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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00093/2022

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la seguente g--tr p ( (4:"V SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino il 29 giugno 2020 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, fatto commesso il 6 febbraio 2020, qualificato il reato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicate le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito.

Ha anche ordinato la confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.).

2.1. Con il primo motivo censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. ed illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di denaro di denaro in sequestro (130,00 euro rinvenuti nel portafogli custodito nella tasca dei pantaloni dell'imputato).

Richiamata la motivazione del provvedimento ablativo che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata, si sottopone la stessa a critica, in quanto sarebbe carente ed inadeguata e basata su argomentazioni di tipo meramente presuntivo, riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. che è, però, inapplicabile - si sostiene - al caso di specie, trattandosi di violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la somma di denaro viene attribuita ad un'attività di spaccio non contestata ma solo ipotizzata sulla base della mancanza di un'occupazione lavorativa e di altre lecite fonti di sostentamento.

Aderendo, invece, al corretto schema della confisca ex art. 240 cod. pen., ad avviso del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto «dimostrare un chiaro ed emergente nesso di pertinenzialità della res in termini di derivazione dalla condotta per la quale è intervenuta condanna» (così alla p. 2 del ricorso), come precisato da giurisprudenza di legittimità stimata pertinente (si richiama l'insegnamento di Sez. 3, n. 2891 del 22/01/2014).

Si contestano, in ogni caso, le circostanze (che si leggono alla p. 3 della sentenza impugnata) dell'assenza di lavoro e di lecite fonti di sostentamento da parte dell'imputato, poiché lo stesso nell'interrogatorio di garanzia ha dichiarato di svolgere l'attività di ambulante.

2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. ed illegalità della misura di sicurezza della confisca dell'apparecchio telefonico in sequestro Nokia modello TA 1034, giustificato sul pericolo che esso possa permettere all'imputato di reiterare il reato (come si legge alla p. 3 della sentenza impugnata).

Osserva al riguardo la Difesa come «Non ha spiegato, però, la motivazione impugnata se ed in quali termini detto telefono fosse riferibile alla condotta meramente detentiva, né ha lamentato alcun contatto telefonico illecito tra l'imputato e certe persone.

Non vi è traccia, in altri termini, nella motivazione impugnata di alcun nesso strumentale tra la res ed il reato di mera detenzione di stupefacente, il quale rilevi effettivamente la probabilità del ripetersi dell'attività illecita» (così alla p. 4 del ricorso).

Si richiamano al riguardo alcuni precedenti di legittimità stimati pertinenti.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 luglio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo, si osserva che alla p. 3 della sentenza impugnata si legge che la somma di denaro deve essere considerata «provento dell'attività di spaccio, considerato che il soggetto era privo di occupazione lavorativa e di altre lecite fonti di sostentamento al momento del suo arresto e che la libera disponibilità della somma potrebbe agevolare la reiterazione del reato permettendo la ricezione in conto vendita di altra sostanza e/o l'acquisto di altri stupefacente da immettere sul mercato».

Il riferito ragionamento, però, trascura che, secondo costante orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; in conformità v. già in precedenza Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156; più di recente, cfr.Sez. 6, n. 42964 del 02/10/2019, Venere, non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto").

La statuizione sul punto va, pertanto, cassata.

1.2. Quanto alla destinazione del telefono„ nella sentenza (p. 3) si legge che «Deve essere sequestrato e venduto (se economicamente conveniente) il telefono cellulare sequestrato all'imputato, la cui disponibilità permetterebbe di reiterare il reato, riprendendo i contatti con i fornitori e i clienti precedenti».

La riferita motivazione trascura che, secondo consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, «La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato)» (Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; nello stesso senso, nel senso cioè che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, v.

Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/201.3, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro e altro, Rv. 263111; più recentemente, si è precisato da che «In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici avevano disposto la confisca di un automezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)»: Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324).

Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato non resiste alle censure della Difesa.1.3.

In entrambi i casi l'annullamento è da disporre senza rinvio: quanto al denaro, poiché, come si è visto, l'ipotesi contestata è di mera detenzione con finalità di spaccio, peraltro qualificata come fatto di lieve entità, in difetto di qualsiasi indicazione circa una possibile redditività del reato così come contestato; e quanto ai telefoni, poiché non emerge in alcun modo la relazione di asservimento, ossia di stretto nesso strumentale, tra la cosa ed il reato. 2.Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei cellulari e della somma di denaro in sequestro, con restituzione all'avente diritto.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e della somma di denaro in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente g--tr p ( (4:"V SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino il 29 giugno 2020 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, fatto commesso il 6 febbraio 2020, qualificato il reato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicate le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito. Ha anche ordinato la confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.). 2.1. Con il primo motivo censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. ed illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di denaro di denaro in sequestro (130,00 euro rinvenuti nel portafogli custodito nella tasca dei pantaloni dell'imputato). Richiamata la motivazione del provvedimento ablativo che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata, si sottopone la stessa a critica, in quanto sarebbe carente ed inadeguata e basata su argomentazioni di tipo meramente presuntivo, riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 240-bis cod. pen. che è, però, inapplicabile - si sostiene - al caso di specie, trattandosi di violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la somma di denaro viene attribuita ad un'attività di spaccio non contestata ma solo ipotizzata sulla base della mancanza di un'occupazione lavorativa e di altre lecite fonti di sostentamento. Aderendo, invece, al corretto schema della confisca ex art. 240 cod. pen., ad avviso del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto «dimostrare un chiaro ed emergente nesso di pertinenzialità della res in termini di derivazione dalla condotta per la quale è intervenuta condanna» (così alla p. 2 del ricorso), come precisato da giurisprudenza di legittimità stimata pertinente (si richiama l'insegnamento di Sez. 3, n. 2891 del 22/01/2014). Si contestano, in ogni caso, le circostanze (che si leggono alla p. 3 della sentenza impugnata) dell'assenza di lavoro e di lecite fonti di sostentamento da parte dell'imputato, poiché lo stesso nell'interrogatorio di garanzia ha dichiarato di svolgere l'attività di ambulante. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. ed illegalità della misura di sicurezza della confisca dell'apparecchio telefonico in sequestro Nokia modello TA 1034, giustificato sul pericolo che esso possa permettere all'imputato di reiterare il reato (come si legge alla p. 3 della sentenza impugnata). Osserva al riguardo la Difesa come «Non ha spiegato, però, la motivazione impugnata se ed in quali termini detto telefono fosse riferibile alla condotta meramente detentiva, né ha lamentato alcun contatto telefonico illecito tra l'imputato e certe persone. Non vi è traccia, in altri termini, nella motivazione impugnata di alcun nesso strumentale tra la res ed il reato di mera detenzione di stupefacente, il quale rilevi effettivamente la probabilità del ripetersi dell'attività illecita» (così alla p. 4 del ricorso). Si richiamano al riguardo alcuni precedenti di legittimità stimati pertinenti. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 luglio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo, si osserva che alla p. 3 della sentenza impugnata si legge che la somma di denaro deve essere considerata «provento dell'attività di spaccio, considerato che il soggetto era privo di occupazione lavorativa e di altre lecite fonti di sostentamento al momento del suo arresto e che la libera disponibilità della somma potrebbe agevolare la reiterazione del reato permettendo la ricezione in conto vendita di altra sostanza e/o l'acquisto di altri stupefacente da immettere sul mercato». Il riferito ragionamento, però, trascura che, secondo costante orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; in conformità v. già in precedenza Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156; più di recente, cfr.Sez. 6, n. 42964 del 02/10/2019, Venere, non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto"). La statuizione sul punto va, pertanto, cassata. 1.2. Quanto alla destinazione del telefono„ nella sentenza (p. 3) si legge che «Deve essere sequestrato e venduto (se economicamente conveniente) il telefono cellulare sequestrato all'imputato, la cui disponibilità permetterebbe di reiterare il reato, riprendendo i contatti con i fornitori e i clienti precedenti». La riferita motivazione trascura che, secondo consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, «La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato)» (Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; nello stesso senso, nel senso cioè che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, v. Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/201.3, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro e altro, Rv. 263111; più recentemente, si è precisato da che «In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici avevano disposto la confisca di un automezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)»: Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato non resiste alle censure della Difesa.1.3. In entrambi i casi l'annullamento è da disporre senza rinvio: quanto al denaro, poiché, come si è visto, l'ipotesi contestata è di mera detenzione con finalità di spaccio, peraltro qualificata come fatto di lieve entità, in difetto di qualsiasi indicazione circa una possibile redditività del reato così come contestato; e quanto ai telefoni, poiché non emerge in alcun modo la relazione di asservimento, ossia di stretto nesso strumentale, tra la cosa ed il reato. 2.Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei cellulari e della somma di denaro in sequestro, con restituzione all'avente diritto. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e della somma di denaro in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Così de
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