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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 14529/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19456-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimato - avverso il decreto n. 239/2019 del Tribunale di Savona , depositat o e pubblicato in data 15.5.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -che era stato depositato da parte di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il predetto decreto emesso dal Tribunale di Savona; -che il Fallimento non depositava controricorso; -che con atto depositato in data 13 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al sopra menzionato ricorso; -che- quanto al contributo unificato - va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impu gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19456-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - intimato - avverso il decreto n. 239/2019 del Tribunale di Savona , depositat o e pubblicato in data 15.5.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -che era stato depositato da parte di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il predetto decreto emesso dal Tribunale di Savona; -che il Fallimento non depositava controricorso; -che con atto depositato in data 13 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al sopra menzionato ricorso; -che- quanto al contributo unificato - va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impu gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.
Decreto Cassazione n. 14529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris