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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08284/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1961 avverso l'ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIANLUIGI Pratola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 30 aprile 2021 emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto circa 15 soggetti indagati per i reati di associazione a delinquere di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il GIP del Tribunale di Ragusa, accogliendo parzialmente la richiesta avanzata dal pubblico ministero, per quel che qui rileva, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di proprietà degli odierni ricorrenti.

Il detto decreto di sequestro è stato dichiarato inefficace, con ordinanza dell'8 giugno 2021 dal Tribunale di Ragusa, per scadenza del termine perentorio di 10 giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti.

Con successiva ordinanza del 21 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, disposto in via di urgenza dal pubblico ministero con decreto del 9 giugno 2021, avente ad oggetto i beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita altre indagati di avere con ruoli diversi contribuito alla realizzazione di truffe aggravate aventi ad oggetto erogazioni di contributi pubblici, poste in essere dalla famiglia Tomasi.

Il detto provvedimento è stato impugnato dagli indagati dinanzi al Tribunale di Ragusa, sezione per il riesame, che con ordinanza del 19 luglio 2021 ha respinto le istanze di riesame. 2.Avverso la detta ordinanza, con atto unico sottoscritto dal comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso i tre indagati, deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 640 bis cod.pen. per la insussistenza del fumus commissi delicti poiché sono radicalmente assenti elementi che dimostrino un'eventuale concorso dei tre indagati nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autonomamente posti in essere da altri soggetti, unici fruitori del profitto dei reati, e non vi è prova di una preventiva concertazione che avrebbe visto coinvolti Drago, libero professionista agronomo, i funzionari dell'ispettorato agrario e i fornitori quali sodali della famiglia Tomasi.

I ricorrenti osservano che in risposta alle articolate note difensive il tribunale del riesame ha osservato che l'agronomo Drago aveva falsamente attestato l'esecuzione di opere non eseguite, pur riconoscendo incidentalmente che oggetto della verifica era la presenza di opere incomplete, poiché il finanziamento riguardava il primo stato di avanzamento lavori.

Gli indagati avevano lamentato la radicale assenza di elementi dimostrativi del loro eventuale concorso e la circostanza che la verifica dei luoghi era intervenuta a distanza di diversi anni, sicché avrebbe dovuto essere considerato il deterioramento conseguente al decorso del tempo di beni non curati e sarebbe stato necessario il contributo di esperti consulenti tecnici.

In questo modo il tribunale ha formulato una motivazione del tutto apparente poiché gli elementi valorizzati, pur corroborando le responsabilità a carico dei gestori delle aziende agricole, non riguardano minimamente i comportamenti assunti dai ricorrenti, perché indipendenti dalle rammentate circostanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.(Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 - 01) Nell'ordinanza impugnata il tribunale ha analizzato distintamente i capi di imputazione in relazione ai quali è stato disposto il sequestro preventivo e ha individuato gli elementi indiziari posti a sostegno della prospettazione accusatoria da cui emerge il fumus commissi delicti.

In particolare in relazione alla truffa aggravata contestata al capo D, il tribunale ha osservato che per ottenere il contributo di fondi di provenienza comunitaria la società [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato l'attestazione e la relazione tecnica redatta dall'agronomo [OSCURATO:PERSONA], ritenuta falsa in quanto attestante l'esecuzione di opere che non erano mai state eseguite neppure in modo incompleto.

Al riguardo ha richiamato gli esiti del sopralluogo della Guardia di Finanza avvenuto nel 2012, da cui è emerso che le serre apparivano vecchie e che l'impianto elettrico non era di recente fattura e non era stata neppure intrapresa l'esecuzione sia pure parziale di nuove opere.

In ordine alle altre truffe addebitate anche ai Denaro, il tribunale ha evidenziato gli elementi, perlopiù di natura documentale, che dimostrano il contributo dei due imputati alla consumazione delle truffe aggravate, attraverso l'emissione di false fatture in acconto per operazioni oggettivamente inesistenti, nella veste di legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società agricola [OSCURATO:PERSONA]. , che le allegava al primo stato di avanzamento lavori, per un progetto di ammodernamento delle serre, ottenendo l'erogazione del contributo di fondi di provenienza comunitaria.

A fronte delle esaustive e specifiche considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata, le censure difensive appaiono del tutto generiche e sganciate da dati processuali, poiché i ricorrenti si limitano a ribadire che mancherebbero, in relazione alle considerazioni formulate dal tribunale, i sufficienti elementi indiziari del concorso dei ricorrenti nel reato ipotizzato.

Giova peraltro ribadire che eventuali carenze della motivazione non legittimano l'impugnazione, con cui si può dedurre soltanto l'apparenza della stessa, che ricorre quando è del tutto apodittica o sganciata dalle emergenze processuali. 2.L'inannmissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1961 avverso l'ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIANLUIGI Pratola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 30 aprile 2021 emesso nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto circa 15 soggetti indagati per i reati di associazione a delinquere di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il GIP del Tribunale di Ragusa, accogliendo parzialmente la richiesta avanzata dal pubblico ministero, per quel che qui rileva, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di proprietà degli odierni ricorrenti. Il detto decreto di sequestro è stato dichiarato inefficace, con ordinanza dell'8 giugno 2021 dal Tribunale di Ragusa, per scadenza del termine perentorio di 10 giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti. Con successiva ordinanza del 21 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, disposto in via di urgenza dal pubblico ministero con decreto del 9 giugno 2021, avente ad oggetto i beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita altre indagati di avere con ruoli diversi contribuito alla realizzazione di truffe aggravate aventi ad oggetto erogazioni di contributi pubblici, poste in essere dalla famiglia Tomasi. Il detto provvedimento è stato impugnato dagli indagati dinanzi al Tribunale di Ragusa, sezione per il riesame, che con ordinanza del 19 luglio 2021 ha respinto le istanze di riesame. 2.Avverso la detta ordinanza, con atto unico sottoscritto dal comune difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso i tre indagati, deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 640 bis cod.pen. per la insussistenza del fumus commissi delicti poiché sono radicalmente assenti elementi che dimostrino un'eventuale concorso dei tre indagati nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autonomamente posti in essere da altri soggetti, unici fruitori del profitto dei reati, e non vi è prova di una preventiva concertazione che avrebbe visto coinvolti Drago, libero professionista agronomo, i funzionari dell'ispettorato agrario e i fornitori quali sodali della famiglia Tomasi. I ricorrenti osservano che in risposta alle articolate note difensive il tribunale del riesame ha osservato che l'agronomo Drago aveva falsamente attestato l'esecuzione di opere non eseguite, pur riconoscendo incidentalmente che oggetto della verifica era la presenza di opere incomplete, poiché il finanziamento riguardava il primo stato di avanzamento lavori. Gli indagati avevano lamentato la radicale assenza di elementi dimostrativi del loro eventuale concorso e la circostanza che la verifica dei luoghi era intervenuta a distanza di diversi anni, sicché avrebbe dovuto essere considerato il deterioramento conseguente al decorso del tempo di beni non curati e sarebbe stato necessario il contributo di esperti consulenti tecnici. In questo modo il tribunale ha formulato una motivazione del tutto apparente poiché gli elementi valorizzati, pur corroborando le responsabilità a carico dei gestori delle aziende agricole, non riguardano minimamente i comportamenti assunti dai ricorrenti, perché indipendenti dalle rammentate circostanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.(Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269656 - 01) Nell'ordinanza impugnata il tribunale ha analizzato distintamente i capi di imputazione in relazione ai quali è stato disposto il sequestro preventivo e ha individuato gli elementi indiziari posti a sostegno della prospettazione accusatoria da cui emerge il fumus commissi delicti. In particolare in relazione alla truffa aggravata contestata al capo D, il tribunale ha osservato che per ottenere il contributo di fondi di provenienza comunitaria la società [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato l'attestazione e la relazione tecnica redatta dall'agronomo [OSCURATO:PERSONA], ritenuta falsa in quanto attestante l'esecuzione di opere che non erano mai state eseguite neppure in modo incompleto. Al riguardo ha richiamato gli esiti del sopralluogo della Guardia di Finanza avvenuto nel 2012, da cui è emerso che le serre apparivano vecchie e che l'impianto elettrico non era di recente fattura e non era stata neppure intrapresa l'esecuzione sia pure parziale di nuove opere. In ordine alle altre truffe addebitate anche ai Denaro, il tribunale ha evidenziato gli elementi, perlopiù di natura documentale, che dimostrano il contributo dei due imputati alla consumazione delle truffe aggravate, attraverso l'emissione di false fatture in acconto per operazioni oggettivamente inesistenti, nella veste di legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società agricola [OSCURATO:PERSONA]. , che le allegava al primo stato di avanzamento lavori, per un progetto di ammodernamento delle serre, ottenendo l'erogazione del contributo di fondi di provenienza comunitaria. A fronte delle esaustive e specifiche considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata, le censure difensive appaiono del tutto generiche e sganciate da dati processuali, poiché i ricorrenti si limitano a ribadire che mancherebbero, in relazione alle considerazioni formulate dal tribunale, i sufficienti elementi indiziari del concorso dei ricorrenti nel reato ipotizzato. Giova peraltro ribadire che eventuali carenze della motivazione non legittimano l'impugnazione, con cui si può dedurre soltanto l'apparenza della stessa, che ricorre quando è del tutto apodittica o sganciata dalle emergenze processuali. 2.L'inannmissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]