CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto il concorso del Devastato nel furto di cavi di rame materialmente eseguito dal cognato Ferrara all'interno della stazione di [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento ad un previo accordo tra i due che tuttavia non risulta in alcun modo dimostrato; anzi talune circostanze del fatto (la collocazione del Devastato all'interno della stazione, il fatto che egli aveva fermato e chiuso la propria auto nel parcheggio laterale della stazione, l'essere sopraggiunto in stazione pochi attimi prima dell'arrivo dei militari, quando il Ferrara aveva già ultimato l'estrazione dei fili di rame da un impianto ivi presente), depongono in senso diverso. Neppure è stata indicata la ragione per la quale la presenza del Devastato nella stazione di [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto da stimolo al furto commesso dal Ferrara, posto che per le circostanze sopra menzionate il ricorrente non sarebbe stato in grado di avvistare in tempo utile le forze dell'ordine in arrivo né di darsi alla fuga. Con un secondo motivo si lamenta che il fatto non sia stato qualificato come tentativo di furto aggravato, come sarebbe stato necessario in considerazione della presenza sul posto di un sistema di videosorveglianza interna. Sul punto la motivazione resa dalla Corte di appello è illogica perché incentrata sul fatto che all'arrivo dei militari gran parte del rame era già stato tagliato e arrotolato e quindi nel possesso del Ferrara. Ancora, si censura il riconoscimento della sussistenza della violenza aille cose, non essendo stato tenuto in considerazione lo stato di abbandono della stazione di [OSCURATO:PERSONA], con molti dei pannelli della scala mobile già divelti e mancanti, secondo quanto riferito dai Carabinieri, e pertanto non divelti dal Ferrara. Infine, si denuncia l'omessa motivazione in ordine ai rilievi con i quali l'appellante aveva censurato il trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale; la Corte di appello ha fatto riferimento al sicuro apporto del Devastato alla commissione del furto, laddove l'appellante aveva segnalato la minima entità della partecipazione. 2. Orbene, dato atto che il ricorrente ha depositato anche 'Memorie difensive e motivi nuovi' con i quali ha esplicato ulteriormente i rilievi attinenti al ritenuto concorso nel reato e alla determinazione della pena, va osservato che il primo motivo ripercorre quello proposto in grado di appello, al quale la corte distrettuale ha replicato con una serie di considerazioni. Con il ricorso non si lamenta la manifesta illogicità della motivazione sul punto ma ci si limita a riprodurre la prospettazione, così incorrendo nel difetto di specificità del motivo, che ne determina, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'inammissibilità. Inoltre, opponendo alla valutazione delle circostanze del fatto operata dai giudici di merito una antagonista valutazione, il ricorrente non considera che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità casi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). La Corte di appello ha motivato in modo non manifestamente illogico in merito alla responsabilità del Devastato. Ha rilevato che questi venne osservato dai militari sopraggiunti mentre era fermo a guardare quel che nel frattempo faceva il Ferrara, intento a prelevare i cavi di rame dall'impianto; ha escluso che la presenza fosse stata contestuale all'arrivo dei militari perché fu visto stare fermo sulla rampa della scala mobile mentre osservava l'operato del Ferrara; ha rimarcato che il Devastato non rivolse alcuna parola al Ferrara, per dissuaderlo dal proseguire; ha considerato che il Ferrara non avrebbe potuto trasportare da solo la voluminosa refurtiva; è risalita all'ideazione anticipata del furto dal possesso da parte del Ferrara di arnesi idonei all'asportazione dei cavi di rame. A fronte di tale motivazione il ricorrente sviluppa una critica alla valenza dimostrativa delle varie circostanze, con ciò ponendosi in rapporto di inammissibile diretta interlocuzione con il materiale di prova. Quanto alla forma consumata e non tentata del furto, la Corte di appello ha evidenziato che una notevole quantità di rame era già stato tagliata, arrotolat4 e ripostg4 a terra; tanto implica la assoluta disponibilità della merce da parte del Ferrara e del Devastato. Per ciò che concerne la aggravante della violenza sulle cose, l'affermazione del ricorrente non prende in considerazione la motivazione che pure impugna; in essa si legge che dalle dichiarazioni del responsabile della infrastruttura ferroviaria in questione è emerso che la stazione di [OSCURATO:PERSONA] era operativa e che con esse non erano stati indicati preesistenti danneggiamenti dei pannelli e dei montanti delle scale mobili. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha reso sul punto ampia motivazione, dando conto dell'incidenza avuta dalla giovane età, dall'incensuratezza e dal comportamento collaborativo del Devastato, per escludere che esse potessero incidere ulteriormente, dopo aver determinato il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Una simile motivazione adempie l'onere gravante sul giudice; peraltro, il profilo della minima partecipazione dell'odierno ricorrente non venne sottoposto al giudice di appello. Il motivo di ricorso è quindi, prima che manifestamente infondato, non consentito. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa