CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22663/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RS SNNN75D01G535S) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PIEMONTE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 450/2017 depositata il 27/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 450/2017 la Corte di appello di Torno ha respinto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione nr 6645/2014 del Tribunale di Torino, con cui era stata rigettata la domanda diretta ad accertare l'illegittimità della revoca delle agevolazioni concesse con provvedimento nr 16 del 21.1.2017 alla società Oder s.r.1.. Rilevava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di una controversia relativa alla revoca di una pubblica sovvenzione. Osservava che quantunque l'impugnata sentenza fosse affetta da errori materiali peraltro agevolmente riconoscibili non sussistevano le condizioni per la rimessione della causa al primo giudice ex art 354 c.p.c.. Evidenziava che la revoca del beneficio disposta ai sensi dell'ad 20 del D.P.R. 2000 nr 314 era giustificata da uno scostamento in negativo superiore al 30% per quanto riguarda l'indicatore " Donne occupate/investimento complessivo ammissibile giacchè tra le nuove occupate erano state calcolate Susanna, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] che non potevano figurare in quanto sin dall'inizio avevano ricoperto la qualifica di amministratori con poteri di rappresentanza legale e titolari dell'intero capitale sociale. Avverso tale decisione la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replicano la Regione [OSCURATO:SOCIETA]. che restano intimate. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e mancata applicazione dell'art 29 del D.L. 2012 nr 83 convertito con 1. 2012 nr 134 con il combinato disposto della legge 1992/ nr 215 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere il Giudice del gravame valutato l'incidenza dell'art 29 che costituisce una legge di sanatoria che esclude per le imprese beneficiarie il rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria, norma applicabile anche senza una specifica richiesta di parte Con un secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 354 c.p.c.in combinato disposto dell'art 161 comma I c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rimettere la causa avanti al primo giudice malgrado la sussistenza di errori sostanziali inerenti sia il soggetto in causa sia l'oggetto del petitum che il quantum debeatur Con un terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art 132 primo comma nr 4 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. avendo la Corte di appello glissato sul terzo motivo di appello con cui era stata contestata la violazione dell'art 1 D.M. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il combinato disposto dell'art 2 comma I lett a) della legge 1992 nr 215 , l'eccesso di potere per illogicità, travisamento e violazione della normativa interna delle circolari del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 946342 del 5.12.2005. Il primo motivo è infondato. L'art 29 del decreto legge 2012 nr 83 convertito nella legge 2012 nr 134 recita testualmente " In considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. Il disposto normativo non trova applicazione nel caso siano stati già adottati i provvedimenti di revoca conseguita al verificarsi del mancato raggiungimento dell'incremento occupazionale . nel caso di specie stabilita con provvedimento nr 16 del 23.11.2011 . Il secondo motivo è parimenti infondato. Va in primo luogo ricordato che nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, l'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado/ la conversione dei vizi che comportano la nullità di quest'ultima in motivi d'impugnazione, comporta che il giudice del gravame, ove rilevi un vizio nella sentenza impugnata che ne determina la nullità, come la mancanza di motivazione, non può, in difetto di una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse qualora il giudice dell'appello, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia, come ha fatto la corte d'appello con la sentenza impugnata, pronunciato nel merito dell'impugnazione proposta.La Corte di merito ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice d'appello, davanti al quale si deduca che la sentenza di primo grado, nello statuire sulla domanda, abbia mancato di indicare quali attori alcuni dei soggetti che avevano ritualmente introdotto la domanda stessa, ha il potere-dovere di correggere la sentenza, qualora ritenga quella omessa indicazione frutto di errore materiale, per risultare inequivocamente dal suo complessivo contenuto che la pronuncia è stata emessa anche nei confronti di quei soggetti, e, in caso contrario, di pronunciare sulla domanda nei confronti di tutte le parti costituite, emendando così il vizio di omessa pronuncia, mentre resta esclusa ogni possibilità di rimessione al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 354 cod. proc. civ. ( Cass 2013 nr 22732; nr 1814/1984). Il giudice del gravame ha infatti rilevato che alcuni errori materiali erano agevolmente evincibili ( l'errato riferimento ad un nominativo del beneficiario del contributo non corretto) e che gli altri errori denunciati tali non erano. Il terzo motivo è altresì infondato. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte, a seguito della modifica legislativa dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Sez. U., n. 22232 del 3 novembre 2016; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020). In particolare, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Sez. 1, n. 16057 del 18 giugno 2018). Ipotesi ancora diversa è quella regolata dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nell'ultima formulazione della norma, qui applicabile ratione temporis, che si incentra sull'individuazione di un "fatto" il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in sè sovvertire l'esito della pronuncia impugnata, sicchè si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa:"fatto" di cui è stato omesso l'esame che è da intendere in senso storico - naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perchè costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. b settembre 2016, n. 17761). In sostanza l'inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel solo caso in cui essa ometta l'esame di uno o più fatti decisivi. Sta in tale quadro il nuovo assetto processuale quale delineato da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, e racchiusa nella sintesi delineata in tale pronuncia, secondo la quale l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la "riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione", sicchè è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, "solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè", che si determina, quale vizio processuale (art.360 c.p.c., n. 4), allorquando l'anomalia si manifesti come " "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone una specifica modalità delle critica, rigorosamente articolata attraverso l'indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sut: "decisività Ciò posto nel caso di specie la decisione impugnata si colloca ben sopra il minimo costituzionale . La Corte dopo aver individuato il riferimento normativo cui ricondurre la fattispecie in esame ha ritenuto che con riferimento all'anno 2009 non si era verificato l'incremento occupazionale indicato in sede di domanda dall'impresa beneficiaria del contributo spiegando che proprio in tale anno il numero complessivo di occupati risultava essere di 8 ma tra le nuove occupate erano state calcolate Susanna, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] le quali non potevano essere conteggiate in quanto rivestivano la qualità di amministratori con poteri di rappresentanza legale senza che si potesse configurare nei riguardi delle stese un vincolo di subordinazione.Il giudice del merito ha inoltre sottolineato che in ogni caso non sarebbe stato integrato l'ulteriore requisito della" nuova" occupazione ( indicata nella richiesta nel numero di 6 unità) poiché le tre persone sopra indicate erano già iscritte al libro matricola alla data del 31.12.2005 e che l'unica lavoratrice assunta ma nell'anno 2011 e quindi ben oltre l'anno " a regime" risulta essere tale [OSCURATO:PERSONA] neppure menzionata nelle difese. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigetto. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma