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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 17289/2026

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controricorrente -avverso la sentenza n. 4984/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 3555/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Azienda USLdi Piacenza, ha condannato quest’ultima al pagamento dellasomma di euro 25.691,22, oltre interessi, a titolo di differenzasulla quota oraria spettante per l’attività ambulatoriale svoltadal Mallardo in qualità di medico di continuità assistenziale, dalgiugno 2013 a dicembre 2014, ex art. 59 dell’AccordoIntegrativo Regionale del 2006.2.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4984/2021,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermatanel resto, ha solo rideterminato l’importo dovuto in euro24.991,04, in luogo di quello maggiore già riconosciuto.I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questasede, hanno evidenziato che: a) l’attività ambulatoriale, cui èobbligato il medico di continuità assistenziale, avendo riguardoai compiti istituzionale di questo come indicati dall’art. 62dell’ACN, era di natura residuale, con possibilità di essere svoltasolo in particolari situazioni di necessità e ove le condizioni loconsentivano; b) l’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione EmiliaRomagna del 2006 disciplinava lo svolgimento di prestazioniambulatoriali da parte dei medici addetti alla continuitàassistenziale prevedendo l’istituzione di un ambulatorio dimedicina generale e con adibizione o di una unità medicaappositamente dedicata oppure del medico di turno dellacontinuità assistenziale; c) la relativa attività veniva remuneratacon l’importo di euro 32,00 all’ora a fronte di quello di euro22,72 previsto per la medicina di continuità assistenziale; d) sitrattava, quindi, di due incarichi differenti, non dipendenti dallaNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026scelta del medico ma da disposizioni aziendali; e) il Mallardoaveva documentalmente dimostrato le ore svolte per cui dagliimporti previste per le stesse prestazioni andavano sottratte lesomme già corrisposte pari ad euro 22,72 all’ora (e non euro22,46 come accertato in primo grado).3.Avverso tale decisione l’Azienda USL di Piacenza ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi assistiti damemoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1.I motivi possono essere così sintetizzati.2.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 67 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 23.3.2005 -25.7.2009, in relazione agli artt. 48, 14 e 25 legge n. 833/1978,8 d. lgs. n. 502/1992 e all’art. 47 del medesimo ACN, nonché laviolazione e falsa applicazione dell’Accordo IntegrativoRegionale (AIR) Emilia-Romagna 9.10.2006, per avere la Corteterritoriale erroneamente escluso che le visite ambulatorialirientrassero nell’attività ordinaria prevista dall’ACN per i medicidi continuità assistenziale.

Si critica la sentenza impugnata peravere ritenuto che gli interventi territoriali dovessero intendersicome prestazioni domiciliari presso strutture protette; sievidenzia che il concetto di “territoriale” è contrapposto a quellodi “ospedaliero”.

Si sostiene che l’attività prestata in continuitàassistenziale è omogenea a quella resa dai medici di base, e chel’ambulatorio costituisce il presidio principale dell’assistenzaterritoriale.

Si precisa infine che l’AIR per la Regione Emilia-Romagna aveva previsto un tipo di Ambulatorio di MedicinaGenerale per facilitare l’accesso territoriale e ridurre gli accessiimpropri al [OSCURATO:PERSONA] nelle fasce orarie di riferimentoNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026della Continuità assistenziale che nulla avevano a che fare conData pubblicazione 01/06/2026l’attività di ambulatorio per le normali visite dei pazienti in gradodi deambulare fino alla sede della C.A.3.Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’AIR Emilia-Romagna 9.10.2006, degli artt. 1 e2 legge n. 241/1990, degli artt. 16, 17, 18 e 19 R.D. n.2440/1923, dell’art. 50 legge n. 833/1978, dei principi di attivitàprovvedimentale espressa per iscritto e di copertura di spesa,nonché dei principi di buon andamento e imparzialità di cuiall’art. 97 Cost.Si evidenzia che l’Ambulatorio di Medicina Generale previstodall’AIR Emilia-Romagna stipulato in data 29.9.2006, adifferenza della normale attività di continuità assistenziale, èpreferibilmente diurno e non festivo o prefestivo, è libero egratuito ed ha la funzione di fungere da filtro rispetto al ProntoSoccorso dell’Ospedale; precisa che tale servizio pubblicoaggiuntivo ha un maggiore costo e l’Azienda deve decidere sesostenerlo o meno, e se inserirvi o meno medici di continuitàassistenziale.

Aggiunge che l’Azienda USL di Piacenza non avevamai istituito un Ambulatorio di Medicina Generale, né illavoratore era stato formalmente addetto ad alcun [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’AIR; assume che era statoistituito un Ambulatorio di medicina generale nel Distretto diPiacenza, al quale erano stati adibiti medici con una specificaprocedura pubblica di selezione, in base ad una domanda che liimpegnava ad attenersi alle speciali condizioni di servizio e diincompatibilità che venivano all’uopo richieste, medici tra i qualinon figurava il lavoratore.

Si sostiene che la delibera aziendalee la dichiarazione del Responsabile del Servizio AssistenzaNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026Primaria dell’AUSL del 3.4.2015 si riferiscono alla normalesedi di servizio aperte con un orario assegnato, e nonriguardano l’istituzione dell’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] dall’AIR, non prevista da alcun provvedimentoamministrativo.4.I motivi sono inammissibili.Peraltro, in relazione ad analoga prospettazione con riguardo adanaloga vicenda, questa Corte (Cass., ordinanza n. 154/2025riguardante la sentenza della Corte di appello di Napoli n.2318/2020 richiamata, per relationem, proprio dalla pronunciain questa sede impugnata, e di cui dà atto nella memoria lastessa ricorrente) ha dichiarato inammissibile il ricorso dellaAUSL.5.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto noncensura adeguatamente il decisum della sentenza di appello.Infatti, nel prospettare che l’ambulatorio è il presidio principaledell’assistenza territoriale e nel sostenere che la tipologia diinterventi richiesti al medico di “guardia medica” èonnicomprensiva di tutti gli interventi ritenuti appropriati, ilmotivo non censura la ratio decidendi della sentenza impugnatasecondo cui, se le prestazioni territoriali coincidessero con quelleambulatoriali, vi sarebbe una contraddizione tra il secondo ed ilterzo comma dell’art. 62 dell’ACN.

A ciò si aggiunge la censuradiretta dell’AIR, che è inammissibile come di seguito esposto neltrattare il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censureivi contenute sono incentrate sulla violazione direttadell’[OSCURATO:PERSONA]Romagna 9.10.2006.Numero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 63 delData pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia dellaviolazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro èammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale,per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cuiall'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l’esegesidel contratto collettivo di ambito territoriale è riservata algiudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltantoper violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass.n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016;Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n.33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021).Inoltre, la ricorrente, nel prospettare che il Mallardo non erastato formalmente addetto ad un “Ambulatorio di MedicinaGenerale per facilitare l’accesso territoriale e ridurre gli accessiimpropri in [OSCURATO:PERSONA]” sollecita un giudizio di meritoanche attraverso la rilettura della delibera G.R. n. 1398 del9.10.2006, inammissibile in questa sede.7.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 perNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nellamisura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenzadell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 9.4.2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente -avverso la sentenza n. 4984/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 3555/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Azienda USLdi Piacenza, ha condannato quest’ultima al pagamento dellasomma di euro 25.691,22, oltre interessi, a titolo di differenzasulla quota oraria spettante per l’attività ambulatoriale svoltadal Mallardo in qualità di medico di continuità assistenziale, dalgiugno 2013 a dicembre 2014, ex art. 59 dell’AccordoIntegrativo Regionale del 2006.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4984/2021,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermatanel resto, ha solo rideterminato l’importo dovuto in euro24.991,04, in luogo di quello maggiore già riconosciuto.I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questasede, hanno evidenziato che: a) l’attività ambulatoriale, cui èobbligato il medico di continuità assistenziale, avendo riguardoai compiti istituzionale di questo come indicati dall’art. 62dell’ACN, era di natura residuale, con possibilità di essere svoltasolo in particolari situazioni di necessità e ove le condizioni loconsentivano; b) l’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione EmiliaRomagna del 2006 disciplinava lo svolgimento di prestazioniambulatoriali da parte dei medici addetti alla continuitàassistenziale prevedendo l’istituzione di un ambulatorio dimedicina generale e con adibizione o di una unità medicaappositamente dedicata oppure del medico di turno dellacontinuità assistenziale; c) la relativa attività veniva remuneratacon l’importo di euro 32,00 all’ora a fronte di quello di euro22,72 previsto per la medicina di continuità assistenziale; d) sitrattava, quindi, di due incarichi differenti, non dipendenti dallaNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026scelta del medico ma da disposizioni aziendali; e) il Mallardoaveva documentalmente dimostrato le ore svolte per cui dagliimporti previste per le stesse prestazioni andavano sottratte lesomme già corrisposte pari ad euro 22,72 all’ora (e non euro22,46 come accertato in primo grado).3.Avverso tale decisione l’Azienda USL di Piacenza ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi assistiti damemoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1.I motivi possono essere così sintetizzati.2.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 67 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 23.3.2005 -25.7.2009, in relazione agli artt. 48, 14 e 25 legge n. 833/1978,8 d. lgs. n. 502/1992 e all’art. 47 del medesimo ACN, nonché laviolazione e falsa applicazione dell’Accordo IntegrativoRegionale (AIR) Emilia-Romagna 9.10.2006, per avere la Corteterritoriale erroneamente escluso che le visite ambulatorialirientrassero nell’attività ordinaria prevista dall’ACN per i medicidi continuità assistenziale. Si critica la sentenza impugnata peravere ritenuto che gli interventi territoriali dovessero intendersicome prestazioni domiciliari presso strutture protette; sievidenzia che il concetto di “territoriale” è contrapposto a quellodi “ospedaliero”. Si sostiene che l’attività prestata in continuitàassistenziale è omogenea a quella resa dai medici di base, e chel’ambulatorio costituisce il presidio principale dell’assistenzaterritoriale. Si precisa infine che l’AIR per la Regione Emilia-Romagna aveva previsto un tipo di Ambulatorio di MedicinaGenerale per facilitare l’accesso territoriale e ridurre gli accessiimpropri al [OSCURATO:PERSONA] nelle fasce orarie di riferimentoNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026della Continuità assistenziale che nulla avevano a che fare conData pubblicazione 01/06/2026l’attività di ambulatorio per le normali visite dei pazienti in gradodi deambulare fino alla sede della C.A.3.Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’AIR Emilia-Romagna 9.10.2006, degli artt. 1 e2 legge n. 241/1990, degli artt. 16, 17, 18 e 19 R.D. n.2440/1923, dell’art. 50 legge n. 833/1978, dei principi di attivitàprovvedimentale espressa per iscritto e di copertura di spesa,nonché dei principi di buon andamento e imparzialità di cuiall’art. 97 Cost.Si evidenzia che l’Ambulatorio di Medicina Generale previstodall’AIR Emilia-Romagna stipulato in data 29.9.2006, adifferenza della normale attività di continuità assistenziale, èpreferibilmente diurno e non festivo o prefestivo, è libero egratuito ed ha la funzione di fungere da filtro rispetto al ProntoSoccorso dell’Ospedale; precisa che tale servizio pubblicoaggiuntivo ha un maggiore costo e l’Azienda deve decidere sesostenerlo o meno, e se inserirvi o meno medici di continuitàassistenziale. Aggiunge che l’Azienda USL di Piacenza non avevamai istituito un Ambulatorio di Medicina Generale, né illavoratore era stato formalmente addetto ad alcun [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’AIR; assume che era statoistituito un Ambulatorio di medicina generale nel Distretto diPiacenza, al quale erano stati adibiti medici con una specificaprocedura pubblica di selezione, in base ad una domanda che liimpegnava ad attenersi alle speciali condizioni di servizio e diincompatibilità che venivano all’uopo richieste, medici tra i qualinon figurava il lavoratore. Si sostiene che la delibera aziendalee la dichiarazione del Responsabile del Servizio AssistenzaNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026Primaria dell’AUSL del 3.4.2015 si riferiscono alla normalesedi di servizio aperte con un orario assegnato, e nonriguardano l’istituzione dell’Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] dall’AIR, non prevista da alcun provvedimentoamministrativo.4.I motivi sono inammissibili.Peraltro, in relazione ad analoga prospettazione con riguardo adanaloga vicenda, questa Corte (Cass., ordinanza n. 154/2025riguardante la sentenza della Corte di appello di Napoli n.2318/2020 richiamata, per relationem, proprio dalla pronunciain questa sede impugnata, e di cui dà atto nella memoria lastessa ricorrente) ha dichiarato inammissibile il ricorso dellaAUSL.5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto noncensura adeguatamente il decisum della sentenza di appello.Infatti, nel prospettare che l’ambulatorio è il presidio principaledell’assistenza territoriale e nel sostenere che la tipologia diinterventi richiesti al medico di “guardia medica” èonnicomprensiva di tutti gli interventi ritenuti appropriati, ilmotivo non censura la ratio decidendi della sentenza impugnatasecondo cui, se le prestazioni territoriali coincidessero con quelleambulatoriali, vi sarebbe una contraddizione tra il secondo ed ilterzo comma dell’art. 62 dell’ACN. A ciò si aggiunge la censuradiretta dell’AIR, che è inammissibile come di seguito esposto neltrattare il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censureivi contenute sono incentrate sulla violazione direttadell’[OSCURATO:PERSONA]Romagna 9.10.2006.Numero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 63 delData pubblicazione 01/06/2026d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia dellaviolazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro èammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale,per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cuiall'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l’esegesidel contratto collettivo di ambito territoriale è riservata algiudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltantoper violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualeovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass.n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016;Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n.33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021).Inoltre, la ricorrente, nel prospettare che il Mallardo non erastato formalmente addetto ad un “Ambulatorio di MedicinaGenerale per facilitare l’accesso territoriale e ridurre gli accessiimpropri in [OSCURATO:PERSONA]” sollecita un giudizio di meritoanche attraverso la rilettura della delibera G.R. n. 1398 del9.10.2006, inammissibile in questa sede.7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 perNumero registro generale 11484/2022Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 17289/2026Data pubblicazione 01/06/2026competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nellamisura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenzadell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 9.4.2026.La PresidenteIrene Tricomi
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