CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17129/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22468-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/01/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 22468/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero sezionale 4311/2022Numero di raccolta generale 17129/2022 partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] GRASSO. considerato che il relatore ha formulato una proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio Anna ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse accertata la proprietà condominiale della particella n. 401, f. 227 e accatastata anche al n. 3610 del N.C.E.U. del Comune di Gubbio, nonché accertato l’illegittimo frazionamento e accatastamento; - i convenuti, con la memoria depositata ex art. 183 cod. pro. civ., affermarono che, accortisi di avere erroneamente accatastato la porzione di fabbricato formante oggetto della controversia, avevano proceduto alla correzione catastale, di conseguenza riducendo la propria contestazione e la subordinata domanda d’usucapione; il Tribunale, espletata ctu, dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla particella n, 401, f. 227 e rigettò per infondatezza le domande facenti riferimento alla porzione immobiliare di cui alla part. N. 3610 f. 227, poiché il dedotto “sconfinamento” era dipeso da una insindacabile scelta della primigenia proprietaria dell’intero compendio immobiliare, [OSCURATO:PERSONA], la quale ben poteva liberamente scegliere di esso, con condanna degli attori alla rifusine delle spese; - la Corte d’appello di Perugia, investita dall’impugnazione degli attori, in parziale accoglimento di essa, tenuto conto della soccombenza virtuale dei convenuti appellati su una porzione della materia del contendere, compensò integralmente fra le parti le spese, ponendo quelle di ctu a carico di entrambe, ciascuna per la quota della metà; - avverso quest’ultima sentenza insorgono gli appellati Paolo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [resiste con controricorso la parte intimata e i ricorrenti, all’approssimarsi dell’adunanza camerale hanno depositato memoria]. Osserva F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 22468/2021 Numero sezionale 4311/2022 1. Con il complesso censuratorio, che per la sua intima connessione deve essere Numero di raccolta generale 17129/2022Data pubblicazione 26/05/2022 unitariamente esaminato, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 92 cod. proc. civ., assumendo che la decisione sulle spese era priva di apprezzabile motivazione, non avendo la Corte d’appello tenuto conto del lungo tempo durante il quale i ricorrenti erano stati costretti a misurarsi con la infondata resistenza della controparte sull’altro punto della controversia, di talché la decisione del Giudice d’appello appariva arbitraria; 1.1. La critica non supera lo scrutinio d’ammissibilità. In presenza di soccombenza reciproca, come nel caso non è dubbio, la scelta di compensare in tutto o in parte le spese costituisce decisione del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità, avente come unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (ex multis, Sez. 5, n. 10685, 17/04/2019, Rv. 653541). Peraltro, è appena il caso di soggiungere, che la sentenza impugnata ha reso logica motivazione, dalla quale ha fatto dipendere anche la decisione del carico comune delle spese di ctu. 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".>> 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore, osservando che i rilievi svolti in memoria non siano in grado di determinare una diversa soluzione della controversia. Infatti, nel caso in esame, nessun vittorioso è stato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 22468/2021 Numero sezionale 4311/2022 condannato, e quindi l’apprezzamento del giudice di merito non è qui Numero di raccolta generale 17129/2022Data pubblicazione 26/05/2022 sindacabile. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P