CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione a episodi di cessione e detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana; deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. I motivi sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 5 e 6. Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e le ripetute cessioni di stupefacenti a soggetti molto giovani che non consentono di ritenere l'esiguità del danno o del pericolo per la salute; parimenti ha escluso l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità in considerazione anche del potenziale guadagno ricavabile dalle trenta dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro oltre che della somma di 68,45 euro di era in possesso. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Do atella lprrint [OSCURATO:PERSONA] 119C91