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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 37092/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 19/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 07/09/2015 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n.2, 5, 61 n. 5 cod. pen., commesso in Vercelli il 27/04/2012 - riconosceva al Covaci le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riducendo la pena inflitta e concedendo i doppi benefici di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto non necessario l'espletamento della perizia fonica richiesta, nonostante fosse stato accertato che la telefonata intervenuta la notte del 27/04/2012, progr. n. 411, non fosse stata effettuata dal ricorrente, ma da soggetto non identificato che ne usava l'utenza, come riferito dal teste Zampaglione; risulta, altresì, che l'interlocutore si qualificava con il soprannome di "pelato", dicendo di essere l'amico di Miilut, non potendo il Covaci essere pelato, sia perché all'epoca aveva diciannove anni, sia perché tale appellativo non risulta essergli mai stato attribuito; unico indizio a carico del ricorrente è che egli si trovasse, nella prima mattinata del 27/04/2012, con [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato il rame trafugato, non avendo alcun rilievo l'elemento rappresentato dalla geolocalizzazione, posto che il Covaci non era in possesso del suo cellulare, il che rende evidente che egli non potesse essere l'interlocutore delle chiamate precedenti e successive, ivi inclusa quella alla madre, posto che avrebbe potuto trattarsi di un fratello del ricorrente ad aver effettuato tale chiamata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La motivazione della Corte di merito, alle pagg. 48-51, ha osservato come la perizia fonica chiesta dall'imputato fosse del tutto irrilevante a fronte del materiale probatorio non contestato dal Covaci.

Benché la voce di uno degli interlocutori della chiamata capata la notte del 27/04/2012 non fosse stata riconosciuta certamente quale quella dell'imputato, e, anzi, il soggetto si era presentato come "il pelato" amico di Milut, ovvero [OSCURATO:PERSONA], altri elementi sono stati ritenuti rilevanti allo scopo di ritenere che il ricorrente, benché non fosse l'interlocutore della conversazione menzionata, si trovasse comunque in compagnia di coloro che si erano recati a Vercelli, ove venne commesso il furto. [OSCURATO:PERSONA], infatti, la mattina del 27/04/2012, alle ore 4,08, era stato controllato in Moncalieri insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo identificato in colui che aveva consegnato il rame trafugato presso la [OSCURATO:SOCIETA]. quella stessa mattina; tale controllo, inoltre, era avvenuto nei pressi del luogo ove era stato parcheggiato l'autocarro utilizzato per il furto che, come risultato dal tracciato del gps, era partito alla volta di Vercelli alle ore 4,31, ossia poco tempo dopo il controllo effettuato.

Nelle medesime circostanze il cellulare del Covaci aveva agganciato la cella di via Postiglione in Moncalieri, sita nelle immediate vicinanze del luogo ove era stato parcheggiato il furgone utilizzato per il furto.

Il percorso del furgone, inoltre, era stato seguito dal sistema di controllo gps in tutti i suoi spostamenti, risultando che alle ore 7,49 circa un uomo aveva contattato, con l'utenza in uso all'imputato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentando di aver trovato chiusa la ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il cellulare del Covaci, inoltre, aveva agganciato la cella telefonica sita nei pressi dello stabilimento derubato in orario compatibile con quello della consumazione del furto, mentre l'analisi dei tabulati telefonici aveva consentito di verificare che la medesima utenza aveva avuto, immediatamente prima della spedizione volta a commettere il furto, ripetuti contatti con gli utilizzatori delle altre utenze risultate anch'esse presenti sul luogo del furto.

Peraltro, la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza aveva consentito di accertare che l'autocarro utilizzato per il furto era seguito da un'auto che fungeva da staffetta, il che consentiva di spiegare come i cinque uomini che avevano partecipato al furto avessero interloquito tra di loro nel corso del viaggio verso Vercelli.

L'utenza del Covaci, infine, aveva contatto, nella stessa giornata del furto, quella della madre, a dimostrazione che egli era in possesso del duo cellulare, pur avendolo potuto momentaneamente consegnare al soggetto interlocutore della telefonata n. 411, qualificatosi come "il pelato".

La linea difensiva, secondo cui il Covaci aveva prestato il proprio cellulare ad altri proprio la notte del furto, è stata ritenuta generica, non avendo il predetto mai indicato a chi avesse prestato il cellulare, né essendo emersa alcuna traccia di tale riconsegna prima delle telefonata del Covaci alla madre.

Né è apparsa rilevante la mancanza di chiamata di correità nei confronti del Covaci, che aveva partecipato ad un unico episodio criminoso e non aveva avuto alcun ulteriore contatto con gli altri coimputati, il che ben potrebbe spiegare come la sua partecipazione fosse stata, in sostanza, dimenticata da coloro che erano abituati a commettere furti seriali.

Tale motivazione appare del tutto immune da censure logiche e ricostruttive; al contrario, il ricorso è incentrato su questioni già affrontate ampiamente ed adeguatamente dalla sentenza impugnata, con il cui ordito argomentativo, quindi, non si confronta affatto, risultando, per tali ragioni, non solo generico, ma anche re iterativo, oltre che versato in fatto.Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 19/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 07/09/2015 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n.2, 5, 61 n. 5 cod. pen., commesso in Vercelli il 27/04/2012 - riconosceva al Covaci le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riducendo la pena inflitta e concedendo i doppi benefici di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto non necessario l'espletamento della perizia fonica richiesta, nonostante fosse stato accertato che la telefonata intervenuta la notte del 27/04/2012, progr. n. 411, non fosse stata effettuata dal ricorrente, ma da soggetto non identificato che ne usava l'utenza, come riferito dal teste Zampaglione; risulta, altresì, che l'interlocutore si qualificava con il soprannome di "pelato", dicendo di essere l'amico di Miilut, non potendo il Covaci essere pelato, sia perché all'epoca aveva diciannove anni, sia perché tale appellativo non risulta essergli mai stato attribuito; unico indizio a carico del ricorrente è che egli si trovasse, nella prima mattinata del 27/04/2012, con [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato il rame trafugato, non avendo alcun rilievo l'elemento rappresentato dalla geolocalizzazione, posto che il Covaci non era in possesso del suo cellulare, il che rende evidente che egli non potesse essere l'interlocutore delle chiamate precedenti e successive, ivi inclusa quella alla madre, posto che avrebbe potuto trattarsi di un fratello del ricorrente ad aver effettuato tale chiamata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La motivazione della Corte di merito, alle pagg. 48-51, ha osservato come la perizia fonica chiesta dall'imputato fosse del tutto irrilevante a fronte del materiale probatorio non contestato dal Covaci. Benché la voce di uno degli interlocutori della chiamata capata la notte del 27/04/2012 non fosse stata riconosciuta certamente quale quella dell'imputato, e, anzi, il soggetto si era presentato come "il pelato" amico di Milut, ovvero [OSCURATO:PERSONA], altri elementi sono stati ritenuti rilevanti allo scopo di ritenere che il ricorrente, benché non fosse l'interlocutore della conversazione menzionata, si trovasse comunque in compagnia di coloro che si erano recati a Vercelli, ove venne commesso il furto. [OSCURATO:PERSONA], infatti, la mattina del 27/04/2012, alle ore 4,08, era stato controllato in Moncalieri insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo identificato in colui che aveva consegnato il rame trafugato presso la [OSCURATO:SOCIETA]. quella stessa mattina; tale controllo, inoltre, era avvenuto nei pressi del luogo ove era stato parcheggiato l'autocarro utilizzato per il furto che, come risultato dal tracciato del gps, era partito alla volta di Vercelli alle ore 4,31, ossia poco tempo dopo il controllo effettuato. Nelle medesime circostanze il cellulare del Covaci aveva agganciato la cella di via Postiglione in Moncalieri, sita nelle immediate vicinanze del luogo ove era stato parcheggiato il furgone utilizzato per il furto. Il percorso del furgone, inoltre, era stato seguito dal sistema di controllo gps in tutti i suoi spostamenti, risultando che alle ore 7,49 circa un uomo aveva contattato, con l'utenza in uso all'imputato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentando di aver trovato chiusa la ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il cellulare del Covaci, inoltre, aveva agganciato la cella telefonica sita nei pressi dello stabilimento derubato in orario compatibile con quello della consumazione del furto, mentre l'analisi dei tabulati telefonici aveva consentito di verificare che la medesima utenza aveva avuto, immediatamente prima della spedizione volta a commettere il furto, ripetuti contatti con gli utilizzatori delle altre utenze risultate anch'esse presenti sul luogo del furto. Peraltro, la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza aveva consentito di accertare che l'autocarro utilizzato per il furto era seguito da un'auto che fungeva da staffetta, il che consentiva di spiegare come i cinque uomini che avevano partecipato al furto avessero interloquito tra di loro nel corso del viaggio verso Vercelli. L'utenza del Covaci, infine, aveva contatto, nella stessa giornata del furto, quella della madre, a dimostrazione che egli era in possesso del duo cellulare, pur avendolo potuto momentaneamente consegnare al soggetto interlocutore della telefonata n. 411, qualificatosi come "il pelato". La linea difensiva, secondo cui il Covaci aveva prestato il proprio cellulare ad altri proprio la notte del furto, è stata ritenuta generica, non avendo il predetto mai indicato a chi avesse prestato il cellulare, né essendo emersa alcuna traccia di tale riconsegna prima delle telefonata del Covaci alla madre. Né è apparsa rilevante la mancanza di chiamata di correità nei confronti del Covaci, che aveva partecipato ad un unico episodio criminoso e non aveva avuto alcun ulteriore contatto con gli altri coimputati, il che ben potrebbe spiegare come la sua partecipazione fosse stata, in sostanza, dimenticata da coloro che erano abituati a commettere furti seriali. Tale motivazione appare del tutto immune da censure logiche e ricostruttive; al contrario, il ricorso è incentrato su questioni già affrontate ampiamente ed adeguatamente dalla sentenza impugnata, con il cui ordito argomentativo, quindi, non si confronta affatto, risultando, per tali ragioni, non solo generico, ma anche re iterativo, oltre che versato in fatto.Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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