CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12591/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .JAMEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appare rivalutativo del merito a fronte di un giudizio di esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 argomentato sulla valorizzazione, congrua, dell'emersione accanto ad un piccolo involucro di droga di un panetto di cocaina, del relativo peso e di plurime dosi confezionabili. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.202