CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 11915/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Di- rettore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 115 /202 4 , pub- blicata il 07/03/2024 e notificatail 08/03/2024. Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 24/11/2020 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), conveniva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, l'Azienda), davanti al Tribunale di Udine, al fine di sentir condannare la medesima Azienda alla corresponsione di sommevariamente modulate, in qualità di cessionaria di una serie di crediti e, per gli effetti, creditrice, a sua volta, nei confronti della parte convenuta di€ 1.882.051,15 in linea ca- pitale,oltr e ad interessi a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente,nonché di € 300.541,83 a titolo di interessi di mora,maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale. L'Azienda, costituendosi in giudizio, eccepiva innanzitutto la nullità dell'atto di citazione,attesa la totale mancanza di una compiuta esposi- zione fattuale alla base delle richieste,contestando nel merito ogni pre- tesa. Accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, il Giudice asse- gnava alla BFF BANKun termine per integrare l'atto di citazione. Mediante atto di integrazione della domanda, a parziale rettifica di quanto sostenuto, in riferimento alle richieste in linea capitale, in sede di atto di citazione, la BFF BANKaffermava di essere creditrice nei con- fronti della parte convenuta di€ 295.706,21 per sorte capitale. Con successiva comparsa l'Azienda ribadiva, anche in relazione alle residue richieste della BFFBANK, ogni eccezione già svolta nel merito. Il Tribunale, facendo proprie le considerazioni dell'Azienda, rigettava ogni domanda. La [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione contro la decisione di primo grado e, costituitasi l'Azienda, l'impugnazione veniva respinta. Avverso detta pronuncia la BFF BANKha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a due motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso l'Azienda. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA]il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile –Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., comunicata i l 27/11/2024. In data 07/01/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell'art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale. È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l'esame del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso è dedotta, con riferimento ai crediti a titolo di interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nell'avere ritenuto non provati i crediti della [OSCURATO:PERSONA],per avere omesso di esaminare atti e documenti acqui- siti al giudizio e decisivi per la controversia, in quanto, ove li avesse esaminati, avr ebbe rilevato che le eccezioni sollevate dall ' Azienda avrebbero dovuto essere valutate a prescindere dalle produzioni docu- mentali di [OSCURATO:PERSONA] e che mediante tali eccezioni l'Azienda aveva posto in essere un comportamento di riconoscimento del credito e, in ogni caso, un comportamento incompatibile con la negazione del ricevimento delle fatture e dell'esecuzione delle forniture e prestazioni. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, con riferimento ai crediti per sorte capitale e relativi interessi di mora e anatocistici e somme,ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello errato la motivazione per avere omesso di esaminare atti e documenti decisivi per la controversia, in quanto, ove li avesse esaminati, avrebbe rilevato che, in relazione ai crediti per sorte capitale azionati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e pagati dall'Azienda, [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova del diritto al pagamento delle somme correlate e l'Azienda non avevasollevato contestazioni spe- cifiche in ordine al diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme cor- relate. 2.Come sopra evidenziato, il Consigliere delegato della Prima Se- zione Civile –Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la propo- sta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. , nei seguenti termini: «La sentenza impugnata della Corte di appello di Trieste è stata pub- blicata il 7.3.2024.La ricorrente e la controricorrente dichiarano che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 8.3.2024 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge.Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato de- posito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notifi- cazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal con- troricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero ac- quisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - me- diante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).La citata giu- risprudenza esclude inoltre qualsiasi rilievo alla mera dichiarazione con- forme della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare che compete alla Corte.Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione (di martedì 7.5.2024)non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sen- tenza (7.3.2024), prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6 , n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 -3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUUU 21349/2022), ma un giorno dopo.Si pro- pone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.» Nel depositare la richiesta di decisione, munita di una nuova procura speciale, parte ricorrente nulla ha dedotto sul punto. 3.Occorre subito evidenziare che nessuna delle parti ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, né al momento del deposito del ricorso per cassazione o del controricorso, né successi- vamente. Né il fascicolo d'ufficio del precedente giudizio di merito può contenere la relazione di notificazione, tenuto conto che la controversia non rientra tra quelle per le quali la notificazione del provvedimento im- pugnato viene operata ex lege a cura della cancelleria del giudice (cfr. ad esempio l'art. 17 l. n. 184 del 1983). 4.Com' è noto, l ' art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., commina la san- zione di improcedibilità nel caso di mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione. 5.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la dichiara- zione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugna- zione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impe- gna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produ- zione ai sensi dell'art. 372 c.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31460 del 13/11/ 2023). Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che la dichiarazione di im- procedibilità è esclusa se tale documentazione risulta comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. ( ovvero acquisita - nei casi, diversida quello in esame, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento im- pugnato- mediante l ' istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ). Le menzionate Sezioni Unite hanno aggiunto che nessun rilievo as- sume l'eventualità che il controricorrente confermi ladata in cui la noti- ficazione della sentenza è stata da lui stessoeffettuata, perché la norma , che prevede l'obbligo di deposito della stessa, è posto a tutela dell ' esi- genza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, sottratta alla disponibilità delle parti. Il mancato deposito della relazione di notificazione è, infatti, un'o- missione che impedisce alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione e non è sanata dall a non con- testazionein ordine all'osservanza del termine breve previsto dall ' art.325 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022). 6.Nella specie, nessuna delle parti ha dedotto l'intervenuto deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, che infatti non risulta acquisita al processo. Il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata da parte del ricorrente, asseritamente notificata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rende, pertanto, improcedibile il ricorso, a nulla valendo l'esperimento della cd. prova di resistenza, da compiersi considerando la decorrenza del termine breve per impugnare dalla data di pubblicazione della sen- tenza impugnata, avvenuta il 07/03/2024, in relazione alla quale il ri- corso, notificato il 07/05/2024, risulta comunque tardivosia pure per un solo giorno. 7. La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in una recente decisione, ha escluso che potesse confi- gurarsi una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, per eccessivo for- malismo, proprio in un'ipotesi in cui la Corte di cassazione aveva dichia- rato l'improcedibilità del ricorso in assenza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel termine indicato dall'art. 369, comma 1, c.p.c. (cfr. Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23/05/2024, Patrucolo e altri c. Italia, ove è stata dichiarata la viola- zione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione ad altre ipotesi). Secondo la Corte EDU, l'osservanza dell'art. 369, comma 1, c.p.c. consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla proce- dibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una pro- cedura accelerata, evidenziando che, non appena il ricorso è stato de- positato, semplicemente consultando il fascicolo, la Corte di cassazione è in grado di verificare il rispetto del termine di impugnazione, di fissare un'udienza in camera di consiglio e di pronunciarsi sulla causa, senza necessità di ulteriori passaggi. La Corte EDU ha, in particolare, rilevato che, nella fattispecie, la re- lazione di notificazione della sentenza impugnata non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, né era stata depositata dalla controparte. L'inos- servanza da parte dei ricorrenti dell'art. 369, comma 1, c.p.c. aveva , dunque,messo la Corte di cassazione nell'impossibilità di verificare l'os- servanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedi- mento. L'accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l'obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era per- tanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso alla giu- stizia dei ricorrenti, la stessa Corte ha ritenuto che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, può essere ammesso che le proce- dure seguite dalla Suprema Corte siano più formali, ove le parti sono rappresentateda avvocati specializzat i iscritt i all ' A lbo di giurisdizioni su- periori, aggiungendo che, nella specie, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione. Date tali circostanze, secondo la Corte EDU, non si potevaaffermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso alla giustizia garantito dall'art. 6, paragrafo 1 , della Conven- zione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale. 8.Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato improcedibile. 9.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 10. Ai sensi dell'art.380 bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione antici- pata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. Secondo questa Corte, la novità normativa - introdotta dall ' art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022, a decorrere dal 18/10/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. cit., contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina inter- temporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 –ai giudizi intro- dotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l'istituto integra il corredo di incen- tivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima deli- bazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»(Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024 ). Di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023). Nondimeno,nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la com- plessiva conferma del la proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'improcedibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore della controparte, exart. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativa- mente determinata in misura pari all'importo delle spese processuali nonché,ex art.96, comma 4, c.p.c. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis , dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compenso, € 200,00 per esposti, oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di € 7.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00 exart. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dell