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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 19469/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 264/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 13/04/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17758/2021 Numero sezionale 5141/2022 Numero di raccolta generale 19469/2022Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 264 del 13.

4. 2021 del Tribunale di Campobasso, che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazione della legge n. 386 del 1990; letto il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] UTG di Campobasso; il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art.327 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 28.

2. 2020, mentre il deposito telematico della sentenza si perfeziona alla data della sua accettazione e contestuale comunicazione da parte della Cancelleria, avvenuta nel caso di specie il 2.

3. 2020, con l’effetto che l’atto di appello, proposto con atto di citazione notificato il 7.

12. 2020, doveva considerarsi tempestivo; il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura, tenuto conto che il ricorso non investe la ratio della decisione impugnata, che ha affermato che, dovendo applicarsi al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, l’atto di appello avrebbe dovuto proporsi con ricorso e che, essendo stato invece proposto con atto di citazione, ai fini della tempestività del gravame andava considerata non la data della sua notificazione, ma quella del deposito dell’atto in Cancelleria, adempimento avvenuto soltanto con l’iscrizione a ruolo in data 17.

12. 2020; per l’effetto la censura proposta non ha carattere decisivo, in quanto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 introdotta dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e della sua proroga fino all’11 maggio stabilita dall’art. 36 d.l. n. 23 del 2020 per l’emergenza epidemiologica, nonché della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17758/2021 Numero sezionale 5141/2022 Numero di raccolta generale 19469/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 successiva sospensione per il periodo feriale, il termine lungo di impugnazione doveva ritenersi ormai scaduto alla data del 17.

12. 2020, in cui l’atto di appello risulta depositato in cancelleria; la regola applicata dal Tribunale nel valutare la tempestività dell’appello è corretta, essendo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte precisato che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ( Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 25061 del 2015 ); gli altri motivi di ricorso, che ripropongono le censure di merito avverso la decisione di primo grado, vanno dichiarati assorbiti >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della prefettura UTG di Campobasso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17758/2021 Numero sezionale 5141/2022 Numero di raccolta generale 19469/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 264/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 13/04/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17758/2021 Numero sezionale 5141/2022 Numero di raccolta generale 19469/2022Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 264 del 13. 4. 2021 del Tribunale di Campobasso, che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazione della legge n. 386 del 1990; letto il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] UTG di Campobasso; il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art.327 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 28. 2. 2020, mentre il deposito telematico della sentenza si perfeziona alla data della sua accettazione e contestuale comunicazione da parte della Cancelleria, avvenuta nel caso di specie il 2. 3. 2020, con l’effetto che l’atto di appello, proposto con atto di citazione notificato il 7. 12. 2020, doveva considerarsi tempestivo; il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura, tenuto conto che il ricorso non investe la ratio della decisione impugnata, che ha affermato che, dovendo applicarsi al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, l’atto di appello avrebbe dovuto proporsi con ricorso e che, essendo stato invece proposto con atto di citazione, ai fini della tempestività del gravame andava considerata non la data della sua notificazione, ma quella del deposito dell’atto in Cancelleria, adempimento avvenuto soltanto con l’iscrizione a ruolo in data 17. 12. 2020; per l’effetto la censura proposta non ha carattere decisivo, in quanto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 introdotta dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e della sua proroga fino all’11 maggio stabilita dall’art. 36 d.l. n. 23 del 2020 per l’emergenza epidemiologica, nonché della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della prefettura UTG di Campobasso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17758/2021 Numero sezionale 5141/2022 Numero di raccolta generale 19469/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B
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