CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 92‒2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.Maria BITTONI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto: Tributi– estinzione ex d.l. n. 119 del 2018, convertito avverso la sentenza n. 1533/01/2014 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 30/07/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione delle sanzioni emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), la CTR della Toscana respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando che la il contribuente aveva «provveduto a versare il dovuto in sede di ravvedimento operoso», definendo, cioè, ex art. 16 della legge n. 289 del 2000 il p.v.c. del 21/12/2000, dal quale era scaturita la contestazione, «prima (ancorché poco prima) l’inizio delle operazioni di verifica». 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’ intimat o replica con controricorso. Considerato che: L’Agenzia delle entrate ricorrente con memoria del 2 agosto 2023 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 6 del d.l.n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, «provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione». Deve, quindi, disporsiin conformità, dandosi atto che l’estinzione del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente.Ai sensi del comma 13 del citato art. 6, le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che