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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15886/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10347-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1242/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 24/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1839/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, in rigetto del ricorso proposto avverso invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato relativamente ad una controversia del valore processuale di Euro 10.456,48; il Ministero resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. e 248 DPR n. 115/2002, art. 19 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto proposto avverso atto (invito al pagamento del contributo unificato) non impugnabile perché non avente la natura di atto impositivo;

1.2. con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia circa l’illegittimità dell’invito al pagamento sul presupposto che il contributo unificato vada applicato tenendo conto del valore della lite che, in caso F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 di ricorso cumulativo, è dato dalla somma dei vari tributi (o sanzioni) oggetto dei provvedimenti impugnati;

2.1. va preliminarmente esaminato il secondo motivo, di rilievo assorbente rispetto al primo motivo;

2.2. occorre, invero, richiamare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

2.3. la questione posta con il secondo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

2.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

2.5. l’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis prevede espressamente quanto segue: <<3 bis.

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito>>;

2.6. in caso di ricorsi cumulativi tributari, ove con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite dovrà essere dunque calcolato per ogni singolo atto in contestazione, ovvero sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato (cfr. Cass. nn. 16283 e 16284 del 2021);

2.7. è utile evidenziare, quanto all’ammissibilità del ricorso cumulativo nel giudizio tributario, che secondo la giurisprudenza di legittimità (in termini Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass.

SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) è consentita la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, laddove la legittimità del ricorso cumulativo viene correlata alla operatività nel quadro del processo tributario dell'art. 104 c.p.c., secondo cui <<contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse>>;

2.8. l'applicabilità di tale disposizione al processo tributario deriverebbe dal rinvio fatto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del c.p.c., per quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso;

2.9. se è da ritenere ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, occorre tenere presente che con un unico ricorso sono ammesse una pluralità di domande anche non connesse tra loro, e le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all'obbligazione tributaria portata da ciascun atto impugnato che può essere riferita anche a diverse annualità di imposta; 2.10 sotto tale profilo, anche in ragione della maggiore complessità del processo, e dell'autonoma statuizione espressa dal giudice 4 di 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 tributario, che è tenuto ad esaminare le domande riferite a diversi obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati, che si giustifica l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, menzionata dalla controricorrente;

2.11. ciò anche laddove gli atti impositivi (es. cartella di pagamento e intimazione di pagamento) possano essere riferiti alla medesima ratio impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta, tenuto conto che ogni atto impositivo tributario rimane un procedimento formalmente distinto, che deve essere rimosso su istanza del privato, pena la definitività;

2.12. proprio con riferimento all'autonomia delle domande proposte dal contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non unicità del <<bene della vita>> a cui lo stesso aspira, ossia l'annullamento del singolo provvedimento portante la pretesa fiscale, appare utile il richiamo alla sentenza della C. giust. 6.10.2015, C. 61/2014, al fine di verificare la compatibilità della statuizione con i diritti unionali;

2.13. la decisione ha analizzato la questione pregiudiziale sollevata dal TRGA Trento con riferimento ai contratti di appalto, ma i principi espressi nella pronuncia, sebbene riferiti all'appalto, consentono di essere valutati, per quanto in questa sede rileva, sotto un duplice profilo: il primo con riferimento alla commisurazione del contributo da versare, per un ricorso in materia di contratti pubblici, al valore dell'appalto; il secondo con riferimento alla ammissibilità della pluralità di contributi unificati da versare in caso di proposizione di motivi aggiunti e ricorsi incidentali;

2.14. il giudice europeo ha assunto quali parametri di riferimento i principi di equivalenza e di effettività, nonché l'effetto utile della direttiva 89/665/CEE e conclude affermando che non contrasta con il diritto dell'Unione Europea la norma nazionale che impone il versamento del contributo unificato risultando, altresì, legittima la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio purché il ricorso incidentale e i motivi aggiunti amplino considerevolmente l'oggetto della controversia;

2.15. non può essere revocabile in dubbio che in tema di ricorso cumulativo tributario vi è un ampliamento dell'oggetto della controversia, riferito a diversi atti impositivi che il contribuente chiede al giudice di annullare: atti impositivi che hanno una loro specifica autonomia e che, per non avere effetti, devono essere singolarmente rimossi dal sistema impositivo;

2.16. la Corte di giustizia ha affermato che non esiste una disciplina nell'Unione Europea che regolamenti specificamente i tributi giudiziari da versare per proporre ricorso, pertanto spetta a ciascun Stato membro stabilire le modalità delle procedure, amministrativa e giurisdizionale, intesa a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell'Unione;

2.17. ne consegue che non osta con i principi unionali, in fattispecie riguardante l'impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi, l'applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi;

2.18. da siffatti rilievi, e tenuto conto del chiaro quadro normativo di riferimento, non può essere dunque condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui, in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il relativo importo del contributo unificato risulta dalla <<somma dei vari tributi ... contenuti nei provvedimenti impugnati>;

2.19. ne consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo motivo, avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto avverso atto (invito al pagamento del contributo unificato) non impugnabile perché non avente la natura di atto impositivo;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 500,00 per spese, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10347-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1242/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 24/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1839/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, in rigetto del ricorso proposto avverso invito al pagamento per omesso versamento del contributo unificato relativamente ad una controversia del valore processuale di Euro 10.456,48; il Ministero resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. e 248 DPR n. 115/2002, art. 19 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto proposto avverso atto (invito al pagamento del contributo unificato) non impugnabile perché non avente la natura di atto impositivo; 1.2. con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia circa l’illegittimità dell’invito al pagamento sul presupposto che il contributo unificato vada applicato tenendo conto del valore della lite che, in caso F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 di ricorso cumulativo, è dato dalla somma dei vari tributi (o sanzioni) oggetto dei provvedimenti impugnati; 2.1. va preliminarmente esaminato il secondo motivo, di rilievo assorbente rispetto al primo motivo; 2.2. occorre, invero, richiamare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 2.3. la questione posta con il secondo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 2.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 2.5. l’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente ratione temporis prevede espressamente quanto segue: <<3 bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito>>; 2.6. in caso di ricorsi cumulativi tributari, ove con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite dovrà essere dunque calcolato per ogni singolo atto in contestazione, ovvero sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato (cfr. Cass. nn. 16283 e 16284 del 2021); 2.7. è utile evidenziare, quanto all’ammissibilità del ricorso cumulativo nel giudizio tributario, che secondo la giurisprudenza di legittimità (in termini Cass. n. 4490 del 2013, v. anche Cass. n. 10578 del 2010; Cass. SS.UU. n. 3692 del 2009; Cass. n. 19666 del 2004; Cass. n. 7359 del 2002) è consentita la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, laddove la legittimità del ricorso cumulativo viene correlata alla operatività nel quadro del processo tributario dell'art. 104 c.p.c., secondo cui <<contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse>>; 2.8. l'applicabilità di tale disposizione al processo tributario deriverebbe dal rinvio fatto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del c.p.c., per quanto non disposto dal decreto e nei limiti della loro compatibilità con le norme dello stesso; 2.9. se è da ritenere ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, occorre tenere presente che con un unico ricorso sono ammesse una pluralità di domande anche non connesse tra loro, e le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione, con riferimento specifico all'obbligazione tributaria portata da ciascun atto impugnato che può essere riferita anche a diverse annualità di imposta; 2.10 sotto tale profilo, anche in ragione della maggiore complessità del processo, e dell'autonoma statuizione espressa dal giudice 4 di 7 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 tributario, che è tenuto ad esaminare le domande riferite a diversi obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati, che si giustifica l'interpretazione offerta dal Dipartimento delle Finanze, con la Direttiva del 14.12.2012, n. 2, menzionata dalla controricorrente; 2.11. ciò anche laddove gli atti impositivi (es. cartella di pagamento e intimazione di pagamento) possano essere riferiti alla medesima ratio impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta, tenuto conto che ogni atto impositivo tributario rimane un procedimento formalmente distinto, che deve essere rimosso su istanza del privato, pena la definitività; 2.12. proprio con riferimento all'autonomia delle domande proposte dal contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non unicità del <<bene della vita>> a cui lo stesso aspira, ossia l'annullamento del singolo provvedimento portante la pretesa fiscale, appare utile il richiamo alla sentenza della C. giust. 6.10.2015, C. 61/2014, al fine di verificare la compatibilità della statuizione con i diritti unionali; 2.13. la decisione ha analizzato la questione pregiudiziale sollevata dal TRGA Trento con riferimento ai contratti di appalto, ma i principi espressi nella pronuncia, sebbene riferiti all'appalto, consentono di essere valutati, per quanto in questa sede rileva, sotto un duplice profilo: il primo con riferimento alla commisurazione del contributo da versare, per un ricorso in materia di contratti pubblici, al valore dell'appalto; il secondo con riferimento alla ammissibilità della pluralità di contributi unificati da versare in caso di proposizione di motivi aggiunti e ricorsi incidentali; 2.14. il giudice europeo ha assunto quali parametri di riferimento i principi di equivalenza e di effettività, nonché l'effetto utile della direttiva 89/665/CEE e conclude affermando che non contrasta con il diritto dell'Unione Europea la norma nazionale che impone il versamento del contributo unificato risultando, altresì, legittima la F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio purché il ricorso incidentale e i motivi aggiunti amplino considerevolmente l'oggetto della controversia; 2.15. non può essere revocabile in dubbio che in tema di ricorso cumulativo tributario vi è un ampliamento dell'oggetto della controversia, riferito a diversi atti impositivi che il contribuente chiede al giudice di annullare: atti impositivi che hanno una loro specifica autonomia e che, per non avere effetti, devono essere singolarmente rimossi dal sistema impositivo; 2.16. la Corte di giustizia ha affermato che non esiste una disciplina nell'Unione Europea che regolamenti specificamente i tributi giudiziari da versare per proporre ricorso, pertanto spetta a ciascun Stato membro stabilire le modalità delle procedure, amministrativa e giurisdizionale, intesa a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell'Unione; 2.17. ne consegue che non osta con i principi unionali, in fattispecie riguardante l'impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi, l'applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi; 2.18. da siffatti rilievi, e tenuto conto del chiaro quadro normativo di riferimento, non può essere dunque condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui, in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il relativo importo del contributo unificato risulta dalla <<somma dei vari tributi ... contenuti nei provvedimenti impugnati>; 2.19. ne consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del primo motivo, avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto avverso atto (invito al pagamento del contributo unificato) non impugnabile perché non avente la natura di atto impositivo; 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10347/2019 Numero sezionale 1687/2022 Numero di raccolta generale 15886/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 500,00 per spese, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7
Sentenza Cassazione n. 15886/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris