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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14343/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 223 comma 1 in riferimento all'art. 216 n. 2 e 237

I. fall. (Capo A), 223 comma 1 in riferimento all'art. 216 co. 3 e 237

I. fall. (Capo B), 225 in riferimento all'art. 218 comma 2 e 237

I. fall.; - che i primi tre motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, rispettivamente con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, alla bancarotta preferenziale, alla fattispecie di ricorso abusivo al credito - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; difatti: a) in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente non già la bancarotta documentale specifica, bensì la tenuta fraudolenta della contabilità, integrata dal dolo generico e non già dal dolo specifico; b) in relazione alla bancarotta preferenziale, i giudici di merito hanno dato atto che le compensazioni sono state eseguite quando lo stato di insolvenza era già manifesto (circostanza fattuale con la quale la difesa non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del dato probatorio, inammissibile, com'è noto, in questa sede); c) in relazione al ricorso abusivo al credito, in ultimo, la sentenza impugnata ha dato dell'assoluta inattendibilità della contabilità tenuta dalla Nec ([OSCURATO:PERSONA]), la società legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]; - che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - è ugualmente indeducibile in quanto riproduttiva di profili di censura già vagliati nella sentenza impugnata, che, con motivazione logica e coerente, ha dato atto della incompletezza del risarcimento e della sua non spontaneità (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

V 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 223 comma 1 in riferimento all'art. 216 n. 2 e 237 I. fall. (Capo A), 223 comma 1 in riferimento all'art. 216 co. 3 e 237 I. fall. (Capo B), 225 in riferimento all'art. 218 comma 2 e 237 I. fall.; - che i primi tre motivi di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, rispettivamente con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, alla bancarotta preferenziale, alla fattispecie di ricorso abusivo al credito - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; difatti: a) in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente non già la bancarotta documentale specifica, bensì la tenuta fraudolenta della contabilità, integrata dal dolo generico e non già dal dolo specifico; b) in relazione alla bancarotta preferenziale, i giudici di merito hanno dato atto che le compensazioni sono state eseguite quando lo stato di insolvenza era già manifesto (circostanza fattuale con la quale la difesa non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del dato probatorio, inammissibile, com'è noto, in questa sede); c) in relazione al ricorso abusivo al credito, in ultimo, la sentenza impugnata ha dato dell'assoluta inattendibilità della contabilità tenuta dalla Nec ([OSCURATO:PERSONA]), la società legalmente rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]; - che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - è ugualmente indeducibile in quanto riproduttiva di profili di censura già vagliati nella sentenza impugnata, che, con motivazione logica e coerente, ha dato atto della incompletezza del risarcimento e della sua non spontaneità (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. V 2 P.Q.M