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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 1952

Cassazione n. 18413/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1952 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1965 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1956 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1971 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1965 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1976 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1966 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1962 avversola sentenza del 17/04/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi,per i ricorrenti, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la primaquale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostituto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diAntonio Padovani e [OSCURATO:PERSONA], il secondo quale difensore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Macchi , che hanno chiestol’accoglimento de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciat a i l 1 7 aprile 202 4 , la Corte di appello di Catania , in parziale riforma della sentenza d el G.u.p. del Tribunale di Catania emessa all’esitodi giudizio abbreviato il 12 maggio 2022 , per quanto di interesse in questa sede,ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di partecipazionead associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata didelitti (art. 416 cod. pen.) , di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, commi1 e 4 - bis , l. n. 401 del 1989) , e di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-biscod. pen.) , ridetermina ndo alcune del le pene inflitte in primo grado .

Precisamente,iGiudici di merito hanno riten ut o: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dom enico Consoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di partecipazionead associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata didelitti, in particolare relativi all’esercizio abusivo di giochi e sco mmesse, il primo inqualità di capo e promotore, gli altri nella qualità di partecipi, con condotte protratte dal giugno 2018 al gennaio 2019 (capo 1) ; b) i medesimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto continuato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, commesso mediantela costituzione e gestione, in assenza di concessione o licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., di una articolata rete di agenzie e c entri di trasmissione dati (c.d.

“C.T.D.”), attraverso cui, simulando attività di trasmissione dati, di fatto accettavano e gestivano direttamente le scommesse, procedendo alla raccolta dellepostegiocate dai clienti ed al pagamento delle vincite, con condotte protratt e dalgiugno 2018 al gennaio 2019 (capo 2) ; c) il solo [OSCURATO:PERSONA] responsabile (anche) del delitto di t rasferimento fraudolento di valori, commesso mediante l’attribuzionefittizia a terzi della titolarità di due agenzie di scommesse, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con condotteprotratte dal 9 dicembre 2 015 al 5 settembre 2018 (capi 3 e 4) . 2.Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appelloindicata in epigrafe , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MilenaCarmela Macchi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sottoscritto congiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcone, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di Do menico Consoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

I ricorsi articolano cinque motivi, i primi quattro relativi a tutti e otto i ricorrenti,il qui nto riferito al solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento a gli artt.270,380 e 266 cod. proc. pen. , nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c ) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta utilizzabilità de i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti poste a fondamentodell’affermazione di responsabilità penale degli imputati .

Sideduce che i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti posti a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati nel presenteprocesso sono in realtà inutilizzabili , in applicazione dei principi espressi daSez.

U, n. 51 del 28/11/2019, de p . 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, perché: a)le operazioni di captazione sono state disposte ed eseguite nell’ambito di un altroprocesso, definito con provvedimento di archiviazione; b) tra i reati oggetto delprocedimento archiviato e quelli oggetto del presente processo non sussiste alcunaconnessione sostanziale ex art. 12 cod. proc. pen.; c) i reati oggetto del presenteprocesso, inoltre, non rientrano tra quelli per i quali l’art. 270 cod. proc. pen.consente l’utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti.

Si rappresenta , innanzitutto, che le intercettazioni di conversazioni e comunicazioniposte a fondamento delle affermazioni di responsabilità sono state dispostenell’ambito di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso , nella specie il “ clan Santapaola”,al fine di «ricostruire compiutamente la rete di rapporti e di interessi imprenditoriali»di detto gruppo criminale, ed hanno riguardato l e utenze e i veicoli delmedesimoPadovani e di [OSCURATO:PERSONA].

Si segnala, poi, che il procedimento peril reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] è statoarchiviato per infondatezza della notizia di reato anche per ché «non sono statiacquisiti elementi denotanti un’attività di illecita raccolta di scommesse su eventisportivi on line sul territorio italiano, constando al più attività all’estero » .

Si evidenzia, quindi, che il P.M. : a) aveva disposto , già prima di ric hiedere l’archiviazionedel procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen.,l’iscrizione di un nuovo procedimento penale a carico degli attuali ricorrenti peri reati di partecipazione ad associazione per delinquere, di esercizio abusi vo di giochi e scommesse, e di trasferimento fraudolento di valori ; b) aveva fatto confluire nel nuovo procedimento i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimentoper il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen.; c) non aveva chiestodi effettuare ulteriori intercettazioni.

Sirimarca, ancora , che la difesa aveva formulato eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni indicate sia davanti al G.u.p., sia con memoria alla Corte d’appello, evidenziando in particolare l’assenza di connessione qualificata tra il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., e i reati oggetto del presente processo,nonché l’estraneità di questi ultimi al catalogo dei reati per i quali è previstol’arresto obbligatorio in flagranza, all’epoca delle captazioni indispensabile presuppostodi utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen.

Siosserva, a questo punto, che la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione diinutilizzabilità incorrendo in travisamento della prova per “invenzione”.

Si rileva, precisamente,che, secondo la Corte d’appello, il procedimen to a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. non si è concluso con un’archiviazione,bensì con una «“reiscrizione formale” a seguito di stralcio delle posizionidegli odierni appellanti che hanno definito la loro p osizione mediante rito abbreviato».

Si deduce che questa premessa fattuale è errata, perché, come risulta dagli atti allegati al ricorso, il procedimento per i reati oggetto della sentenzaimpugnata è stato oggetto di una nuova iscrizione, e non costituisc e l’esitodi una separazione dal procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen.

Si conclude che, data l’alterità dei due procedimenti, la sentenza impugnataavrebbe dovuto spiegare perché tra il reato di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen. e i reati da essa esaminati sussistesse un rapporto di connessione ex art.12 cod. proc. pen.

Sideduce, ancora, che la questione non può essere risolta ritenendo che nella specie si vers i : a) in una ipotesi di diversa qualificazione giuridica del lo stesso fatto,perché le iscrizioni sono state distinte, ed effettuate in tempi diversi nonché acarico di persone diverse ; ovvero b) in una ipotesi di concorso formale o di continuazioneo di commissione del reato di concorso esterno in associazione di tipomafioso per eseguire o per occultare gli altri reati, a parte tutto perché per il reatodi cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. è stat a disposta l’ archivia zione .

Si aggiunge, infine, che, esclusa la configurabilità delle ipotesi precedentementeindicate, non so no ravvisarsi altri criteri per ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni in questione, attese le precise indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez.

U, Cavallo, cit.), e l’estraneitàdei reati per cui si procede al catalogo dei reati per i quali è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza, condizione indispensabile per utilizzare gli esiti dellecaptazioni in altri procedimenti. 2.2.Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.270, 380 e 266 cod. proc. pen. e 4, commi 1 e 4 - bis , l. n. 401 del 1989, nonchévizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c ) ed e) , cod. proc.pen., avuto rigua rdo alla ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni acquisite medianteintercettazioni telefoniche e tra presenti, con specifico riguardo al reato diesercizio abusivo di giochi e scommesse.

Sideduce che i risultati delle intercettazioni telefoniche e tr a presenti sono comunqueinutilizzabili con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, perché, anche a voler ritenere sussistentela connessione tra questo delitto e quello per il quale le captazion i sono stateautorizzate, occorre comunque, come precisato da Sez.

U, Cavallo, cit., che ilreato connesso rientri nell’elenco di quelli indicati dall’art. 266, comma 1, cod. proc.pen., e tale condizione non ricorre per il reato di 4, commi 1 e 4 - bis , l. n. 401del 1989, in considerazione dei limiti edittali per esso previsti all’epoca dei fatti.

Si evidenzia che il principio enunciato dalle Sezioni Unite: a) è stato espressamentedisapplicato dalla sentenza impugnata, la quale lo ha ritenuto mero obiterdictum; b) è stato ribadito ed indicato in modo chiaro ed esplicito come vincolante dall e successive de cisioni di legittimità (si cita Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, evidenziando si come la stessa , a sua volta, richiami numerosealtre decisioni di identico contenuto) .

Sirappresenta, poi, che la precisata regola di “ sbarramento ” , secondo cui l’utilizzabilitàdei risultati delle intercettazioni con riguardo al reato connesso a quelloper cui la captazione è stata disposta presuppone comunque l’inscrizione delprimo nel catalogo delle fattispecie di cui all’art. 266 cod. proc. pen., serve proprioad evitare un uso abusivo dell’attività di indagine oltre i limiti consentiti dallalegge.

Si aggiunge che, nella specie , non sussiste nemmeno il rapporto di connessionetra il reato per i quale è stata disposta l’intercettazione, quello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., e il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse,in quanto il primo era contestato al sol o [OSCURATO:PERSONA] .

Si osserva, ancora,che il fatto storico qualificato a norma degli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. èdiverso da quelli contestati nel presente processo.

Sirileva, infine, che la sentenza impugnata, per ritenere dimostrato il reato diesercizio abusivo di giochi e scommesse, ha fatto concreto riferimento ai soli risultati delle intercettazioni, perché i risultati delle attività di pedinamento ed osservazione effettuate dalla polizia giudiziaria sono genericamente evocati mediante rinvio al la sentenza di primo grado, senza alcuna specificazione.

Si rimarca che, in questo modo, la sentenza impugnata ha violato il dovere di confrontarsieffettivamente con i motivi di appello (si cita, per l’affermazione di questoprincipio, Sez. 5, n. 19207 de l 03/04/2024). 2.3.Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delreato di associazione per delinquere .

Sideduce che la sentenza impugnata, p er affermare la sussistenza del reato dipartecipazione ad associazione per delinquere, anche quando utilizza i risultati delleintercettazioni telefoniche e tra presenti, ricorre ad espressioni generiche ed argomentazionipresuntive.

Si sottolinea che: a) gli imputati sono stati ritenuti deditinon ad una pluralità di reati, ma ad un sol o reato, quello di esercizio abusivo digiochi e scommesse, unificato dalla continuazione; b) non è indicata alcuna provaper dimostrare la suddivisione degli utili e dei p rofitti tra gli imputati; c) il profilodell’organizzazione è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 4, comma 1,l. n. 401 del 1989. 2.4.Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e ) , cod. proc. p en., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza deldelitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la condottadi esercizio abusivo di giochi e scommesse, ove ritenuta sussistente, rientrasse, come indicato dalla difesa, nella fattispecie contravvenzionale di cui all’ultimoperiodo dell’art. 4, comma 1, l. n. 401 del 1989.

