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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29109/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6082/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è difesa unitamente già all’avv. [OSCURATO:PERSONA] eall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – Rinuncia al ricorsoe cessata materia del contendere avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA , n. 5199/45/2014,depositata in data 08 / 10 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La CTR della Lombardia rigettava l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento,relativo all’anno di imposta 2006, per maggior Ires per ritenute alla fonte non operate e non versate su interessi passivi corrisposti sul finanziamento di euro 66.826.842,00.

2. Contro tale sentenza propone ricorso Unicredit s.p.a. affidandosi a undicimotivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Con il secondo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società dedu ce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] la doppia imposizione, sotto il profilo dell’individuazione del presupposto impositivo ai fini dell’applicazione della ritenuta in uscita nel caso di interessi transnazionali.

Con il terzo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.Con il quarto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti o inesistenti i diversi elementi fattuali, allegati dalla società, in grado di qualificarla, ai fini della Convenzione, come beneficiaria effettiva degli interessi in oggetto, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3,cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , e dell’art. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. n. 546/1992.

Con il quinto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e per l’effetto dell’art. 11, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA].

Con il sesto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della condotta elusiva, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3 , cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992.

Con il settimo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento parziale de lla pretesa impositiva , mediante applicazione della ritenuta in uscita nella misura prevista dalla Convenzione in luogo della misura del 12,5% prevista dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973.

Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all'art. 360, prim o comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della individuazione della corretta misura della ritenutain uscita.

Con il nono motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. in relazione alla questione controversa dello statusconvenzionale di beneficiaria effettiva della società.

Con il decimo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti gli elementi allegati dalla società e volti a qualificare la stessa come beneficiaria effettiva o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4,e 156, terzo comma, n. 3,cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4 , d.lgs. n. 546/1992.

Con l’undicesimo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento delle sanzioni.

2. Occorre prendere atto che la società ricorrente, con memoria notificata alla controparte e depositata in atti, ha provato che , nelle more del giudizio, l’Agenzia delle E ntrate, Direzione regionale della Lombardia, ufficio grandi contribuenti, ha provveduto alla rideterminazione in autotutela della pretesa impositiva, ritenendo applicabileagli interessi passivi la ritenuta nella minor misura prevista dalla Convenzione Italia – Francia contro la doppia imposizione , rideterminando in un minore importo anche le sanzioni, in forza di un più ampio accordo conciliativo tra le parti, sopravvenuto anche per altri anni di imposta;contestualmente la ricorrente ha rinuncia to al rico rso in relazione agli altri motivi.

3. Pertanto occorre dare atto della parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio, anche per il resto, in virtù della intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese.

Non vi sono i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.n. 23175 /2015; Cass . n. 19071/2018; Cass. n. 23587/2022).

P.Q.M. dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6082/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è difesa unitamente già all’avv. [OSCURATO:PERSONA] eall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – Rinuncia al ricorsoe cessata materia del contendere avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 5199/45/2014,depositata in data 08 / 10 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La CTR della Lombardia rigettava l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento,relativo all’anno di imposta 2006, per maggior Ires per ritenute alla fonte non operate e non versate su interessi passivi corrisposti sul finanziamento di euro 66.826.842,00. 2. Contro tale sentenza propone ricorso Unicredit s.p.a. affidandosi a undicimotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società dedu ce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA] la doppia imposizione, sotto il profilo dell’individuazione del presupposto impositivo ai fini dell’applicazione della ritenuta in uscita nel caso di interessi transnazionali. Con il terzo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.Con il quarto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti o inesistenti i diversi elementi fattuali, allegati dalla società, in grado di qualificarla, ai fini della Convenzione, come beneficiaria effettiva degli interessi in oggetto, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3,cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , e dell’art. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. n. 546/1992. Con il quinto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e per l’effetto dell’art. 11, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della condotta elusiva, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3 , cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992. Con il settimo motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento parziale de lla pretesa impositiva , mediante applicazione della ritenuta in uscita nella misura prevista dalla Convenzione in luogo della misura del 12,5% prevista dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all'art. 360, prim o comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della individuazione della corretta misura della ritenutain uscita. Con il nono motivo, proposto in relazione al l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. in relazione alla questione controversa dello statusconvenzionale di beneficiaria effettiva della società. Con il decimo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti gli elementi allegati dalla società e volti a qualificare la stessa come beneficiaria effettiva o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4,e 156, terzo comma, n. 3,cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4 , d.lgs. n. 546/1992. Con l’undicesimo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la società deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento delle sanzioni. 2. Occorre prendere atto che la società ricorrente, con memoria notificata alla controparte e depositata in atti, ha provato che , nelle more del giudizio, l’Agenzia delle E ntrate, Direzione regionale della Lombardia, ufficio grandi contribuenti, ha provveduto alla rideterminazione in autotutela della pretesa impositiva, ritenendo applicabileagli interessi passivi la ritenuta nella minor misura prevista dalla Convenzione Italia – Francia contro la doppia imposizione , rideterminando in un minore importo anche le sanzioni, in forza di un più ampio accordo conciliativo tra le parti, sopravvenuto anche per altri anni di imposta;contestualmente la ricorrente ha rinuncia to al rico rso in relazione agli altri motivi. 3. Pertanto occorre dare atto della parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio, anche per il resto, in virtù della intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese. Non vi sono i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.n. 23175 /2015; Cass . n. 19071/2018; Cass. n. 23587/2022). P.Q.M. dic
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