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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 11237/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 1797/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA].

LorisTosi e Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1016/01/2015, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Treviso rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro distinti avvisi di accertamento, per imposte Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, Ordinanza interlocutoria diretta ed IVA, anno d’imposta 2005, notificati loro in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese dal 21.01.2009; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da i contribuent i , annullandogli atti impugnati e rilevando che : - le preliminari e assorbenti censure mosse dagli appellanti erano fondate, in quanto gli stessi non avevano mai avuto la possibilità di conoscere il contenuto del PVC emesso il 22.12.2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], notificato al solo rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’Ufficio prodotto le raccomandate con le quali detto PVC sarebbe stato inviato anche alla Brugnera e al Peruzza e non essendo stato il medesimo riprodotto negli atti impositivi opposti; - anche il motivo di appello relativo alla de cadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento era fondato, in quanto non erano stati allegati elementi sui quali si potesse fondare il raddoppio del termin e per procedere all’accertamento nei confronti dei due soci, non essendo stata rilevata l’esistenza di una denuncia penale a loro carico, né come soci né come legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] (incarico, peraltro, mai ricoperto dagli stessiall’interno della compagine sociale); -per fare scattare il raddoppio del termine, inoltre, la notizia di reato doveva essere fondata e non poteva riguardare un reato prescritto; - gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai soci solo in data 4.04.2013 e, dunque, tardivamente, considerato che il termine ordinario per procedere all’accertamento in relazione all’anno d’imposta 2005,era scaduto il 31.12.2010 ; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ;-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist evano con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Nel premettere che gli avvisi di accertamento impugnati erano stati notificati ai soci, ai sensi degli artt. 2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese dal 21.01.2009, c on il primo motiv o , la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che si dovesse riprodurre integramente il PVC negli avvisi notificati ai contribuenti, mentre era sufficiente riprodurre il suo contenuto essenziale, come era avvenuto nel caso in esame; - con il secondo motivo, de duce la violazione de ll’ art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione del raddoppio dei termini per procedere all’accertamento nei confronti deidue soci della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo necessaria la prova dell’esistenza della denuncia penale anche nei loro confronti, e per non avere considerato che il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettivo inoltro di detta denuncia, essendo irrilevante che il reato sia prescritto; - in via preliminare, occorre rilevare che i contribuenti hanno depositato in data 1.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali;- l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pendela controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 1797/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. LorisTosi e Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1016/01/2015, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Treviso rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro distinti avvisi di accertamento, per imposte Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, Ordinanza interlocutoria diretta ed IVA, anno d’imposta 2005, notificati loro in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese dal 21.01.2009; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da i contribuent i , annullandogli atti impugnati e rilevando che : - le preliminari e assorbenti censure mosse dagli appellanti erano fondate, in quanto gli stessi non avevano mai avuto la possibilità di conoscere il contenuto del PVC emesso il 22.12.2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], notificato al solo rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’Ufficio prodotto le raccomandate con le quali detto PVC sarebbe stato inviato anche alla Brugnera e al Peruzza e non essendo stato il medesimo riprodotto negli atti impositivi opposti; - anche il motivo di appello relativo alla de cadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento era fondato, in quanto non erano stati allegati elementi sui quali si potesse fondare il raddoppio del termin e per procedere all’accertamento nei confronti dei due soci, non essendo stata rilevata l’esistenza di una denuncia penale a loro carico, né come soci né come legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] (incarico, peraltro, mai ricoperto dagli stessiall’interno della compagine sociale); -per fare scattare il raddoppio del termine, inoltre, la notizia di reato doveva essere fondata e non poteva riguardare un reato prescritto; - gli avvisi di accertamento erano stati notificati ai soci solo in data 4.04.2013 e, dunque, tardivamente, considerato che il termine ordinario per procedere all’accertamento in relazione all’anno d’imposta 2005,era scaduto il 31.12.2010 ; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ;-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist evano con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Nel premettere che gli avvisi di accertamento impugnati erano stati notificati ai soci, ai sensi degli artt. 2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese dal 21.01.2009, c on il primo motiv o , la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che si dovesse riprodurre integramente il PVC negli avvisi notificati ai contribuenti, mentre era sufficiente riprodurre il suo contenuto essenziale, come era avvenuto nel caso in esame; - con il secondo motivo, de duce la violazione de ll’ art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione del raddoppio dei termini per procedere all’accertamento nei confronti deidue soci della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo necessaria la prova dell’esistenza della denuncia penale anche nei loro confronti, e per non avere considerato che il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettivo inoltro di detta denuncia, essendo irrilevante che il reato sia prescritto; - in via preliminare, occorre rilevare che i contribuenti hanno depositato in data 1.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali;- l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pendela controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e r
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