Si premette che la fattispecie contravvenzionale appena indicata riguarda «[c]hiunque, ancorché titolare della predetta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasigioco istituito o disciplinato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli con modalitàe tecniche diverse da quelle previste dalla legge».

Si rappresenta , poi, che gli imp utati, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, utilizzavano sia siti legali, contraddistinti dall’indirizzo “.it”, sia siti illegali, contraddistintidall’indirizzo “.com”.

Si precisa che gli imputati gestivano agenzie legaliin quanto c entr i PVR (p unt i v endita r icarica ) legati a società autorizzate dal Ministero,ovvero centri di trasmissione dati , come tali non necessitanti di alcuna autorizzazione.Si osserva che l’attività illegale era effettuat a sulle piattaforme di bookmakeresteri priv i di concessione in Italia utilizzando gli stessi giochi ammessi dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, e che, quindi, «[i] proprietari delle agenzieautorizzate all’esercizio dei giochi a distanza ( on line , lecita) esercitavano attivitàparallela di gi ochi previsti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse e cioè con l’utilizzo di piattaforme di bookmaker esteri (punto com.) senza autorizzazione in Italia».

Si citano, a sostegno di queste conclusioni, diverse de cisioni (Sez. 3, n. 24862 del 26/04/2021;Sez. 3, n. 25828 del 03/03/2016; Sez. 4, n. 25510 del 19/04/2017; Sez.3, n. 48453 del 13/10/2015, Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013, Sez. 3, n. 35067del 12/04/2016). 2.5.Con il quinto motivo, si denuncia violazion e di legge, in riferimento all’art. 512-biscod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di trasferimentofraudolento di valori ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] .

Sideduce che l’accertamento della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori è fondato esclusivamente sui risultati delle intercettazioni telefonichee tra presenti, e che, però, queste, non sono utilizzabili per l ’assenza diun rapporto di connessione tra il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. e quello dicui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen.

Si osserva, inoltre, che l’intestazione fittizia è stata ritenuta provata senza alcun esame della documentazione contab ile e societaria relativa all’acquisto e alla gestione dell’agenzia che si assume fraudolentemente trasferita, e che, in particolare, manca la prova della provenienzadelle risorse economiche impiegate per l’acquisto del bene da parte del soggetto che inte nde eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, essendoinvece insufficiente l’accertamento della disponibilità del cespite da parte di cui non ne risulti essere formalmente titolare (si cita Sez. 6, n. 5231 del 02/02/2018).

Sideduce, poi, che il reato di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo,e che, quindi, siccome [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito le agenzie oggettodel reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. in data 5 settembre 2015, questa deve ritenersi la data di consumazi one del reato, con conseguente avvenuta maturazionedel tempo necessario a prescrivere. 3.Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha presentato requisitoria scritta,nella qual e si chiede il rigetto dei ricorsi.

Nellamemoria, in particolare, si osserva che: a) il primo motivo è infondato, perchéil procedimento nel quale sono state disposte le captazioni e il presente procedimentosi riferiscono al medesimo fatto storico, diversamente qualificato; b) il secondo m otivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontacon i numerosi elementi di prova indicati dalla sentenza impugnata in relazioneal reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, e diversi dai risultati delleintercettazioni;c) il terzo , il quarto e il quinto motivo non evidenziano effettivi vizidi motivazione, anche perché, per escludere la configurabilità del reato di associazioneper delinquere, non rileva l’unicità astratta della fattispecie di reato allaquale è rivolto il sodalizio criminale, bensì l’unicità del fatto storico, e perché l’esercizioabusivo di giochi e scommesse è stato realizza to mediante una attività diraccolta insieme fisica ed on line ; d) il tempo di commissione del reato di cui all’art.512-bis cod. pe n. si sposta in avanti quando, come avvenuto nel caso di specie,vengono compiute nuove operazioni di trasferimento o di occultamento del bene(si cita Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Rv. 283256) .

4. I ricorrent i ha nno depositato memoria , sottoscritt a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nell a qual e si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso , anche in replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale della Corte di cassazione .

Inparticolare, si osserva che non può in alcun modo sostenersi l’unicità del fattostorico oggetto del reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., per il quale sono state effettuate le captazioni, nonché dei reati contestati nel presente processo.

Si sottolinea che le intercettazi oni furono disposte sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia , i quali accusavano il solo [OSCURATO:PERSONA] per aver messo a disposizione del clan Santapaola la sua struttura aziendaleavente ad oggetto il noleggio di macchinette da gioco, e che, invece, in relazioneai reati oggetto della sentenza impugnata : a) nessun ruolo è attribuito ai clan mafiosi ; b) vengono in rilievo persone del tutto estranee all’ipotesi delittuosa di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen . ; c) l’attività era finaliz zata all’esercizioabusivo di giochi e scommesse.

Si segnala, poi, che l’unicità del fatto deveessere esclusa, perché, come precisato dalle Sezioni Unite, «l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazionedel reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, esso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona»(si cita Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, ma anche Corte cost., sent.n. 200 del 2016) .

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Per le ragioni di seguito indicate, i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nellaparte in cui denuncia il mancato rilievo del decorso del tempo necessario a prescrivere il reato per i fatti ascrittigli al capo 3 dell’imputazione, mentre è complessivamenteinfondato nel resto; complessivamente infondati, invece, sono iricorsi di tutti gli altri ricorrenti. 2.Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, comuni a tutti i ricorrenti, le quali contestano l a ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni intercettate,deducendo che le stesse sono state effettuate in altro procedimento, perun diverso reato, quello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., nemmeno connessoex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede in questa sede, e chenon sussistono inoltre i presupposti richiesti dall’art. 270 cod. proc. pen. per consentirneil valido impiego processuale ai fini dell’accertamento dei reati oggetto delpresente processo. 2.1.Ai fini del l’esam e del le censure post e nel motivo appena sintetizzato, occorrepremettere che le intercettazioni di cui si discute pos sono essere utilizza te aifini dell’accertamento dei reati per cui si procede solo se è corrett o affermare chele stesse sono state disposte nel “medesimo procedimento” . 2.1.1.Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, e precisamente da Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, non contestato dalla successiva giuris prudenza di legittimità , né dalle parti del presenteprocesso, e in relazione al quale non emergono ragioni per chiedere un ripensamentoex art. 618, comma 1 - bis , cod. proc. pen., « il divieto di cui all'art.270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risulta ti di intercettazioni di c onversaz ioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol'arresto in flagranza – non opera con riferimento a i risultat i relativi a reatiche risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilitàprevisti dall a legge» (questa l’ affermazione contenuta nel § 12 della sentenzadelle Sezioni Unite) .

Ciò posto, deve anzitutto escludersi la configurabilità di una ipotesi di connessioneex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati per cui si procede in questa sede equello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., indicato a base d ei provvedimenti diautorizzazione delle intercettazioni.

Il rapporto di connessione tra reati , infatti, consiste in un legame tra i medesimie, quindi, per la sua natura “relazionale”, presuppone indefettibilmente lasussistenza di ciascuno di essi.

Di conseguenza, non può ipotizzarsi, nemmeno inastratto, un rapporto di connessione con un reato la cui sussistenza è stata esclusae in relazione al quale non è pendente alcun procedimento penale.

Ora,nella specie, per i l delitt o di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., richiamatoa fondamento delle attività di captazione, così come precisato anche nellasentenza impugnata, è stat a disposta l’archiviazio ne per infondatezza della notiziadi reato.

Ne discende che, nella vicenda in esame, l’avvenuta archiviazione delle indaginiper il delitto di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., precl ude in radice la configurabilità di un rapporto di connessione tra di esso e qualunque altra fattispeciedi reato.

Deve inoltre escludersi che, nella specie, sussistano i presupposti per l’operativitàdella disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen., la quale prevede le condizioni che rendono ammissibile l’utilizzazione delle intercettazioni in un procedimentodiverso da quell o nel quale sono state effettuate.

Invero,per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. , è condizioneindispensabile che i reati oggetto del diverso procedimento siano delitti peri quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

E,però, i reati per cui si procede – precisamente quelli di partecipazione ad associazionefinalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti (art. 416 cod.pen.), di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, commi 1 e 4 - bis , l. n.401 del 1989), e di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 - bis cod. pen.) –sono tutti delitti per i quali “non” è obbligatorio l’arresto in flagranza.

2.1.2. Tuttavia, il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Cavallo”non preclude l’utili zzabilità dei risultati di intercettazioni di c onversaz ioni per reati diversi da quelli formalmente indicati a base del provvedimento di autorizzazionealle attività di captazione.

Invero,Sez.

U, Cavallo, cit., afferm a espressamente che, nell’ambito della disciplina delle intercettazioni, la nozione di “ altro procedimento” , dalla quale dipendel’operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen , non corrisponde aquella di “reato” (cfr., in motivazione, § 10) .

E,a spiegazi one di quest o assunt o , osserv a, per un verso, che la nozione di “procedimento” non ha connotati univoci nel lessico generale del codice di procedurapenale, e, sotto altro profilo, che il legislatore, anche quando si occupa specificamente della disciplina delle intercettazioni , mostra chiaramente di distinguetra “procedimento” e “reato” , come si desume dall e vicende relative alla disposizione di cui all’art. 270, comma 1 - bis , cod. proc. pen., in tema di utilizzabilitàdelle comunicazioni acquisite mediante captatore informatico .

Sez.U, Cavallo, cit. , anzi, a precisa zione di questa premessa, rappresenta pureche la nozione di “procedimento” non può essere correlata all’iscrizione nel registrodelle notizie di reato, di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (cfr. ancora § 10).

Evidenzia, infatti, e specificamente, che, a voler ancorare la nozione di “procedimento” all’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., « dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” [anche] quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimentocontro ignoti per quel medesimo fatto - reato », per poi sottolineare: «esito,questo, all'evidenza disallineato rispetto alla disciplina codicistica (che, per leintercettazioni "ordinarie", richiede, ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., solo lasussistenza di “ gravi indizi di reato ”)», oltre che contrario all’univoco indirizzo ermeneutico in forza del quale «se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata,essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico dellaquale faccia emergere elementi di responsabilità per quel reato», nonché (esito)«all’evidenza irrazionale» .

