Q.M. Rinvia la ca
Sentenza Cassazione n. 05666/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris