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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41207/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente fondato su un asserito difetto di motivazione in relazione alla responsabilità ascritta al ricorrente per il fatto a giudizio, prospettata senza alcun confronto effettivo con le argomentazioni spese dai giudici del merito a supporto del relativo giudizio, comunque immuni da vuoti o vizi logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm nde.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente fondato su un asserito difetto di motivazione in relazione alla responsabilità ascritta al ricorrente per il fatto a giudizio, prospettata senza alcun confronto effettivo con le argomentazioni spese dai giudici del merito a supporto del relativo giudizio, comunque immuni da vuoti o vizi logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris