CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3211/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. 03978 570871 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.3211/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5992/15/2021 depositata in data 22 giugno 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di accertamento RJ803 A200733/2007 , relativo al periodo di imposta 2003, con il quale venivano accertate maggiori IRPEG, IRAP e IVA a seguito di PVC; i rilievi, in particolare, si incentravano (come emerge dalla sentenza impugnata) su omessa tenuta delle scritture contabili, omessa fatturazione di acconti corrisposti a un fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].), per i quali non erano state ricevute le relative fatture e per le quali non vi era stata autofatturazione, per cui venivano disconosciuti costi indeducibili e disconosciuta la detrazione IVA per l’omessa autofatturazione; che la CTP di Catania ha accolto il ricorso; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 22 giugno 2021, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio , ritenendo che l’atto impositivo è stato idoneamente sottoscritto da soggetto delegatoe nel merito ritenendo che i costi contestati dall’Ufficio non fossero inerenti per l’importo di € 62.711,99, annullando i rimanenti recuperi; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che la sentenza fosse stata legittimamente sottoscritta da funzionario delegato, individuato nel N.3211/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] indicato nell’ordine di servizio n. 13/2004 quale soggetto idoneamente delegato; osserva parte ricorrente che l’atto impositivo debba indicare sotto pena di nullità il nominativo del delegato al fine di individuare i poteri del sottoscrittore e che, in particolare, l’ordine di servizio menzionato nella sentenza impugnata – trascritto per specificità –sia una sorta di delega «in bianco», in quanto non indica né il funzionario delegato ([OSCURATO:PERSONA]) , né il contenuto della delega, né la qualifica dirigenziale del delegato e, infine;osserva, infine, il ricorrente, che la delega per l’accertamento non potrebbe superare in ogni caso€ 20.000,00 , importo ampiamente superato nel caso di specie; che con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per apparenza della motivazione relativamente alla questione relativa alla regolare «sottoscrizione dell’accertamento»; osserva parte ricorrente che tale punto motivazionale sarebbe oggetto di una «lapidaria affermazione», non avrebbe fatto riferimento alla documentazione versata in attie non avrebbe analiticamente risposto alle questioni dedotte in appello, quali l’omessa indicazione nominativa del funzionario sottoscrittore, l’omessa indicazione temporale e l’assenza di prova circa la carriera direttiva del sottoscrittore; che conl’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 1, 2, 36 e 61 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., per essere la sentenza di appello mancante di un percorso logico nella parte in cui ha accertato come inerenti i rimanenti recuperi per inerenza dei costi; osserva il ricorrente incidentale che il giudice di appello si sarebbe N.3211/22 R.G. Est. F. D’Aquino limitato apoditticamente a ritenere dovuti i recuperi IRPEG per € 62.711,99, senza specificare perché i restanti recuperi fossero ingiustificati e in relazione a quali costi, così non consentendo di comprendere su quali elementi il giudice abbia fondato il proprio convincimento; che il ricorrente principale con memoria in data 9ottobre 2023 ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197; che risulta depositata in data 29 settembre 2023 la domanda di definizione dell’avviso impugnato relativ a al periodo di imposta in oggetto, corredata della prova del pagamento della prima rata in pari data; che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno antic