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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 10607/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6969-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 3507/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 453/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro privato R.G.N.6969/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di euro 41.300,55 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese; 2.la Corte territoriale – in sintesi e per quanto qui rileva – ha rigettato il motivo di gravame con cui la società, contumace in primo grado, lamentava che la notifica del ricorso di primo grado fosse “omessa, inesistente e/o nulla”; in particolare l’appellante deduceva “un’invalida attestazione di conformità” agli originali delle copie informatiche notificate a mezzo PEC del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, originariamente redatti su supporto analogico, in quanto effettuata non dal cancelliere bensì dall’avvocato; la Corte ha tra l’altro argomentato, sulla base dell’art. 156 c.p.c., che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità della stessa se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; ha aggiunto: “la notificazione telematica in esame ha pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva; il Collegio osserva che, del resto, anche lo stesso appellante non ha lamentato la mancata accettazione e/o consegna della notifica a mezzo PEC, sicché anche una eventuale irritualità del procedimento notificatorio non sarebbe stata idonea a generare alcuna nullità”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 16 bis, co. 9 bis; 16 deciese undeciesd.lgs. 18.10.2012, n. 179; nonché degli artt. 3 bis) co. 2, e 11) l. 53/1994 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.”; si eccepisce che, nel caso, non esisteva un fascicolo tematico e comunque il ricorso era stato depositato con modalità analogica, per cui non esistevano copie informatiche presenti nel fascicolo telematico che il difensore avesse il potere di autenticare, come invece aveva erroneamente fatto; con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1, n. 4) c.p.c.

Error in procedendoe nullità della sentenza.”; si deduce che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione doveva essere considerata inesistente o, comunque, nulla, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano inammissibili;

2.1. rappresenta generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (tra molte v.

Cass.

SS.UU. n. 20685 del 2018, con la giurisprudenza citata al punto 27), quello secondo cui nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quantotali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio; pertanto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26831 del 2015; Cass.

SS.UU. n. 11141 del 2015); 2.2.nella specie, parte ricorrente non evidenzia in qual modo la pretesa violazione delle disposizioni che regolano le attestazioni di conformità agli originali abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa per non avere potuto avere conoscenza dell’atto notificato; in particolare, neanche si confuta adeguatamente l’accertamento compiuto dalla Corte del merito secondo cui la notificazione telematica avrebbe, nel caso di specie, “pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva”, anche per non avere l’appellante “lamentato la mancata accettazione e/o consegna della notifica a mezzo PEC”, non essendo certo sufficiente limitarsi a rilevare la mancata costituzione nel giudizio di primo grado, perché lo scopo della notificazione, il cui raggiungimento sana ogni nullità, è quello di portare a conoscenza della controparte l’atto notificato e non quello di far costituire in giudizio la convenuta, il che può dipendere da scelte discrezionali della controparte medesima (in termini, v.

Cass. n. 16189 del 2023); infine, parte ricorrente neppure contesta, erroneamente reputandola “estraneo al tema in contesa”, quella parte della sentenza impugnata che ha considerato come l’appellante non avesse disconosciuto la conformità delle fotocopie agli originali, per cui, anche per questo verso, la Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione telematica in esame avesse “pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva”, con conseguente sanatoria della pretesa nullità;3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre, invece, dare atto della sussistenza per la società dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6969-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 3507/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 453/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro privato R.G.N.6969/2023 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di euro 41.300,55 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese; 2.la Corte territoriale – in sintesi e per quanto qui rileva – ha rigettato il motivo di gravame con cui la società, contumace in primo grado, lamentava che la notifica del ricorso di primo grado fosse “omessa, inesistente e/o nulla”; in particolare l’appellante deduceva “un’invalida attestazione di conformità” agli originali delle copie informatiche notificate a mezzo PEC del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, originariamente redatti su supporto analogico, in quanto effettuata non dal cancelliere bensì dall’avvocato; la Corte ha tra l’altro argomentato, sulla base dell’art. 156 c.p.c., che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità della stessa se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; ha aggiunto: “la notificazione telematica in esame ha pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva; il Collegio osserva che, del resto, anche lo stesso appellante non ha lamentato la mancata accettazione e/o consegna della notifica a mezzo PEC, sicché anche una eventuale irritualità del procedimento notificatorio non sarebbe stata idonea a generare alcuna nullità”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione degli artt. 16 bis, co. 9 bis; 16 deciese undeciesd.lgs. 18.10.2012, n. 179; nonché degli artt. 3 bis) co. 2, e 11) l. 53/1994 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.”; si eccepisce che, nel caso, non esisteva un fascicolo tematico e comunque il ricorso era stato depositato con modalità analogica, per cui non esistevano copie informatiche presenti nel fascicolo telematico che il difensore avesse il potere di autenticare, come invece aveva erroneamente fatto; con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1, n. 4) c.p.c. Error in procedendoe nullità della sentenza.”; si deduce che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione doveva essere considerata inesistente o, comunque, nulla, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano inammissibili; 2.1. rappresenta generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (tra molte v. Cass. SS.UU. n. 20685 del 2018, con la giurisprudenza citata al punto 27), quello secondo cui nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quantotali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio; pertanto, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26831 del 2015; Cass. SS.UU. n. 11141 del 2015); 2.2.nella specie, parte ricorrente non evidenzia in qual modo la pretesa violazione delle disposizioni che regolano le attestazioni di conformità agli originali abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa per non avere potuto avere conoscenza dell’atto notificato; in particolare, neanche si confuta adeguatamente l’accertamento compiuto dalla Corte del merito secondo cui la notificazione telematica avrebbe, nel caso di specie, “pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva”, anche per non avere l’appellante “lamentato la mancata accettazione e/o consegna della notifica a mezzo PEC”, non essendo certo sufficiente limitarsi a rilevare la mancata costituzione nel giudizio di primo grado, perché lo scopo della notificazione, il cui raggiungimento sana ogni nullità, è quello di portare a conoscenza della controparte l’atto notificato e non quello di far costituire in giudizio la convenuta, il che può dipendere da scelte discrezionali della controparte medesima (in termini, v. Cass. n. 16189 del 2023); infine, parte ricorrente neppure contesta, erroneamente reputandola “estraneo al tema in contesa”, quella parte della sentenza impugnata che ha considerato come l’appellante non avesse disconosciuto la conformità delle fotocopie agli originali, per cui, anche per questo verso, la Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione telematica in esame avesse “pienamente assolto alla sua funzione conoscitiva”, con conseguente sanatoria della pretesa nullità;3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre, invece, dare atto della sussistenza per la società dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor
Decreto Cassazione n. 10607/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris