CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 47018/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 4 SENTENZA 2 3 DiC LJL sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 19.5.2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Ivrea che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed C 20.000 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio circa 91 grammi di marijuana e poco meno di 30 grammi di cocaina. 2. Nel ricorso proposto innanzi a questa Corte avverso il suddetto provvedimentoi l'imputato si limita a contestare, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 63 cod. proc. pen., la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto senza null'altro aggiungere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, l'impugnativa proposta è del tutto priva dell'indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto, nonché degli specifici punti, all'interno della sentenza impugnata, oggetto di censura. Pur essendo consentita un'ampia libertà espressiva nella formulazione dell'impugnazione volta a privilegiare la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen. impone tuttavia dei requisiti minimi imprescindibili per la validità dell'atto di gravame, compresa l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta", di certo non assolti dal richiamo, nell'intestazione del ricorso, dell'art.581 cod. proc. pen., nè dell'art. 63, secondo comma cod. proc. pen. di cui manca nel corpo dell'atto qualunque esplicitazione concreta di contenuti. A ciò si aggiunge il rilievo, del pari dirimente, secondo cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato risulta coperta dall'autorità del giudicato essendosi costui con l'atto di appello limitato a contestare il trattamento sanzionatorio, onde nessuna censura diretta a contestare la colpevolezza, definitivamente accertata, può trovare ingresso nella presente sede di legittimità Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso