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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 35475/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 (capo 1) e 110, 582, 585, 576, comma 5-bis (capi 5 e 6) cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione a causa dell'intervenuta assoluzione da altri e meno gravi reati concorrenti.

Rilevato che il primo motivo di dogliariza appare improponibile in quanto formulato in punto di fatto e su questioni di stretto merito, estranee alla verifica processuale di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché con esso il ricorrente si duole della mancata applicazione delle facoltative circostanze attenuanti generiche (debitamente motivate, v. pag. 4 sent.), asseritamente comportante l'applicazione di una pena illegittima, ma senza allegarne profili di illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] dente ondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANC1.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 (capo 1) e 110, 582, 585, 576, comma 5-bis (capi 5 e 6) cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione a causa dell'intervenuta assoluzione da altri e meno gravi reati concorrenti. Rilevato che il primo motivo di dogliariza appare improponibile in quanto formulato in punto di fatto e su questioni di stretto merito, estranee alla verifica processuale di legittimità; il secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché con esso il ricorrente si duole della mancata applicazione delle facoltative circostanze attenuanti generiche (debitamente motivate, v. pag. 4 sent.), asseritamente comportante l'applicazione di una pena illegittima, ma senza allegarne profili di illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiglie estensore [OSCURATO:PERSONA] dente ondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANC1.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris