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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rimini del 25 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].ader Aloui per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. ed all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta il difetto di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, nonché alla mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, è manifestamente infondato in quanto del tutto generico e reiterativo di questioni già esaminate e disattese con adeguata motivazione dal giudice di merito, con la quale il ricorrente non si confronta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rimini del 25 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].ader Aloui per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. ed all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta il difetto di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, nonché alla mancata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, è manifestamente infondato in quanto del tutto generico e reiterativo di questioni già esaminate e disattese con adeguata motivazione dal giudice di merito, con la quale il ricorrente non si confronta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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