CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo diricorso, con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/12/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato EnzoNicola Santabarbara alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione per i reati di cui agliarticoli 256-bis d. lgs. 152/2006 e 674 cod. pen., entrambi commessi in Ruviano il10/09/2017.2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’imputato.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’articolo 192 cod. proc. pen., in riferimento a entrambe le ipotesi di reato.La sentenza non risponde alle doglianze difensive relative alla mancanza dell’elementooggettivo del reato.Si era contestato come non vi fosse prova evidente che fosse stato l’imputato ad avereappiccato il fuoco, tanto che lo stesso lo aveva spento e aveva poi smaltito i rifiuti.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 157 cod. pen. in relazioneall’articolo 674 cod. pen..Al tempo massimo di prescrizione, pari ad anni 5, va aggiunto un periodo di anni 1 emesi 6 per effetto della sospensione dovuta alla c.d. “Legge Orlando”, per cui il terminemassimo di prescrizione era decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 131-bis cod. pen. evizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto. In particolare, la motivazione non sarebbe congrua e logica circail mancato riconoscimento del carattere di occasionalità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, la censura ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. è inammissibile inquanto, per costante giurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. (ossia deicriteri di valutazione della prova) non può essere dedotta come violazione di legge nelgiudizio per cassazione (ex plurimis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).2.2. In secondo luogo, quanto al dedotto vizio di motivazione, la doglianza è meramentefattuale e rivalutativa del dato probatorio, operazione non consentita nel giudizio percassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), accertamento che, come visto, la Corte territoriale ha operatosenza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.Nel caso di specie, la Corte di appello, e prima di lei il Tribunale, hanno inferito che siastato l’imputato ad appiccare il fuoco alla luce dei convergenti elementi di fatto (insuscettibilidi rivalutazione in questa sede) costituiti: dalla emissione di una colonna di fumo nero, cheha dato l’allarme agli operanti; dalla circostanza che il Santabarbara fosse solo all’interno delsuo fondo e fosse accanto al fuoco; dal fatto che detto fuoco fosse stato appiccato in unapiccola aia prospiciente all’abitazione dell’imputato; dall’evidenza che i rifiuti combusti e dabruciare fossero composti da plastica e legno ammassati alla rinfusa nella suddetta aia; dalfatto che l’imputato sia stato osservato dagli operanti selezionare gli oggetti da bruciare eseparare quelli incendiati rispetto a quelli ancora integri.Trattasi di elementi ad alto valore indiziante univocamente convergenti, il cui valoreprobatorio è stato - non irragionevolmente - ritenuto tale da integrare quella gravità,precisione e concordanza richieste dall’articolo 192 cod. proc. pen. al fine di ritenereraggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbioprocessuale.3. Il secondo motivo è fondato.Al tempo massimo di prescrizione, pari ad anni 5, va aggiunto un periodo di anni 1 emesi 6 per effetto della sospensione dovuta alla c.d. “Legge Orlando”, per cui, partendo dalladata di commissione del reato (10/09/2017), il termine massimo di prescrizione è decorso indata 10 marzo 2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello.Va in proposito rammentato che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, èammissibile il ricorso per cassazione in cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reatomaturata prima della sentenza di secondo grado, anche se non eccepita precedentemente(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 26681).4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte di appello, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, haescluso la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa con motivazione sintetica macompleta, avendo sul punto sottolineato che «il rogo, pur se di modeste dimensioni, eraalimentato con materiali in plastica ovvero con rifiuti la cui combustione produce danni nondefinibili di lieve entità».L’assenza della particolare tenuità oggettiva dell’offesa rende superfluo analizzare ilprofilo della occasionalità del comportamento, posto che per riconoscere la causa di nonpunibilità occorre la compresenza di entrambi gli «indici-requisiti».5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al reato di cui all’articolo674 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione.La pena può essere rideterminata dal Collegio a sensi dell’articolo 620, lettera l), cod.proc. pen. sulla base delle statuizioni già adottate dal giudice di merito, non risultandonecessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv.271831 - 01).Va pertanto eliminata la pena di mesi uno di reclusione disposta quale aumento percontinuazione in relazione al reato prescritto.La pena va conseguentemente rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusioneper il residuo reato di cui all’articolo 256-bis d. lgs. 152/2006.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.674 cod. pen. perche' il reato e' estinto per prescrizione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/06 in anni uno e mesiquattro di reclusione.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]