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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07086/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di cassazione letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale Seconda Sezione penale di questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 9 luglio 2018 dalla Corte d'assise di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna all'ergastolo dell'imputato per i reati di cui ai capi 1, 27, 28 e 29 dell'imputazione - partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e reati collegati-.

Con unico motivo deduce l'errore di fatto contenuto nelle sentenze di merito e nella sentenza impugnata relativo all'esatta localizzazione dei locali indicati dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dai testi oculari: in particolare, segnala il radicale contrasto esistente tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle rese dai testimoni, amici della vittima, in ordine al locale frequentato dalla vittima.

Secondo il Pulice, il Gagliardi, da lui incaricato di monitorare le abitudini del Torcasio, gli aveva riferito che questi era solito frequentare la zona di Falerna e, in particolare, il locale "Quelli della notte", nei pressi del quale il Pulice si era appostato la sera dell'omicidio insieme allo Spena in attesa dell'uscita della vittima, che fu colpita mentre stava salendo in macchina al pari del Curcio, che, invece, era riuscito a fuggire e a salvarsi.

Le dichiarazioni dei testimoni dimostrano, invece, che quella sera il Torcasio e il Curcio non entrarono mai in quel locale né al momento in cui furono colpiti stavano uscendo da quel locale e di tale circostanza avevano dato atto gli stessi inquirenti, ai quali il Curcio riferì che quella sera erano stati in un locale diverso, il "[OSCURATO:PERSONA]", distante 400 metri dal luogo dell'agguato; conformi risultavano le dichiarazioni di altri amici della vittima, riportate nel ricorso, che, quindi, provano l'inattendibilità del Pulice.

Si sostiene che, a fronte di tali dati rilevanti, le sentenze di merito e la sentenza di legittimità contengono un errore di fatto decisivo ai fini dell'attribuzione di responsabilità al Gagliardi sia in ordine all'indicazione da questi fornita al collaboratore sul locale frequentato dalla vittima, sia ai sopralluoghi effettuati, trattandosi di circostanze smentite dai testimoni anche in relazione alla tipologia del locale (non di ristorazione, ma locale con sala da ballo) e all'orario di uscita delle vittima, rispetto a quello indicato dal collaboratore, nonché smentite da elementi oggettivi anche in relazione all'ubicazione e alla distanza tra i due locali, incidente sul calcolo dei tempi di percorrenza.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il ricorrente ripropone pedissequamente gli stessi argomenti esposti nel ricorso per cassazione (pag. 36-39 sentenza impugnata) ai quali è stata già fornita puntuale e analitica risposta (pag. da 127 a 131), escludendo l'incidenza delle discrasie indicate dal ricorrente sulla credibilità del Pulice, autoaccusatosi di essere l'autore materiale dell'omicidio e le cui dichiarazioni, dettagliate e circostanziate erano risultate assistite da plurimi riscontri.

In particolare, la sentenza impugnata (pag. 130) espressamente esclude la rilevanza delle pretese incongruenze, che connoterebbero il racconto del Pulice con riguardo all'indicazione del locale ove le vittime si intrattennero quella sera, individuato in "Quelli della Notte", piuttosto che nel contiguo "[OSCURATO:PERSONA]", considerando che, come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di inesattezze che non incidono sulla complessiva attendibilità del narrato giacché i suddetti locali sono posti a breve distanza l'uno dall'altro sul lungomare di Falerna e la ricostruzione del collaboratore risulta del tutto coerente con la dinamica L/9 dell'omicidio emersa nel corso dei rilievi di polizia giudiziaria e di consulenza tecnica.

Ma, soprattutto, nella sentenza impugnata si attribuisce rilievo alle dichiarazioni rese dall'appuntato della Guardia di Finanza, testimone oculare dell'omicidio, riportate a pag. 130-131, che confermano che i diversi locali indicati sono contigui e hanno costituito punto di riferimento nella ricostruzione della dinamica dell'agguato senza alcuna distonia rispetto alle informazioni logistiche e operative fornite dal Pulice.

Ne deriva che il ricorso, oltre a non menzionare affatto tale fonte dichiarativa decisiva, non deduce alcun errore di fatto, ma contesta la valutazione espressa in sentenza sulla irrilevanza delle discrasie indicate dalla difesa, ritenute, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, ininfluenti sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio e sulla attendibilità del collaboratore.

Considerato, pertanto, che il ricorso deduce un'erronea valutazione di elementi della ricostruzione storico-fattuale, che si traduce in un errore di giudizio; ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di cassazione letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale Seconda Sezione penale di questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 9 luglio 2018 dalla Corte d'assise di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna all'ergastolo dell'imputato per i reati di cui ai capi 1, 27, 28 e 29 dell'imputazione - partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e reati collegati-. Con unico motivo deduce l'errore di fatto contenuto nelle sentenze di merito e nella sentenza impugnata relativo all'esatta localizzazione dei locali indicati dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dai testi oculari: in particolare, segnala il radicale contrasto esistente tra le dichiarazioni del collaboratore e quelle rese dai testimoni, amici della vittima, in ordine al locale frequentato dalla vittima. Secondo il Pulice, il Gagliardi, da lui incaricato di monitorare le abitudini del Torcasio, gli aveva riferito che questi era solito frequentare la zona di Falerna e, in particolare, il locale "Quelli della notte", nei pressi del quale il Pulice si era appostato la sera dell'omicidio insieme allo Spena in attesa dell'uscita della vittima, che fu colpita mentre stava salendo in macchina al pari del Curcio, che, invece, era riuscito a fuggire e a salvarsi. Le dichiarazioni dei testimoni dimostrano, invece, che quella sera il Torcasio e il Curcio non entrarono mai in quel locale né al momento in cui furono colpiti stavano uscendo da quel locale e di tale circostanza avevano dato atto gli stessi inquirenti, ai quali il Curcio riferì che quella sera erano stati in un locale diverso, il "[OSCURATO:PERSONA]", distante 400 metri dal luogo dell'agguato; conformi risultavano le dichiarazioni di altri amici della vittima, riportate nel ricorso, che, quindi, provano l'inattendibilità del Pulice. Si sostiene che, a fronte di tali dati rilevanti, le sentenze di merito e la sentenza di legittimità contengono un errore di fatto decisivo ai fini dell'attribuzione di responsabilità al Gagliardi sia in ordine all'indicazione da questi fornita al collaboratore sul locale frequentato dalla vittima, sia ai sopralluoghi effettuati, trattandosi di circostanze smentite dai testimoni anche in relazione alla tipologia del locale (non di ristorazione, ma locale con sala da ballo) e all'orario di uscita delle vittima, rispetto a quello indicato dal collaboratore, nonché smentite da elementi oggettivi anche in relazione all'ubicazione e alla distanza tra i due locali, incidente sul calcolo dei tempi di percorrenza. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente ripropone pedissequamente gli stessi argomenti esposti nel ricorso per cassazione (pag. 36-39 sentenza impugnata) ai quali è stata già fornita puntuale e analitica risposta (pag. da 127 a 131), escludendo l'incidenza delle discrasie indicate dal ricorrente sulla credibilità del Pulice, autoaccusatosi di essere l'autore materiale dell'omicidio e le cui dichiarazioni, dettagliate e circostanziate erano risultate assistite da plurimi riscontri. In particolare, la sentenza impugnata (pag. 130) espressamente esclude la rilevanza delle pretese incongruenze, che connoterebbero il racconto del Pulice con riguardo all'indicazione del locale ove le vittime si intrattennero quella sera, individuato in "Quelli della Notte", piuttosto che nel contiguo "[OSCURATO:PERSONA]", considerando che, come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di inesattezze che non incidono sulla complessiva attendibilità del narrato giacché i suddetti locali sono posti a breve distanza l'uno dall'altro sul lungomare di Falerna e la ricostruzione del collaboratore risulta del tutto coerente con la dinamica L/9 dell'omicidio emersa nel corso dei rilievi di polizia giudiziaria e di consulenza tecnica. Ma, soprattutto, nella sentenza impugnata si attribuisce rilievo alle dichiarazioni rese dall'appuntato della Guardia di Finanza, testimone oculare dell'omicidio, riportate a pag. 130-131, che confermano che i diversi locali indicati sono contigui e hanno costituito punto di riferimento nella ricostruzione della dinamica dell'agguato senza alcuna distonia rispetto alle informazioni logistiche e operative fornite dal Pulice. Ne deriva che il ricorso, oltre a non menzionare affatto tale fonte dichiarativa decisiva, non deduce alcun errore di fatto, ma contesta la valutazione espressa in sentenza sulla irrilevanza delle discrasie indicate dalla difesa, ritenute, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, ininfluenti sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio e sulla attendibilità del collaboratore. Considerato, pertanto, che il ricorso deduce un'erronea valutazione di elementi della ricostruzione storico-fattuale, che si traduce in un errore di giudizio; ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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