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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 22061/2023

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dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/03/2021, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 12/06/2019 del Tribunale di Messina, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e, riconosciuta la circostanza attenuante dell'avere l'imputato, prima del giudizio, risarcito il danno, rideterminava la pena irrogata allo Scimone in tre mesi di reclusione.

Condannava, altresì, lo stesso Scimone alla rifusione delle spese sostenute nella relativa fase del giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]„ liquidandole in C 900,00, oltre accessori di legge.

Secondo il capo d'imputazione, il reato di danneggiamento era stato contestato allo Scimone «perché, bucando le ruote dell'autovettura Peugeot 208 targata EW814L di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sulla pubblica via, danneggiava il suddetto mezzo. [OSCURATO:PERSONA], il 17 settembre 2017».

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 74, 80, 81 e 538 dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta contraddittorietà della motivazione «in relazione alla non dichiarata esclusione della parte civile ed alla condanna in suo favore al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese».

Quanto all'inosservanza delle invocate norme processuali, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina avrebbe «"sovrapposto" e confuso» la valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, mediante la costituzione di parte civile, e la valutazione, da adottare alla conclusione del processo, in ordine alla condanna al risarcimento del danno, e rappresenta che, poiché il Ceraolo non aveva «neppure tentato di provare» la sua qualità di utilizzatore dell'autovettura e di avere patito un danno, «il Giudice [...] avrebbe dovuto in sentenza pronunciare l'esclusione della parte civile originariamente ammessa o, comunque, decidere negativamente sulla richiesta di condanna ai danni e sulla liquidazione delle spese di costituzione».

Quanto ai vizi della motivazione, il ricorrente deduce che essa sarebbe: in primo luogo lato, contraddittoria, in quanto la Corte d'appello di Messina, dopo avere affermato la necessità di «avere (e provare di avere) riportato un danno dalla condotta illecita altrui», non ha poi verificato l'effettiva sussistenza dello stesso danno in capo al Ceraolo; in secondo luogo, carente, in quanto la stessa Corte d'appello di Messina, da un lato, non avrebbe risposto ai propri specifici rilievi, prospettati nell'atto di appello, relativi alla mancata dimostrazione del danno e, quindi, alla necessità di escludere la parte civile o, comunque, di revocare le statuizioni di condanna al risarcimento del danno e, dall'altro lato, «si è espressa solo sulla ammissibilità iniziale della costituzione [...], ma non anc:he sulla richiesta finale di esclusione: sollecitata alla fine del giudizio allorché l'assunto iniziale non era stato provato».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art.131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «travisamento risultante dalla sentenza e dagli altri atti del giudizio».

Quanto a tale travisamento, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina abbia: a) respinto la propria richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla base dell'elemento che la condotta delittuosa era diretta a rendere inutilizzabile «un mezzo di locomozione di cui la persona offesa aveva necessità per muoversi», nonostante tale circostanza fosse «priva di ogni riscontro probatorio agli atti del processo»; b) fatto riferimento alla foratura di quattro ruote dell'autovettura, laddove la stessa parte civile aveva lamentato la foratura di tre ruote.

Quanto all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina abbia del tutto omesso di tenere conto, quale elemento incidente sulla valutazione dell'esiguità o no del danno, dell'avvenuto risarcimento di esso.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduc:e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «in ordine alla doglianza inerente la pena posta a base del calcolo», nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen. e, in relazione, ancora una volta, all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «travisamento delle prove».

Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Messina avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva contestato l'applicazione, da parte del Tribunale di Messina, della pena base di nove mesi di reclusione anziché del minimo edittale di sei mesi di reclusione.

Con riguardo all'attenuante dell'avere agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina, nel negare il riconoscimento di tale circostanza attenuante, sarebbe incorsa: a) nella violazione della legge penale in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione porrebbe quale canone di valutazione per poter ritenere la sussistenza dell'attenuante non quello dell'adeguatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui - come mostrerebbe di ritenere la Corte d'appello di Messina - ma quello, «in negativo», dell'«inesistenza di una macroscopica sproporzione»; b) nel travisamento della prova, là dove afferma che non vi sarebbe prova delle «minacce ricevute dal Ceraolo qualche giorno prima», asserzione che dimostrerebbe come la Corte d'appello di Messina avesse omesso di considerare sia la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] sia l'informativa del Carabinieri della Stazione di Spadafora, nella quale «si dar:va] conto delle plurime denunce dello Scimone per le azioni persecutorie di cui si era reso responsabile il Ceraolo sino al giorno prima» dei fatti.

3. Il ricorrente ha presentato un motivo nuovo con il quale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che il delitto di danneggiamento sia punibile a querela della persona offesa anche nell'ipotesi di cui al secondo comma, n. 1), dello stesso articolo, quando il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. giacché il menzionato regime di procedibilità d'ufficio: a) quanto al parametro dell'art. 3 Cost., «tradi[rebbe] gli stessi principi ispiral:ori dell'intervento legislativo, come evidenziati anche nella Relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, là dove si afferma che «[s]i è conservata la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sopraindividuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime»; b) sempre quanto al parametro dell'art. 3 Cost., determinerebbe «un'irragionevole disparità rispetto all'ipotesi, sicuramente più grave, di colui che, lungi dal limitarsi ad apportare un danno, si appropri invece definitivamente del bene altrui esposto alla pubblica fede»; c) quanto al parametro dell'art. 76 Cost., alla luce dei contenuti della legge di delegazione, come evidenziati nella già citata Relazione illustrativa, «appare[ndo] evidente come il Legislatore delegato - sottraendo alla procedibilità a querela un reato contro il patrimonio, nello stesso momento in cui condiziona la procedibilità di un altro reato, sempre contro il medesimo patrimonio, all'esistenza di una valida querela - non compia soltanto una scelta platealmente irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, ma esonda pure dall'alveo dei principi, dettati dal Delegante, ai quali dovrebbe conformarsi».

Il ricorrente sostiene la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate atteso che, posto che il Ceraolo, che sporse la querela, non è il proprietario dell'autovettura danneggiata, competerebbe al giudice del merito accertare la sussistenza delle circostanze di fatto comprovanti la sua legittimazione a proporre la predetta querela - legittimazione che il ricorrente contesta, non avendo il Ceraolo fornito alcun riscontro dell'affermata «disponibilità» dell'autovettura ed essendo la stessa «disponibilità», comunque, insufficiente a legittimarlo - e che l'eventuale esito negativo del predetto accertamento comporterebbe il proscioglimento dell'imputato per la mancanza di una valida querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello di Messina ha evidenziato come, nel proprio «esposto- querela», [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di essere l'utilizzatore dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che era stata danneggiata mediante la foratura di tre delle sue quattro ruote.

In considerazione della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato, il predetto «esposto-querela» era utilizzabile ai fini della deliberazione (art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.) ed era pienamente idoneo a provare - come hanno evidentemente ritenuto i giudici di merito - il fatto che il Ceraolo aveva la legittima detenzione della danneggiata autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, è anzitutto opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato (tra le tante, Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925-01, relativa proprio al caso dell'utilizzatore dell'autovettura danneggiata; in senso analogo, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574-01, secondo cui il diritto di querela per il reato di danneggiamento «si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità»).

La stessa Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in quanto persona offesa dal reato, il legittimo detentore del bene danneggiato è anche legittimato a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dal reato (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, cit., relativa, come si è detto, proprio al caso dell'utilizzatore dell'autovettura danneggiata).

Quest'ultima pronuncia ha chiarito che l'esistenza del diritto di proprietà o di un altro diritto reale in capo a un altro soggetto rileverà ai fini della valutazione del danno patito dal detentore, ma non esclude che tale danno, sia pure in misura ridotta rispetto a quello patito dal proprietario, possa sussistere, come avviene nel caso in cui il detentore dell'autovettura, in conseguenza del danneggiamento, sia stato posto nell'impossibilità di utilizzare il veicolo.

Il che evidentemente si verifica nel caso in cui vengano bucate tre delle quattro ruote di un'autovettura.

Da quanto precede discende che, nel non escludere la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e nel condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile, la Corte d'appello di Messina non è incorsa in alcuna inosservanza della legge penale né in alcuna incongruenza logica o contraddizione.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Anzitutto, non sussistono i denunciati travisamenti, atteso che: a) quanto al primo, il fatto che il Ceraolo fosse l'utilizzatore dell'autovettura, cioè di un autoveicolo destinato, per definizione, al trasporto (privato) delle persone, implica che di tale mezzo lo stesso Ceraolo, che lo utilizzava, avesse «necessità per muoversi», come pertanto del tutto logicamente ritenuto dalla Corte d'appello di Messina; b) quanto al secondo, come si è visto al punto 1, la Corte d'appello di Messina ha dato atto che il Ceraolo, nel proprio «esposto-querela», aveva denunciato la foratura di tre (e non di quattro) ruote dell'autovettura da lui utilizzata.

2.2. Quanto alle lamentate inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., tale articolo stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista una pena non superiore alla sogna indicata) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod.. pen.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della motivazione della condotta dell'imputato, in quanto essa appariva diretta («tesa») a rendere inutilizzabile l'autovettura utilizzata dal Ceraolo e della quale, quindi, egli aveva necessità per spostarsi.

Tale motivazione risulta rispettosa dell'art. 131-bis cod. pen., il quale non si può ritenere violato in considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato, atteso che tale elemento non attiene né alle modalità della condotta né all'entità del danno da essa cagionato, ma a un comportamento successivo alla stessa condotta.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Quanto al lamentato diniego del riconoscimento dell'attenuante cosiddetta della provocazione, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità di tale attenuante, occorrono: a) lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui»; b) il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere dell'ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-02; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454-01).

Da tali principi - e, in particolare, alla luce di quest'ultima condizione di configurabilità dell'attenuante de quo - discende che nessuna inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. peri., può essere ravvisata per avere la Corte d'appello di Messina escluso la configurabilità della stessa attenuante in ragione della mancanza, nel caso di specie, di «adeguatezza» tra l'asserito fatto ingiusto del Ceraolo (le «minacce» che egli avrebbe rivolto all'imputato «qualche giorno prima») e l'azione dell'imputato di bucare le gomme dell'autovettura in uso alla stessa persona offesa.

Tale non illogicamente ritenuta mancanza di una qualche adeguatezza tra l'asserita condotta della persona offesa e quella dell'imputato, essendo di per sé sola sufficiente a giustificare la reputata insussistenza dell'attenuante, comporta l'assorbimento del motivo di ricorso nella parte in cui con esso viene denunciato il travisamento della prova in ordine all'altra condizione di configurabilità dell'attenuante costituita dal fatto ingiusto altrui.

3.2. Quanto all'applicazione della pena base di nove mesi di reclusione, anziché del minimo edittale di sei mesi di reclusione (come era stato chiesto dall'imputato con il quarto motivo del proprio atto di appello), si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per A reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

Nel caso di specie, la pena base irrogata di nove mesi di reclusione è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1) cod., pen. (che è pari a un anno e nove mesi di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici di merito mediante l'espressione, utilizzata dal Tribunale di Messina, pena «equa», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4.

Il motivo nuovo è inammissibile perché sono inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate.

Infatti, anche nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere tali questioni, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che il delitto di danneggiamento sia punibile a querela della persona offesa anche nell'ipotesi di cui al secondo comma, n. 1), dello stesso articolo, quando il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, il delitto di danneggiamento attribuito al ricorrente sarebbe comunque punibile, atteso che, tp.p.'gtd cilt come si è visto al punto 1, il Ceraolo si deve ritenere persona offesa dal reato, egli risulta avere proposto querela.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/03/2021, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 12/06/2019 del Tribunale di Messina, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento (art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e, riconosciuta la circostanza attenuante dell'avere l'imputato, prima del giudizio, risarcito il danno, rideterminava la pena irrogata allo Scimone in tre mesi di reclusione. Condannava, altresì, lo stesso Scimone alla rifusione delle spese sostenute nella relativa fase del giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]„ liquidandole in C 900,00, oltre accessori di legge. Secondo il capo d'imputazione, il reato di danneggiamento era stato contestato allo Scimone «perché, bucando le ruote dell'autovettura Peugeot 208 targata EW814L di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata sulla pubblica via, danneggiava il suddetto mezzo. [OSCURATO:PERSONA], il 17 settembre 2017». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 74, 80, 81 e 538 dello stesso codice, nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta contraddittorietà della motivazione «in relazione alla non dichiarata esclusione della parte civile ed alla condanna in suo favore al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese». Quanto all'inosservanza delle invocate norme processuali, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina avrebbe «"sovrapposto" e confuso» la valutazione in ordine all'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, mediante la costituzione di parte civile, e la valutazione, da adottare alla conclusione del processo, in ordine alla condanna al risarcimento del danno, e rappresenta che, poiché il Ceraolo non aveva «neppure tentato di provare» la sua qualità di utilizzatore dell'autovettura e di avere patito un danno, «il Giudice [...] avrebbe dovuto in sentenza pronunciare l'esclusione della parte civile originariamente ammessa o, comunque, decidere negativamente sulla richiesta di condanna ai danni e sulla liquidazione delle spese di costituzione». Quanto ai vizi della motivazione, il ricorrente deduce che essa sarebbe: in primo luogo lato, contraddittoria, in quanto la Corte d'appello di Messina, dopo avere affermato la necessità di «avere (e provare di avere) riportato un danno dalla condotta illecita altrui», non ha poi verificato l'effettiva sussistenza dello stesso danno in capo al Ceraolo; in secondo luogo, carente, in quanto la stessa Corte d'appello di Messina, da un lato, non avrebbe risposto ai propri specifici rilievi, prospettati nell'atto di appello, relativi alla mancata dimostrazione del danno e, quindi, alla necessità di escludere la parte civile o, comunque, di revocare le statuizioni di condanna al risarcimento del danno e, dall'altro lato, «si è espressa solo sulla ammissibilità iniziale della costituzione [...], ma non anc:he sulla richiesta finale di esclusione: sollecitata alla fine del giudizio allorché l'assunto iniziale non era stato provato». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art.131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «travisamento risultante dalla sentenza e dagli altri atti del giudizio». Quanto a tale travisamento, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina abbia: a) respinto la propria richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla base dell'elemento che la condotta delittuosa era diretta a rendere inutilizzabile «un mezzo di locomozione di cui la persona offesa aveva necessità per muoversi», nonostante tale circostanza fosse «priva di ogni riscontro probatorio agli atti del processo»; b) fatto riferimento alla foratura di quattro ruote dell'autovettura, laddove la stessa parte civile aveva lamentato la foratura di tre ruote. Quanto all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina abbia del tutto omesso di tenere conto, quale elemento incidente sulla valutazione dell'esiguità o no del danno, dell'avvenuto risarcimento di esso. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduc:e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «in ordine alla doglianza inerente la pena posta a base del calcolo», nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. pen. e, in relazione, ancora una volta, all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «travisamento delle prove». Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Messina avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva contestato l'applicazione, da parte del Tribunale di Messina, della pena base di nove mesi di reclusione anziché del minimo edittale di sei mesi di reclusione. Con riguardo all'attenuante dell'avere agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina, nel negare il riconoscimento di tale circostanza attenuante, sarebbe incorsa: a) nella violazione della legge penale in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione porrebbe quale canone di valutazione per poter ritenere la sussistenza dell'attenuante non quello dell'adeguatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui - come mostrerebbe di ritenere la Corte d'appello di Messina - ma quello, «in negativo», dell'«inesistenza di una macroscopica sproporzione»; b) nel travisamento della prova, là dove afferma che non vi sarebbe prova delle «minacce ricevute dal Ceraolo qualche giorno prima», asserzione che dimostrerebbe come la Corte d'appello di Messina avesse omesso di considerare sia la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] sia l'informativa del Carabinieri della Stazione di Spadafora, nella quale «si dar:va] conto delle plurime denunce dello Scimone per le azioni persecutorie di cui si era reso responsabile il Ceraolo sino al giorno prima» dei fatti. 3. Il ricorrente ha presentato un motivo nuovo con il quale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che il delitto di danneggiamento sia punibile a querela della persona offesa anche nell'ipotesi di cui al secondo comma, n. 1), dello stesso articolo, quando il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. giacché il menzionato regime di procedibilità d'ufficio: a) quanto al parametro dell'art. 3 Cost., «tradi[rebbe] gli stessi principi ispiral:ori dell'intervento legislativo, come evidenziati anche nella Relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, là dove si afferma che «[s]i è conservata la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sopraindividuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime»; b) sempre quanto al parametro dell'art. 3 Cost., determinerebbe «un'irragionevole disparità rispetto all'ipotesi, sicuramente più grave, di colui che, lungi dal limitarsi ad apportare un danno, si appropri invece definitivamente del bene altrui esposto alla pubblica fede»; c) quanto al parametro dell'art. 76 Cost., alla luce dei contenuti della legge di delegazione, come evidenziati nella già citata Relazione illustrativa, «appare[ndo] evidente come il Legislatore delegato - sottraendo alla procedibilità a querela un reato contro il patrimonio, nello stesso momento in cui condiziona la procedibilità di un altro reato, sempre contro il medesimo patrimonio, all'esistenza di una valida querela - non compia soltanto una scelta platealmente irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, ma esonda pure dall'alveo dei principi, dettati dal Delegante, ai quali dovrebbe conformarsi». Il ricorrente sostiene la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate atteso che, posto che il Ceraolo, che sporse la querela, non è il proprietario dell'autovettura danneggiata, competerebbe al giudice del merito accertare la sussistenza delle circostanze di fatto comprovanti la sua legittimazione a proporre la predetta querela - legittimazione che il ricorrente contesta, non avendo il Ceraolo fornito alcun riscontro dell'affermata «disponibilità» dell'autovettura ed essendo la stessa «disponibilità», comunque, insufficiente a legittimarlo - e che l'eventuale esito negativo del predetto accertamento comporterebbe il proscioglimento dell'imputato per la mancanza di una valida querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello di Messina ha evidenziato come, nel proprio «esposto- querela», [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di essere l'utilizzatore dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che era stata danneggiata mediante la foratura di tre delle sue quattro ruote. In considerazione della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato, il predetto «esposto-querela» era utilizzabile ai fini della deliberazione (art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.) ed era pienamente idoneo a provare - come hanno evidentemente ritenuto i giudici di merito - il fatto che il Ceraolo aveva la legittima detenzione della danneggiata autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, è anzitutto opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato (tra le tante, Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925-01, relativa proprio al caso dell'utilizzatore dell'autovettura danneggiata; in senso analogo, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574-01, secondo cui il diritto di querela per il reato di danneggiamento «si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità»). La stessa Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in quanto persona offesa dal reato, il legittimo detentore del bene danneggiato è anche legittimato a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dal reato (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, cit., relativa, come si è detto, proprio al caso dell'utilizzatore dell'autovettura danneggiata). Quest'ultima pronuncia ha chiarito che l'esistenza del diritto di proprietà o di un altro diritto reale in capo a un altro soggetto rileverà ai fini della valutazione del danno patito dal detentore, ma non esclude che tale danno, sia pure in misura ridotta rispetto a quello patito dal proprietario, possa sussistere, come avviene nel caso in cui il detentore dell'autovettura, in conseguenza del danneggiamento, sia stato posto nell'impossibilità di utilizzare il veicolo. Il che evidentemente si verifica nel caso in cui vengano bucate tre delle quattro ruote di un'autovettura. Da quanto precede discende che, nel non escludere la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e nel condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile, la Corte d'appello di Messina non è incorsa in alcuna inosservanza della legge penale né in alcuna incongruenza logica o contraddizione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Anzitutto, non sussistono i denunciati travisamenti, atteso che: a) quanto al primo, il fatto che il Ceraolo fosse l'utilizzatore dell'autovettura, cioè di un autoveicolo destinato, per definizione, al trasporto (privato) delle persone, implica che di tale mezzo lo stesso Ceraolo, che lo utilizzava, avesse «necessità per muoversi», come pertanto del tutto logicamente ritenuto dalla Corte d'appello di Messina; b) quanto al secondo, come si è visto al punto 1, la Corte d'appello di Messina ha dato atto che il Ceraolo, nel proprio «esposto-querela», aveva denunciato la foratura di tre (e non di quattro) ruote dell'autovettura da lui utilizzata. 2.2. Quanto alle lamentate inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., tale articolo stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista una pena non superiore alla sogna indicata) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod.. pen. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della motivazione della condotta dell'imputato, in quanto essa appariva diretta («tesa») a rendere inutilizzabile l'autovettura utilizzata dal Ceraolo e della quale, quindi, egli aveva necessità per spostarsi. Tale motivazione risulta rispettosa dell'art. 131-bis cod. pen., il quale non si può ritenere violato in considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato, atteso che tale elemento non attiene né alle modalità della condotta né all'entità del danno da essa cagionato, ma a un comportamento successivo alla stessa condotta. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al lamentato diniego del riconoscimento dell'attenuante cosiddetta della provocazione, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità di tale attenuante, occorrono: a) lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui»; b) il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere dell'ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-02; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454-01). Da tali principi - e, in particolare, alla luce di quest'ultima condizione di configurabilità dell'attenuante de quo - discende che nessuna inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, n. 2), cod. peri., può essere ravvisata per avere la Corte d'appello di Messina escluso la configurabilità della stessa attenuante in ragione della mancanza, nel caso di specie, di «adeguatezza» tra l'asserito fatto ingiusto del Ceraolo (le «minacce» che egli avrebbe rivolto all'imputato «qualche giorno prima») e l'azione dell'imputato di bucare le gomme dell'autovettura in uso alla stessa persona offesa. Tale non illogicamente ritenuta mancanza di una qualche adeguatezza tra l'asserita condotta della persona offesa e quella dell'imputato, essendo di per sé sola sufficiente a giustificare la reputata insussistenza dell'attenuante, comporta l'assorbimento del motivo di ricorso nella parte in cui con esso viene denunciato il travisamento della prova in ordine all'altra condizione di configurabilità dell'attenuante costituita dal fatto ingiusto altrui. 3.2. Quanto all'applicazione della pena base di nove mesi di reclusione, anziché del minimo edittale di sei mesi di reclusione (come era stato chiesto dall'imputato con il quarto motivo del proprio atto di appello), si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per A reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Nel caso di specie, la pena base irrogata di nove mesi di reclusione è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1) cod., pen. (che è pari a un anno e nove mesi di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici di merito mediante l'espressione, utilizzata dal Tribunale di Messina, pena «equa», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Il motivo nuovo è inammissibile perché sono inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate. Infatti, anche nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere tali questioni, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che il delitto di danneggiamento sia punibile a querela della persona offesa anche nell'ipotesi di cui al secondo comma, n. 1), dello stesso articolo, quando il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, il delitto di danneggiamento attribuito al ricorrente sarebbe comunque punibile, atteso che, tp.p.'gtd cilt come si è visto al punto 1, il Ceraolo si deve ritenere persona offesa dal reato, egli risulta avere proposto querela. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 22061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris