CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15/12/2020 la Corte di appello di Trieste confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Andrea SAPIENZA alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007. 2. Propone ricorso Andrea SAPIENZA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato, estinto per prescrizione, e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo. 3.1. La condotta contestata nel capo d'imputazione era sanzionata, all'epoca del fatto (maggio 2014) dal comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2007; a seguito della modifica operata dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, la medesima condotta delittuosa è stata sanzionata con una pena più alta dal nuovo comma 3 del medesimo articolo 55. La Corte di appello non ha operato alcuna riqualificazione, ma ha dato atto della continuità normativa fra le due disposizioni, applicando il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale. Senza alcun fondamento la difesa ha fatto riferimento al reato contravvenzionale previsto ora dal comma 2 dell'articolo 55, che prevede una distinta condotta illecita. 3.2. Il secondo motivo, oltre a sollecitare una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie, è connotato da estrema genericità, essendosi la difesa confrontata con una sola parte delle argomentazioni della decisione impugnata in ordine alla sicura operatività da parte di Sapienza sui conti correnti, dimostrata non solo dalle fonti di prova evocate nel ricorso, ma anche da altre del tutto obliterate dalla difesa (le deposizioni dei testi Vitale e Ingargiola, gli accertamenti di P.G. dei quali ha riferito il teste Castellan, la documentazione bancaria acquisita). Il ricorso, quindi, difetta di "specificità estrinseca", vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv.275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. 11, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore P o/[OSCURATO:PERSONA]Agostini I [OSCURATO:PERSONA] _ _ [OSCURATO:PERSONA]