CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE di APPELLO cii FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte cli appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, previo ric:onoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi. 2.1. Con i primi quattro denuncia violazione di legge e viz o di motivazione in ordine all'art. 444 cod. proc. pen.. Prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato intendeva formulare richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. peli., tuttavia il preventivo e immotivato dissenso del pubblico ministero ha impedito anche soltanto di completare la verbalizzazione della richiesta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il dissenso del pubblico ministero non è stato motivato in alcun modo, dal verbale di udienza non risulta l'opposizione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'impossibilità di formulare in modo compiuto la proposta e la mancanza di motivazione del dissenso espresso dall'organo di accusa hanno impedito all'imputato: di accedere al rito premiale; di avvalersi dei rimedi posti dall'ordinamento a presidio dell'esercizio dei relativo diritto; di beneficiare della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente fa osservare che la pena applicata dal Tribunale è addirittura inferiore rispetto a quella che l'imputato intendeva richiedere, il che proverebbe la congruità della proposta e, quindi, la necessità di accoglierla. 2.2. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'omologo motivo di appello faceva leva su due elementi: l'intervenuto risarcimento del danno e la spontanea presentazione dell'imputato dinanzi alla polizia giudiziaria, che procedeva al suo arresto in "quasi" flagranza di reato. Su entrambi i profili la risposta del giudice di secondo grado sarebbe contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi quattro motivi sono infondati. 2.1. L'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. disegna l'accesso al rito premiale del "patteggiamento" nei termini seguenti: «Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta». In forza della previsione dettata dall'art. 446, comma 6, cod. proc. pen., il pubblico ministero, in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni; tuttavia non sono previste invalidità nel caso di dissenso non corredato da motivazione. Risulta: che il dissenso immotivato del pubblico ministero non inficia la validità del procedimento ordinario; che il superamento di quel dissenso deriva dalla valutazione, ad opera del giudice, della congruità della pena richiesta dall'imputato; che il giudice può accogliere la proposta ex art. 444 cod. proc. pen. anche all'esito del dibattimento; che il sistema si "autocorregge" attraverso la verifica affidata al giudice di primo grado e a quello delle impugnazioni. Va rammentato che, all'esito del dibattimento, il giudice non è tenuto a enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione (Sez. 3, n. 12002 del 15/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249679; Sez. 5, n. 2782 del 21/10/2014, deo. 2015, Noale, Rv. 262680). 2.2. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il verbale di udienza del 11 novembre 2016 consente d comprendere che la proposta ex art.444 cod. proc. pen. — formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Siena, in sede di giudizio direttissimo — prevedeva la sola concessione delle circostanze attenuanti generiche "equivalent" alle contestate aggravanti. Il pubblico ministero ha espresso il proprio dissenso, senza indicarne le ragioni. A quel punto il giudice ha aperto il dibattimento e ammesso le prove richieste dalle parti. Alla successiva udienza del 27 gennaio 2017, l'odierno ricorrente e l'originario coimputato hanno versato la somma complessiva di euro 900 a titolo di risarcimento danni. All'esito del dibattimento il Tribunale ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, e gli ha inflitto la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa. È chiaro che il giudice non ha accolto la proposta formulata dall'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. (dato che non ha concesso le circostanze attenuanti generiche), ma è giunto alla applicazione di una pena che, in effetti, risulta inferiore a quella proposta soltanto in virtù del riconoscimento di una circostanza attenuante fondata su un elemento (l'intervenuto risarcimento del danno) assente al momento della presentazione della richiesta e da questa non contemplato. Solo a margine va notato l'errore commesso dal giudice di primo grado — di cui l'imputato si è giovato — nel riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in assenza delle condizioni di legge: risarcimento integrale (nella specie il risarcimento è stato reputato non integralmente satisfattivo tanto che è stato liquidato un danno ulteriore) avvenuto prima dell'apertura del dibattimento (nel caso in esame il dibattimento è stato aperto all'udienza del 11 novembre 2016, mentre il versamento è stato effettuato alla successiva udienza del 27 gennaio 2017). In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la circostanza attenuante rimane ferma, e di tanto non può dolersi l'imputato che ne ha beneficiato. È certo, però, che in questo peculiare caso, il parametro di riferimento per stabilire la congruità della pena non può essere l'entità della pena finale, ma deve avere riguardo alle circostanze sopravvenute, in origine insussistenti, che hanno concorso nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso che il risarcimento del danno potesse essere valutato ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., dato che di per sé aveva già condotto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e non vi erano ulteriori margini per concedere una ulteriore diminuzione di pena; la medesima Corte ha escluso che la presentazione dell'imputato ai Carabinieri fosse stata spontanea, dato che lo stesso è stato arrestato in "quasi Flagranza" di reato, a seguito delle ricerche immediatamente diramate dopo la commissione del furto. Si tratta di apprezzamenti in fatto immuni da vizi logici, che si sottraggono al sindacato del giudice di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget