CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 maggio 1967
Cassazione n. 16969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il 31/05/1967 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso il decreto di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona del 16 dicembre 2025 della richiesta di revoca del sequestro preventivo di area sita nel [OSCURATO:PERSONA], oggetto, secondo l'ipotesi accusatoria, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30, primo comma, 44, primo comma, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo dei difensori di fiducia, articolandolo in sei motivi di impugnazione che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge. Deducono che: le motivazioni addotte ai fini del sequestro non tengono conto della portata primaria delle prescrizioni imposte dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che, in quanto attuative dell'art. 1- quinquies della legge n. 1150 del 1942, costituendo parte integrante della legge urbanistica fondamentale, risultano parificate a norme primarie inderogabili sia per le Regioni che per gli enti locali; ne deriva l'inderogabilità dell'art. 2 del citato D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; in applicazione dei criteri e parametri previsti da tale disposizione le parti del territorio agricolo già destinate a uso agricolo, ma connotate da eccessivo frazionamento, non possono essere considerate come zone agricole ("E"), ma vanno considerate come zone "C"; nel caso di specie si è in presenza di due fabbricati di circa mc 4.000 e di una superficie contraddistinta da eccessivo frazionamento; si è in presenza di quella fattispecie che, seppure inclusa in zona "E", è stata espressamente e specificamente parificata, dal legislatore alla zona "C", anche perché già trasformata e già contraddistinta dalla presenza di fabbricati; le motivazioni del Tribunale sono errate; il certificato di destinazione urbanistica del 2003 (come quello del 2021) prevede che i fabbricati in questione possano essere ristrutturati e che gli stessi possano preservare e/o anche acquisire la destinazione residenziale; gli interventi di ristrutturazione in questione erano e sono tuttora assentibili anche con la destinazione residenziale; le dimensioni dell'abitazione si pongono in contrasto con il limite massimo prescritto dall'art. 70 L.R. n. 18 del 1983 per le case coloniche; trattasi di edificio residenziale plurifamiliare non riconducibile a una tipologia agricola; la sagoma e il volume dei fabbricati emergono dagli atti e l'unica incertezza (peraltro infondata) degli organi accertatori su possibili differenti misurazioni dell'immobile si limita a 1/10 circa delle dimensioni; i predetti immobili non sono più destinati né destinabili a scopi pastorali e/o agricoli in ragione di quanto previsto dall'art. 70 legge reg. Abruzzo n. 18 del 1983, dall'art. 890 cod. civ. e dall'art. 216 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 (come circostanziato dal D.M. 5 settembre 1994 e dalle più recenti prescrizioni di cui alla legge reg. Abruzzo n. 58 del 2023). 2Deducono, inoltre, che: sono proprio le caratteristiche dell'area a rendere chiaro e legittimo il percorso intrapreso dall'amministrazione ai fini del recupero della stessa; risulta evidente la legittimità della delibera di C.C. n. 18/2021 con la quale specificamente si motivava che si tratta di un'area rientrante perfettamente nei parametri e nei meccanismi della L.R. Abruzzo n. 49 del 2012, trattandosi di un'area già edificata e, per di più, compromessa rientrante nell'obiettivo di incentivare il recupero della stessa; le valutazioni del GIP sono errate a fronte della valutazione specifica effettuata dall'amministrazione; lo stato di degrado dell'area in questione emerge dalla compiuta documentazione anche fotografica acquisita agli atti e dei rilievi effettuati dagli inquirenti. 2.2 Con il secondo motivo lamentano vizio di legge. Deducono che: trattandosi di area già trasformata, edificata e degradata, la fattispecie in questione avrebbe dovuto essere ricondotta al "recupero" dell'esistente e non anche alla nuova edificazione di aree libere; la legge n. 457 del 1978 prevede, tra l'altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica; nel caso di specie si è in presenza di ristrutturazione edilizia; è stata prevista la ristrutturazione dei soli fabbricati esistenti mediante demolizione e ricostruzione, con un ampliamento limitato al 50% dell'esistente previsto dalla legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012 e con una rimodulazione complessiva della destinazione d'uso, volta a estendere all'intero immobile, la destinazione residenziale di cui lo stesso era già munito, seppure in parte, anche per le ragioni funzionali ed igienico sanitarie rappresentate; i provvedimenti impugnati hanno fatto applicazione di un quadro normativo previsto per la fattispecie della nuova edificazione (art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) in luogo di quegli istituti previsti per i recupero di fabbricati preesistenti e degradati (legge n. 457 del 1978) e, soprattutto, si è prospettato l'obbligo di ricorso a uno strumento urbanistico (quello di un piano attuativo), in luogo della possibilità di ricorso a uno strumento edilizio (quale la "ristrutturazione edilizia"). 2.3 Con il terzo motivo lamentano vizio di legge. Deducono che: in conformità ai principi esposti nel precedente motivo di ricorso, volti a distinguere la portata degli interventi urbanistici da quelli edilizi, anche il d.P.R. n. 380 del 2001 ha introdotto l'istituto del permesso di "costruire convenzionato", con il quale il legislatore ha ritenuto di disciplinare la realizzazione di interventi in aree già parzialmente urbanizzate senza il ricorso all'istituto della lottizzazione; con tale istituto è stato normato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui allorquando le esigenze e/o lo stato di urbanizzazione dell'area non lo richiedano non è necessario dare ricorso ai piano di lottizzazione; ciò è avvenuto nel caso di specie; il Tribunale ha omesso di considerare che il progetto era destinato a operare su un piano non urbanistico ma edilizio, riguardando edifici preesistenti e 3degradati; la contestazione mossa agli imputati è atipica, risultando salvaguardata la funzione di programmazione e controllo, specifico, dal parte del Consiglio Comunale. 2.4 Con il quarto motivo lamentano vizio di legge. Deducono che: è inapplicabile l'indice edificatorio di 0,3 mc/mq previsto dall'art. 9, comma primo, d.P.R. 380 del 2001, in quanto applicabile alle aree libere ovvero testualmente "...per gli interventi di nuova edificazione" e non anche per quelle già edificate; ai sensi del secondo comma di tale disposizione "Nelle aree nelle quali non siano approvati gli strumenti urbanistici attuativi come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi di cui alla lett. A), sono consentiti gli interventi di cui alla lett. d del primo comma dell'art. 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di essi"; tali conclusioni sono confermate dal certificato di destinazione urbanistica; da ciò consegue la legittima applicazione dell'intervento di ristrutturazione e degli incrementi di volumetria (sino al 50% del preesistente) così come previsti dalla legge n. 49 del 2012; Deducono, inoltre, che: sono stati correttamente calcolati i coefficienti e/o parametri imposti dalla predetta legge; è stata utilizzata una volumetria inferiore a quelle prevista; sono state calcolate superfici da destinare a standard maggiori essendo stati calcolati, a fonte di maggiori volumi pari a mc 2110, un totale di 22 abitanti, anziché 21,1. Deducono, ancora, con riferimento alla contestazione relativa al mutamento della destinazione che: il rinvio operato dall'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012 all'art. 13 della legge reg. Abruzzo 20 dicembre 2023 n. 48 rende applicabile, alla fattispecie, il secondo comma del citato art. 5 della legge reg n. 49 del 2012; essendo il fabbricato esistente già destinato, quantomeno nel primo e secondo piano, a scopo residenziale nulla osta alla riconversione dell'edificio; è irrilevante il richiamo alla "nota della Provincia dell'Aquila data 16 maggio 2023". 2.5 Con il quinto motivo di ricorso lamentano che non è stato considerata né valutata l'accertata compatibilità paesaggistica. 2.5 Con il sesto motivo lamentano vizio di legge. Deducono che: non sono condivisibili le argomentazioni sul perfezionamento della fattispecie criminosa stante la configurazione della lottizzazione c.d. "mista"; in assenza di lavori di nuova costruzione e di aumento dei preesistenti carichi urbanisitici non risultano intraprese opere inquadrabili nel perimento della cd. "lottizzazione materiale"; sono state effettuate solo opere di demolizione di fabbricati esistenti senza alcun inizio di opere (materiali) destinate a nuove costruzioni; la fattispecie è relegabile al mero tentativo, non sanzionabile trattandosi di reato contravvenzionale; la fattispecie non è inquadrabile nella c.d. "lottizzazione formale" o "cartolare" non essendo stata operata alcuna trasformazione, anche 4solo cartolare, avendo gli interessati solo proceduto al conseguimento di un titolo edilizio oggi comunque decaduto e, pertanto, tamquat non esset; allo stato, vi è assenza/inesistenza della lottizzazione formale anch'essa relegabile, se del caso, nel mero "tentativo"; ai fini del perfezionamento del reato di lottizzazione abusiva c.d. "mista" non può invocarsi, tra gli atti equipollenti, il titolo edilizio inizialmente rilasciato dal Comune stante la non riconducibilità del permesso di costruire ad atti posti in essere dal privato volti a eludere il potere di controllo e di pianificazione dell'amministrazione (i cui responsabili, infatti, non risultano neppure indagati e/o imputati, neppure a titolo di concorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Per la migliore comprensione della vicenda deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona ha disposto il sequestro preventivo, sia impeditivo che ai fini di confisca, di area sita nel Comune di Rivisondoli, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., interessata da un intervento edificatorio consistente nell'abbattimento, in zona agricola, di due fabbricati adibiti ad attività agro-pastorale e circondato da uno spazio verde, con aumenti di cubatura previsti per la realizzazione finale di un complesso residenziale costituito complessivamente da 31 appartamenti e 31 autorimesse seminterrate. L'opera è stata autorizzata con permesso di costruire n. 25/2021 rilasciato dall'Area tecnica comunale nell'anno 2021, su richiesta del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il progetto, si tratta di intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale, ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380 del 2001, con aumento premiale di volumetria in base all'art. 3 legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato in qualità di legale rappresentante della suddetta società al momento della comunicazione della ripresa dei lavori e di committente. L'altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], risulta indagato per la qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nonché di firmatario della comunicazione di ripresa dei lavori. In punto di diritto deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o 5"in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). Occorre anche rammentare come questa Corte abbia già affermato «che l'accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli abilitativi edilizi è sostanzialmente riservata al giudice di merito, poiché presuppone necessariamente la verifica di atti della pubblica amministrazione, mentre il controllo in sede di legittimità concerne la correttezza giuridica dell'accertamento di merito sul punto. Deve peraltro tenersi conto della natura sommaria del giudizio cautelare, la quale impedisce un'esaustiva verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, in quanto l'accertamento dell'esistenza del funnus dei reati è fondato sulle prospettazioni della pubblica accusa, che non appaiano errate sul piano giuridico ovvero non siano contraddette in modo inconfutabile dalla difesa (così, Sez. 3, n. 20571 del 28/4/2010, Alberti, Rv. 2471899» (in tal senso, Sez. 3, n. 13075 dell'08/02/2019, Perrella, Rv. 275858 - 01; analogamente Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 - 01). Deve, poi, rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto non fondate le censure poste con il primo motivo di ricorso rilevando, in sintesi, che: la stessa Amministrazione comunale, a fronte della cessione del terreno, avvenuta in data 28 marzo 2003, rilascia un certificato ove si attesta che le relative aree ricadono al di fuori del perimetro urbano e sono da considerarsi zone agricole; non sussistono i presupposti per disapplicare tale certificato; non vi è alcun atto amministrativo che neghi successivamente la destinazione agricola, che pare sussistere alla luce sia del dato storico che normativo; non appare dimostrato che i ruderi demoliti siano privi delle caratteristiche proprie della destinazione agricola; la difesa non chiarisce la ragione per cui, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vi sarebbe un frazionamento delle proprietà. Ciò posto, deve osservarsi che le argomentazioni dei ricorrenti espresse nel primo motivo di ricorso, con le quali si denunciano, formalmente, violazioni di legge, sono però, sostanzialmente, incentrate, anche con numerosi richiami alle pagine del fascicolo del Pubblico ministero, sulle caratteristiche dei due fabbricati preesistenti e della relativa superficie ("eccessivo frazionamento", "quattro particelle catastali", "perimetro urbano", "documentazione fotografica", 6"misurazioni dell'immobile", "percentuale non superiore a 1/10 circa delle dimensioni del fabbricato più grande", "stato di degrado"), su atti del procedimento (relazione del consulente, più volte richiamata) e su atti amministrativi (certificati di destinazione urbanistica del 2003 e del 2021, delibera di CC n. 18/2021) ovvero di dati e documenti la cui disamina è riservata al giudice di merito. In particolare, la questione relativa all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e alla riconducibilità del terreno oggetto dell'intervento alla zona territoriale edificabile "C" è strettamente collegata alla questione di fatto del frazionamento dell'area che deve essere valutata dai giudici di merito. Pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che il Tribunale, all'esito della disamina delle deduzioni dei ricorrenti (pagg. 4 e 5 ordinanza), nel ravvisare che non vi sia alcun atto amministrativo, di qualsivoglia genere, che neghi la destinazione agricola dell'area, questione centrale su cui si fondano principalmente le esposte censure, abbia espresso argomentazioni errate sul piano giuridico. 3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. Anche le doglianze con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che i giudici dì merito hanno confuso il piano urbanistico con quello edilizio, che non era necessario un piano di lottizzazione, che è stata legittimamente applicata la legge regionale Abruzzo n. 49 del 2012 e che non è stata considerata l'accertata compatibilità paesaggistica dell'opera, anche a volerle ritenere censure critiche alla decisione del Tribunale sul terzo e quarto motivo di appello (che riguardavano, come risulta dal non contestato riepilogo contenuto nell'ordinanza impugnata, solo la questione relativa all'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e l'asserita violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 70 del 2011, in combinato disposto con l'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001), risultano ampiamente basate su dati fattuali e documentali ("area già trasformata, edificata e degradata", "destinazione residenziale di cui lo stesso era già munito", "mancanza di distanza tra stalle ed abitazioni", "previsioni catastali e...progettuali", "maggiorazione sui carichi urbanistici e insediativi, oltremodo irrisoria", di sole 22 persone", "reiterati certificati urbanistici allegati agli atti di compravendita a far data dal 2000 ad oggi", "delibera di CC n. 18/2021", "permesso di costruire n. 25/2021", ecc.) che comportano un esame precluso al giudice di legittimità. Pertanto, anche in questo caso non vi sono elementi per ritenere errate sul piano giuridico, ovvero contraddette in modo inconfutabile dalla difesa, le argomentazioni con le quali il Tribunale, in esito all'esame degli atti amministrativi e delle previsioni della legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012, ha ritenuto, ravvisando il fumus dell'ipotizzato reato, che fossero mancanti nel caso in esame tutti i presupposti 7di legittimità della delibera consiliare e che la menzionata legge regionale non consentisse il mutamento della destinazione da agricola a residenziale. 3. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, dopo aver richiamato passi della motivazione della sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 36397 del 26/08/2019, Taranto, Rv. 277169-01 pronunciata in tema di lottizzazione abusiva, ha rilevato che "Poiché il Legislatore ha inteso anticipare la tutela del bene protetto formulando una norma costruita sul modello legale del tentativo, la deduzione difensiva, sull'inapplicabilità di tale istituto alle contravvenzioni non merita accoglimento. La condotta illecita ha in concreto assunto una forma mista, poiché all'iniziale premesso a costruire n. 25/2021, ove si prevede espressamente la trasformazione di un'area agricola in area residenziale, segue un'attività materiale — la demolizione dei manufatti — evidentemente ispirata alla realizzazione di tale obiettivo, attività questa che non può in alcun modo intendersi come una mera ristrutturazione, per le motivazioni ben indicate dal Giudice di prime cure". Ritiene il Collegio che la Corte territoriale nel valutare le circostanze del caso concreto (rilascio di permesso di costruire che presuppone atto del privato e demolizione dei fabbricati preesistenti) e nel ritenere che sia stata posta in essere una condotta, nel complesso, sussumibile nel reato di lottizzazione abusiva abbia dato adeguata risposta alle doglianze riproposte in questa sede in analoghi termini. In particolare, non possono condividersi le argomentazioni con le quali è stato evidenziato, per sostenere la non configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, che sono state eseguite solo opere di demolizione di fabbricati esistenti posto che tale attività, nel caso concreto, essendo preordinata alla costruzione del nuovo fabbricato, costituisce "l'inizio di opera che comporta trasformazione urbanistica" previsto dall'art. 30 d.P.R. 380 del 2001. Non rileva, pertanto, trattandosi di circostanza successiva all'attività penalmente rilevante, la dedotta intervenuta decadenza del titolo edilizio. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 8 P.Q.M