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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 12462/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che la Corte di appello, per apprezzare la valenza dell'eventuale collaborazione prestata dall'imputato, abbia assunto informazioni presso la competente Procura della Repubblica di Pisa circa ulteriori sviluppi di indagine, apprendendo che l'imputato nulla ha aggiunto a quanto fosse già a conoscenza degli investigatori, senza portare alcun aiuto concreto alle attività investigative; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che la Corte di appello, per apprezzare la valenza dell'eventuale collaborazione prestata dall'imputato, abbia assunto informazioni presso la competente Procura della Repubblica di Pisa circa ulteriori sviluppi di indagine, apprendendo che l'imputato nulla ha aggiunto a quanto fosse già a conoscenza degli investigatori, senza portare alcun aiuto concreto alle attività investigative; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025
Sentenza Cassazione n. 12462/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris