CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 novembre 1971
Cassazione n. 28522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 2 ottobre 2025, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., riconoscendo il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta e liquidando in suo favore la somma complessiva di euro 41.061,00, oltre alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in euro 4.377,36. 2. Dalla ordinanza impugnata risulta che l'istante era stato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari per la durata di nove giorni, nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per il reato di illecito smaltimento di rifiuti. Già in sede di interrogatorio di garanzia era emersa la sua totale estraneità ai fatti contestati,essendosi accertato che le condotte illecite erano ascrivibili esclusivamente al padre e al fratello, i quali avevano utilizzato un'autovettura a lui intestata. La posizione del [OSCURATO:PERSONA] veniva, pertanto, definita con decreto di archiviazione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, articolando quattro motivi. 4. Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla determinazione del quantum dell'indennizzo. Osserva che la Corte territoriale, pur avendo dato atto che il Ministero non aveva contestato la spettanza del diritto alla riparazione, si è limitata ad affermare l'adesione a quanto evidenziato dalla difesa istante, senza indicare il percorso logico posto a fondamento della quantificazione, senza confrontarsi con le deduzioni difensive dell'Amministrazione e senza spiegare le ragioni del riconoscimento di un importo complessivo superiore a quello domandato. 5. Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censurando la liquidazione di euro 20.000,00 per spese legali relative al procedimento penale subito. Deduce che la riparazione per ingiusta detenzione non ha natura risarcitoria, ma esclusivamente indennitaria e restitutoria dei pregiudizi direttamente connessi alla privazione della libertà personale, con conseguente non computabilità delle spese di difesa sostenute nel giudizio penale, comprese quelle della fase cautelare e delle indagini preliminari. 6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ulteriore violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento rispetto al criterio aritmetico. Il ministero riorrente rileva che eventuali incrementi del parametro giornaliero richiedono una specifica e rigorosa giustificazione, mentre l'ordinanza impugnata ha valorizzato, in termini generici, l'incensuratezza dell'istante, l'asserita estraneità ad ambienti criminali, l'alterazione dello standard di vita, il danno all'immagine e alla vita di relazione, senza indicare dati concreti e individualizzati e senza confrontarsi con le obiezioni svolte dal Ministero circa la limitata durata della misura, la scarsa incidenza delle notizie di stampa e la mancanza di un effettivo pregiudizio ulteriore. 7. Con il quarto motivo il Ministero deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese del procedimento di riparazione. Sostiene che, non essendosi l'Amministrazione opposta al riconoscimento del diritto alla riparazione, ma avendo formulato osservazioni solo sulla misura dell'indennizzo, non poteva essere considerata soccombente e, pertanto, non poteva essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'istante. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È fondato, anzitutto, il primo motivo, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze denuncia la mancanza assoluta, o comunque la mera apparenza, della motivazione in ordine alla determinazione del quantum dell'indennizzo. Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione equitativa non esonera il giudice dall'obbligo di indicare, con motivazione effettiva e controllabile, le ragioni della quantificazione operata, soprattutto quando l'importo riconosciuto si discosti dal criterio aritmetico e sia incrementato mediante l'attribuzione di somme ulteriori per voci specifiche di pregiudizio. 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il criterio matematico doveva essere integrato per quanto evidenziato dalla difesa dell'istante in ordine all'incensuratezza, all'estraneità ad ambienti criminali, all'alterazione dello standard di vita e professionale, al danno all'immagine e alla vita di relazione. Tale affermazione, tuttavia, non esplicita alcun autonomo apprezzamento dei fatti allegati, non indica quali elementi istruttori siano stati ritenuti decisivi, non chiarisce la concreta incidenza della breve durata della misura cautelare domiciliare e non si confronta con le specifiche deduzioni del Ministero, che aveva svolto osservazioni sulla misura dell'indennizzo eventualmente riconoscibile. 4. La motivazione risulta, dunque, meramente adesiva e apparente, poiché sostituisce all'accertamento giudiziale una generica recezione delle allegazioni difensive, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla liquidazione complessiva di euro 41.061,00. Il vizio è tanto più evidente in relazione alla liquidazione di euro 20.000,00 per danno biologico, danno all'immagine e alla vita di relazione, somma riconosciuta senza alcuna specificazione delle circostanze fattuali che ne avrebbero giustificato l'attribuzione, del nesso con la privazione della libertà personale e dei criteri utilizzati per la quantificazione. 5. È fondato anche il secondo motivo. Secondo il principio già affermato da questa Corte, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale; ne consegue che il relativo ammontare non può essere determinato comprendendovi anche le spese di difesa sostenute nel giudizio di merito, ivi incluse quelle della fase cautelare (Sez. 3, n. 12297 del 11/02/2016, Ministero, Rv. 266491-01). 36. L'ordinanza impugnata si pone in contrasto con tale principio, avendo incluso nell'indennizzo l'ulteriore somma di euro 20.000,00 per spese legali relative al procedimento penale subito. Si tratta di voce non liquidabile nell'ambito dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., perché non integra un pregiudizio strettamente e inscindibilmente connesso alla privazione della libertà personale, ma attiene ai costi della difesa tecnica nel procedimento penale. La statuizione è, inoltre, priva di autonoma motivazione anche sotto il profilo quantitativo, non essendo spiegato per quali ragioni le spese asseritamente sostenute siano state determinate in tale misura, a fronte di una vicenda processuale definita nella fase delle indagini preliminari con decreto di archiviazione. 7. È fondato, nei termini indicati, anche il terzo motivo, poiché la Corte di appello ha proceduto ad un significativo aumento del criterio aritmetico senza spiegare in concreto l'esercizio della discrezionalità valutativa che presiede alla determinazione equitativa dell'indennizzo. 8. In tema di motivazione sull'entità della somma riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Di, Rv. 284496 - 01). 9. Il generico riferimento, come esposto in motivazione, al danno all'immagine e alla vita di relazione, quindi, non consente di comprendere per quali ragioni, nel caso concreto, la breve sottoposizione alla misura domiciliare abbia inciso in misura tale da giustificare l'incremento riconosciuto, tanto più che il ricorrente aveva specificamente dedotto che la notizia era stata pubblicata su un quotidiano locale del territorio foggiano e che non erano stati indicati elementi idonei a dimostrare una effettiva, concreta e apprezzabile compromissione della reputazione dell'istante. Nel giudizio di riparazione, eventuali adeguamenti equitativi sono consentiti, ma devono essere sorretti da specifiche circostanze di fatto e da una valutazione non stereotipata dell'incidenza della restrizione sulla concreta sfera personale dell'interessato; non è sufficiente il richiamo a categorie astratte di pregiudizio, ove manchi l'indicazione e l'esposizione dei dati dai quali desumere l'effettiva esistenza e consistenza del pregiudizio indennizzabile. 10. Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento dei motivi concernenti il quantum della liquidazione e dal conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Sarà, pertanto, il giudice del rinvio a procedere alla nuova regolamentazione delle spese, all'esito della rideterminazione dell'indennizzo e nel rispetto dei principi sopra richiamati. 411. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione dell'entità dell'indennizzo con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.MDi Gianfr o 5