CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 29862/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19020- 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, viale Mazzini 131, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giust a procur a in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nazionale 91 , presso l’avvocatura della banca, rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 19020 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 2 - avverso il decreto n. cronol. 11065 /201 7 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatoil 15/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con ricorso notificato il 21 giugno 2018 , [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione del decreto n. cronol. 11065/2017 della Corte d'appello di Roma, pubblicato il 15/12/2017, che ha rigettato la suaopposizione ex art. 145 T.U.B. avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia adottato nei suoi confronti con delibera 420/2014, n. prot. 783677/2014 del 5/8/2014; -la Banca d’Italia ha resistito con controricorso; - con atto del 20 / 2 /2 024 i l ricorrent e ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ch iesto l’estinzione del giudizio, accettando di versare un contributo spese in favore della controricorrente; -la Banca d’Italia ha accettato l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, Ric. 2018 n. 19020 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 3 - pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione