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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 13486/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34312-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.34312/2018 Cron.

Rep.

Ud.28/02/2024 CC avverso la sentenza n. 40/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 1275/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 34312/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.1.2018 n. 40 , la Corte d’appello di Baririgettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso una cartella di pagamento di € 64.106,70 a titolo di contributi omessi relativi al periodo gennaio 1997 –novembre 2001.

Il tribunale di Foggia rigettava l’opposizione sul rilievo che la duplicazione di pretese rispetto a una precedente cartella era stata eliminata dall’Inps con lo sgravio operato sulla prima cartella; nel merito, il tribunale rilevava che l’opponente non aveva contestato alcunché.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi , mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla contestazione che era stata effettivamente mossa dal ricorrente all’an della pretesa contributiva dell’Inps e ciò era potuto avvenire solo in sede di memorie conclusive, perché era il primo atto difensivo utile da parte dell’odierno ricorrente per contestare la documentazione prodotta tardivamente dall’Inps, per dimostrare lo sgravio operato su una cartella precedente a quella oggetto di giudizio, al fine di evitare la duplicazione della pretesa contributiva.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla decadenza istruttoria dell’Inps da ogni eccezione, deduzione e prova documentale, in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio, con particolare riguardo alla produzione della documentazione riferita allo sgravio che il tribunale aveva ritenuto di ammettere, in ragione della natura confessoria del documento.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per omessa condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, alla luce della natura confessoria della produzione documentale dell’Inps, riferito allo sgravio della pretesa relativa a una cartella che non era oggetto del presente giudizio.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono, in via preliminare, inammissibili, per la presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., sulla cui base la sentenza di primo e secondo grado hanno statuito sui medesimi fatti.

Gli stessi sono, altresì, infondati, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto indispensabile la documentazione dello sgravio, pur tardivamente prodotta, ai fini della decisione, perché dimostrava che la pretesa contributiva, non contestata nell’an, era quella correttamente determinata in seno alla cartella impugnata: in proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, e gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda(Cass. n. 21410/19, 28439/19).

Il terzo motivo di ricorso è infondato; infatti, il ricorrente è risultato soccombente in riferimento alla pretesa contributiva dell’Inps portata dalla cartella impugnata; tuttavia, la Corte del merito ha tenuto conto di compensare le spese di lite, proprio in ragione dello sgravio intervenuto successivamente al ricorso introduttivo del giudizio e la cui documentazione era stata prodotta ed acquisita agli atti delprocesso.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34312-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.34312/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC avverso la sentenza n. 40/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 1275/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 34312/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.1.2018 n. 40 , la Corte d’appello di Baririgettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso una cartella di pagamento di € 64.106,70 a titolo di contributi omessi relativi al periodo gennaio 1997 –novembre 2001. Il tribunale di Foggia rigettava l’opposizione sul rilievo che la duplicazione di pretese rispetto a una precedente cartella era stata eliminata dall’Inps con lo sgravio operato sulla prima cartella; nel merito, il tribunale rilevava che l’opponente non aveva contestato alcunché. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi , mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla contestazione che era stata effettivamente mossa dal ricorrente all’an della pretesa contributiva dell’Inps e ciò era potuto avvenire solo in sede di memorie conclusive, perché era il primo atto difensivo utile da parte dell’odierno ricorrente per contestare la documentazione prodotta tardivamente dall’Inps, per dimostrare lo sgravio operato su una cartella precedente a quella oggetto di giudizio, al fine di evitare la duplicazione della pretesa contributiva. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in merito alla decadenza istruttoria dell’Inps da ogni eccezione, deduzione e prova documentale, in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio, con particolare riguardo alla produzione della documentazione riferita allo sgravio che il tribunale aveva ritenuto di ammettere, in ragione della natura confessoria del documento. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduc e il vizio di violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per omessa condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, alla luce della natura confessoria della produzione documentale dell’Inps, riferito allo sgravio della pretesa relativa a una cartella che non era oggetto del presente giudizio. Il primo e secondo motivo di ricorso sono, in via preliminare, inammissibili, per la presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., sulla cui base la sentenza di primo e secondo grado hanno statuito sui medesimi fatti. Gli stessi sono, altresì, infondati, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto indispensabile la documentazione dello sgravio, pur tardivamente prodotta, ai fini della decisione, perché dimostrava che la pretesa contributiva, non contestata nell’an, era quella correttamente determinata in seno alla cartella impugnata: in proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, e gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda(Cass. n. 21410/19, 28439/19). Il terzo motivo di ricorso è infondato; infatti, il ricorrente è risultato soccombente in riferimento alla pretesa contributiva dell’Inps portata dalla cartella impugnata; tuttavia, la Corte del merito ha tenuto conto di compensare le spese di lite, proprio in ragione dello sgravio intervenuto successivamente al ricorso introduttivo del giudizio e la cui documentazione era stata prodotta ed acquisita agli atti delprocesso. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso
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