A ggiunge che, seguendo questa impostazione legata al dato formale dell’iscrizione , «dovrebb e essere considerato "diverso procedimento" anche quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indaginiex art. 414, comma 2, cod. proc. pen., laddove, come la giurisprudenza dilegittimità ha gi à avuto modo di rimarcare, in tale ipotesi non si instaura un procedimentodiverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indaginigià svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni » ; e, a tal proposito , cita espressamenteSez. 6, n . 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203741 –01.

Sez.U, Cavallo, cit., inoltre , ritiene utilizzabili i risultati delle intercettazioni anchecon riguardo ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. proprio perché gli stessisono da conside rare inclu si nel “medesimo procedimento” avente ad oggetto le fattispecie post e a base dei provvedimenti di captazione : precisamente , in queste ipotesi, ricorre un “medesimo procedimento” in ragione del «“legame sostanziale”tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stataemessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione » .

Inparticolare, la sentenza Cavallo evidenzia : «La parziale coincidenza della regiudicandaoggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale -e non meramente processuale - tra i diversi fatti - reato consente di ricondurre ai “fatticostituenti reato per i quali in concreto si procede ” (Corte cost., sent. n. 366 del1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione:il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione delgiudice assuma la fisionomia di un ’ "autorizzazione in bianco" » , vietata dall’art. 15Cost. (cfr., in motivazione, § 11.1).

2.1.3. Le indicazioni offerte da Sez.

U, Cavallo, cit., hanno trovano significativa rispondenza e ulteriore svolgimento nella successiva elaborazione giurisprudenziale, la quale ha ribadito da più prospettive come la nozione di “medesimoprocedimento” è ancorata specificamente a profili sostanziali e non ad evenienzemeramente processuali .

Inparticolare, una pronuncia ha precis ato che, sulla base del la disciplina applicabileai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdottadal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioniautorizzate per un determinato fatto - reato sono utilizzabili anche pergli ulteriori fatti - reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12,lett. b) , cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune atutti i correi (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 – 01).

Secondo altra decisione , poi, i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilitàpreviste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso incui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delleipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazionel'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti ab originetra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542 – 01).

Diversepronunce, anco ra, hanno affermato l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazionianche in caso di diversa e meno grave qualificazione del reato per ilquale le stesse sono state disposte, se questa nuova definizione giuridica del fatto consegua agli esiti delle captazioni o comunque alla fisiologica evoluzione delleinvestigazioni ( cfr. Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 – 01,e Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 01).

2.1.4. In considerazione di quanto esposto nei §§

2.1. 2 e

2.1. 3 , appare ragionevoleconcludere che , ai fini d ella utilizzabilità de i risultati di intercettazioni telefonicheo tra presenti, nel la nozione di “medesimo procedimento” sono da ricomprenderetutte le f attispecie di reato contestate sulla base de i fatti storici indicati a fondamento de l provvediment o autorizzativ o del giudice , pur se ulteriormente definiti solo all’esito del fisiologico sviluppo delle indagini , semprechédette fattispecie rientrino nei limiti di ammissibil ità previsti dall'art . 266cod. proc. pen.

Invero, si è già detto che , in materia di intercettazioni, secondo la giurisprudenzaanche delle Sezioni Unite, l a nozione di “procedimento” è più ampia di quella di “reato” , e si estende anche a fatti per i quali vi è solo parziale coincidenza, quali i reati connessi .

In considerazione di questo assunto, di conseguenza,va anche esclusa l’individuazione del la nozione di “procedimento” sulla base di quella di identità del fatto evocata nella memoria presentata nell’interesse dei ricorrenti , quale «corrispondenza storico - naturalistica nella configurazionedel reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, esso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona»;del resto, la nozione appena richiamata è relativa al ben diverso istituto deldivieto di bis in idem .

Ciòposto, deve rilevarsi che la riferibilità del “medesimo procedimento” a tuttele fattispecie contestate sulla base de i fatti storici indicati a fond amento dei provvedimenti legittimanti le intercetta zion i , pur se ulteriormente definiti solo all’esitodel fisiologico sviluppo delle indagini, no n sacrifica l’esigenza garantita dall’art. 15 Cost. di evitare che l’autorizzazione del giudice ad effettuare le captazioni assuma la fisionomia di un a “autorizzazione in bianco” .

L a corrispondenzatra il fatto storico posto a base dell’autorizzazione a di sporre le intercettazioni,o parte di esso, e il “nucleo centrale” del fatto storico enunciat o dellanuova imputazione, in effetti, consente di conclud ere che pur e quest’ult imo rientratra i «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» , ossia tra i “fatti”che debbono essere necessariamente predetermina ti ne l provvedimento del giudice(Corte cost., sent. n. 366 del 1991 ) .

Delresto, è proprio in ragione del la medesimezza del fatto storico posto a fondamentodelle intercettazioni, o di parte di esso, e del “nucleo centrale” del fatto storico posto a base dell ’imputazione non enunciata nel provvedimento autorizzativo,che è possibile ritenere, come concludono le decisioni citate al § 2.1.4,l’utilizzabilità dei risultati delle attività di captazione anche in caso di diversa emeno grave qualificazione della condotta delittuosa per l a quale le stesse sono statedisposte. 2.2.Al fine di valutare se , nella specie, l’utilizzazione dei risultati delle attività dicaptazione sia da ritenere effettuata nell’ambito del “medesimo procedimento”, èfondamentale muovere dall’esame del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni in caso di urgenza, adottato d alla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018, e del successivo decreto di convalida del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA], emesso in pari data ; per completezza, è utile dare conto di altriatti allegati ai ricorsi e relativi all’evoluzione del p rocedimento nel quale sono stateeffettuate le intercettazioni. 2.2.1.Il decreto adottato dalla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018,è stato emesso nell’ambito del procedimento penale n. 2534 del 2018, nei confrontidell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e416-bis cod. pen., in Catania in corso di consumazione.

A base del provvedimento, si riportano innanzitutto dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], imprend itore nel settore del gaming on linevicino al clan Santapaola/Ercolano , il quale ha riferito «dell’attività illecita condotta da [OSCURATO:PERSONA] e della quale aveva avuto contezza diretta nell’ambitodella sua attività criminale e imprenditoriale» .

In pa rticolare, s econdo quantotrascritto nel decreto, il collaboratore di giustizia : 1) ha indicato [OSCURATO:PERSONA] «un grosso noleggiatore di slot machines e proprietario del sito “sportand games ”»; 2) ha precisato di essere divenuto nel 2002 «agente d ella “sportand games ” proprio attraverso il Padovani», e di aver maturato un debito versoquesta società per alcune migliaia di euro nel 2003 , poi ripianato a rate; 3) hariferito che «negli anni successivi un tale Felix cercò spesso di contattarmi, per contodel Padovani. [OSCURATO:PERSONA] era uno stretto collaboratore del Padovani nel settore dellescommesse»; 4) ha aggiunto che, nel 2012/2013, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiestonuovamente di collaborare con lui e «mi disse che era in società con un taleNinì Bac chi di Bagheria, proprietario del sito www.bet2875.com con cui stava avendodei problemi», ed ancora che da tale collaborazione egli aveva maturato uncredito nei confronti dell’attuale ricorrente, da questi adempiuto a rate.

Il decreto, poi, rappresenta c he [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 era stato sottoposto ad indagini dalle quali era risultato gestire, da “monopolista”, gli apparecchidi videogioc hi nella Sicilia orientale, i cui proventi risultavano confluire nellecasse del clan Santapaola, e che a carico del medesimo hanno riferito altri due collaboratori di Giustizia, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quantoriportato nel decreto, Car melo Barbieri ha detto di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] perché questi voleva aprire delle sale gioco a Gela, e, a tal fine, contattarela “famiglia Madonia”, ed ha aggiunto di averlo perciò fatto incontrare contale Burgio, gestore della sala bingo di G ela, precisando: «E in quell’occasione, siaBurgio che Padovani, addivennero a un accordo per la fornitura di macchinette, diqueste slot -machine e anche per alcuni siti sportivi che erano in dotazione o che li gestiva i l signor Padovani» . [OSCURATO:PERSONA] , invece, ha riferito in termini generalidell’esistenza d i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la “famiglia Madonia”.

Ancora,il decreto evidenzia la presenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTuriano, altro ricorrente in questa sede.

Segnala, in p articolare, i legami trai due per reati connessi al gioco d’azzardo tra il 2002 ed il 2016, e, poi, con specificoriferimento al 2018, l’attività di autista svolta dal secondo per il primo neigiorni 22 e 23 maggio 2018.

Rimarca come, il 23 maggio 2018, i l precisato accompagnamentoè stato funzionale a consen tire a i due di recarsi presso distinti centri scommess e , uno con l’insegna “Betreal.it”, l’altro con l’insegna “[OSCURATO:PERSONA]”.

Aggiunge che i centri scommesse con insegna “Betreal.it” sarebbero riconducibiliad una società con sede in Malta, il cui legale rappresentante era socio di una società, a sua volta, esercente la gestione di software per la società “Gamenets.p.a.”, la quale «ha numerose partecipazioni in aziende che esercitano lescommesse on line tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la A.P.

Games s.r.l., entrambericonducibili al [OSCURATO:PERSONA]».

Ildecreto del G.i.p. del Tribunale di C atania del 9 giugno 2018 ha convalidato ildecreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni in caso di urgenza, adottatodalla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018.

Asuofondamento, in particolare, il decreto del G.i.p. richiama sinteticamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea l’esigenza di intercettare le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],indicato come «pregiudicato per reati connessi».

2.2.2. Per quanto riguarda gli altri atti, allegati ai ricorsi, e relativi all’evoluzionedel procedimento nel quale sono state effettuate le intercettazioni, sembrautile indicar e in sintesi il contenuto del decreto di iscrizione nel registro nellenotizie di r eato a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 2534/18, ossia del procedimentonel quale sono state disposte le intercettazioni della cui utilizzabilità sidiscute, del decreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato datato 15 gennaio2020, e del decreto di archiviazione del proc. n. 2534/18.

Ildecreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] proc. n. 2534/18, adottato dal Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] in data 5 giugno 2018, è relativo al «reato di cui agli artt.110,416 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] in corso di consumazione».

Ildecreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato, dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Catania in data 15 gennaio 2020, ha ad ogge tto l’iscrizioneo l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato di numerose persone, tra cui tutti gli attuali ricorrenti.

Il precisato decreto, in particolare,premette: «Vista la CNR depositata e la richiesta cautelare predisposta nell’ambito del procedimento 2534/18» .

D ispone , poi, «[l]’iscrizione (o l’aggiornamentodelle iscrizioni nei confronti ) di» ottantasei persone, tra i quali gli attualiricorrenti, e per tutti i fatti per i quali è stata poi esercitata l’azione penale nel p resente processo, ivi compresi quelli ritenuti sussistenti dalla sentenza impugnata in questa sede.

Ordina, quindi, che «le posizioni sopra indicate e limitatamentealle ipotesi contestate vengano stralciate in un nuovo procedimento penalecontenente gli a tti a fondamento della richiesta cautelare ».

Il decreto di archiviazione del proc. n. 2534/18, adottato dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 29 dicembre 2022, fa seguito alla richiesta di archiviazionedel 28 dicembre 2022.

Lo stesso, emesso nei con fronti di persone chenon sono indicate nella copia allegata al ricorso, attiene ai reati di cui agli artt. 416-bis,640 c.p. e 4 legge n. 401 del 1989 .

Il provvedimento, in particolare precisa: «L’odierno presente costituisce l’originario proc. di cui è s tralcio il più corposoproc. pen. n. 1021/2020 R.G.N.R. (e N. 892/2020 R.G.GIP), denominato “Apate” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri».

E aggiunge in immediata consecuzione: «Per la maggior parte delle posizioni è stata esercitata azione penale,mentre restano da valutare , in questa sede, le posizioni d e i soggetti nei confrontidei quali non emergono elementi per l'utile esercizio dell'azione penale » .

Per chiarezza, va precisa to che, per quanto risulta dall’intestazione della sentenza emessa in prim o grado nel presente procedimento dal Tribunale di Catania,ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 12 maggio 2022, il presenteprocedimento recava il n. 1021/20 R.G.N.R. e il n. 892/20 R.G.

G.I.P.

2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi legittimamentevalutabili, può concludersi che le intercettazioni di cui si discute sonoutilizzabiliai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede , in quanto deve ritenersiche le stesse sono state disposte nel “medesimo procedimento”.

Sièdetto al § 2.1.4 che si è nell’ambito del “medesimo procedimento” quando ilreato per il quale si procede, sebbene non enunci ato nel decret o di autorizzazione delleintercettazioni, si riferisc e ad un fatto storico il cui “nucleo centrale” coincide con– o è incluso in – quello posto a fondamento del precisato provvedimento .

Ora,nella vicenda in esame, il reato di associazione per delinquere finalizzato acommettere una serie indeterminata di d elitti, in particolare relativi all’esercizio abusivodi giochi e scommesse , ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di capo epromotore, ha ad oggetto un fatto storico il cui “nucleo centrale” è incluso in quellodescritto a fondamento della contestazi one di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod.pen., per la quale sono state autorizzate le intercettazioni.

Invero,la condotta indica ta a base dell’imputazione di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen ., ed ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], riguarda proprio l’esercizio della suaattività imprenditoriale nel settore dei giochi e delle scommesse; e, nei decreti autorizzatividelle intercettazioni, si rappresenta che questa attività ha ad oggetto nonsolo il n oleggio di slot machines , ma anche, e specificamente, la gestione di siti internet per la raccolta di scommesse, esercitata in modo organizzato ed avvalendosidi più collaboratori , tra cui [OSCURATO:PERSONA], poi ritenu to partecipe dell’associazioneper del inquere oggetto del presente giudizio .

Inparticolare, come più analiticamente evidenzi ato nel § 2.2.1, nel decreto autorizzativo di urgenza del P.M. si espone che : a) il collaboratore di giustizia Lanzafame indica Padovani come proprietario del sito “ spo rt and games ”, e riferisce di essere stato agente della società gerente tale sito «attraverso il Padovani»,di essere stato contattato per conto di Padovani da tale Felix «stretto collaboratore»dell’attuale ricorrente proprio «nel settore delle scommesse » , e di aver appreso da Padovani della partecipazione dello stesso in una società che gestivaun sito scommesse “.com” ; b) il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fornisce notiziadi un acco rdo tra Padovani e tale Burgio per la gestione in Gela «anche per alcunisiti sportivi che erano in dotazione o che li gestiva il signor Padovani» ; c) le banchedati in possesso delle forze di polizia documentano rapporti consolidati nel tempotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , anche specificamente relativi a reaticonnessi al gioco d’azzardo; d) pedinamenti effettuati nel maggio 2018 hanno confermatoil rapporto di collaborazione tra Padovani e Turiano, pure allo specifico finedi recarsi presso più centri di gestione di scommesse.

Inoltre,nel decreto di convali da del G.i.p. , pur motivato in modo sintetico, si richiama espressamente e specificamente come rilevante proprio il rapporto intercorrentetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Leosservazioni che precedono sono risolutive ai fini del giudizio affermativo dell’utilizzabilità delle intercettazioni nel presente giudizio, atteso che questa conclusione,nella specie, dipende dalla nozione di “medesimo procedimento”, e che tale nozione, come precedentemente rilevato nel § 2.1.4., in linea con le indicazionidi Sez.

U, Cavallo, cit., si qualifica per il suo contenuto “sostanziale”, e nonper profili formali connessi alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Aogni modo, per completezza, si può rilevare che , dal la documentazione allegatadalla difesa al ricorso , per come sintetizzato in precedenza al § 2.2.2, risultacome il procedimento penale da cui è derivato il presente giudizio sia uno «stralcio»effettuato nel 2020 dal procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni,successivamente all’effettuazione di queste.

Sicché, anche da un punto di vista formale, le intercettazioni di cui si discute, possono ritenersi effettuatenel “medesimo procedimento”. 3.Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo, comuni a tuttii ricorrenti, le quali contestano la ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni intercettate con riguardo al reato di esercizio abus ivo di giochi e scommesse, deducendoche per questo reato, in ragione dei limiti edittali all’epoca vigenti, le intercettazioninon erano ammissibili, e , quindi , non possono essere impiegate, comeprecisato da Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Caval lo, cit. 3.1.Deve premettersi, per chiarezza, che, ad avviso del Collegio, la sentenza “Cavallo”ha fissato , con estrema decisione, e puntuale motivazione, il principio dell’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per l’accertamento dei reati che, quand’anche connessi, non rientranonel catalogo di quelli previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.

Invero,che la sentenza “Cavallo” abbia inteso enunciare il principio appena indicato si evince, in particolare , da qu anto espressamente afferm ato dalla medesimapronuncia diffusamente, ma , in particolare, nel §

8. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni idonee ad investire nuovamente le Sezioni Unitein materia, come sarebbe altrimenti doveroso ex art. 618, comma 1 - bis , cod.proc. pen . 3.2.Tuttavia, nella specie, viene in rilievo il diverso principio secondo cui , nel giudiziodi legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd.

"prova di resistenza", valutando se, espunte leprove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base aprove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (così,per tutte, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01 , nonché Sez.6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007 – 01).

Invero, la sentenza impugnata a pag. 45 osserva: « nel merito dell’imputazioneex art. 4 commi 1 e 4 - bis , legge n. 401/1989 di cui al capo 2, le parti appellanti omettono comple tamente di confrontarsi con il rimanente materiale probatorio che, a prescindere dagli esiti captativi, ha offerto piena evidenza della sussistenza dei reati in materia di scommesse, rispetto ai quali rilevanoin via preponderante gli esiti dell’attività d i osservazione della P.G., che haverificato direttamente la raccolta di scommesse illegali nelle diverse agenzie riconducibilial sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]».

Precisa, poi, che gli atti diappello o si sono limitati a chiedere l’assoluzione per l’imputazione di cui al capo 2esclusivamente sul rilievo della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni o hannochiesto la derubricazione del delitto di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 nella contravvenzione prevista dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma1, della medesima legge, «senza – anche in questo caso – mettere in dubbiola sussistenza dell’attività di illecita raccolta di scommesse contestata agli imputati; e rileva che, proprio per ta le ragione , è possibile «farsi richiamo dell’ampia motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui dette risultanzeprobatorie risultano riportate».

Attesoil d ifetto di specificità degli atti di appello sul punto , il rinvio effettuato dallasentenza impugnata a quella di primo grado per l’analitica indicazione delle risultanzedelle attività di indagine diverse da quelle costituite dalle intercettazioni è incensurabile.

Invero, l’assenza di contestazioni specifiche sulla validità, sull’attendibilità e sulla concludenza delle risultanze istruttorie addotte a fondamentodella sentenza di primo grado esonera il giudice di appello dal dovere diprocedere ad analitica motivazione in ordine alle stesse (cfr., in questo senso, trale altre, Sez. 6, n . 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 01,e Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435 – 01).

Di conseguenza, la conclusione della sentenza impugnata, laddove ha confermatoil giudizio di colpevolezza degli attuali ricorrenti per il reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 ritenendo sufficienteil materiale istruttorio diverso dagli esiti delle intercettazioni, non può esseregiudicata viziata perché non ha fornito specif ic he indicazion i in ordine allo stesso:questa indicazione non era richiesta dagli atti di appello.

E, quindi, pur espungendodal materiale istruttorio utilizzabile i risultati delle intercettazioni, le proveulteriori restano di per sé idonee e sufficienti a giustificare la medesima soluzioneadottata dalla Corte d’appello. 4.In parte in fondate e in parte diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel terzo motivo, comuni a tutti i ricorrenti, le quali contestano la ritenutasussistenza del delitto di associazione per delinquere, deducendo che gli imputatisono risultati dediti ad un solo reato, che il profilo organizzativ o è proprio già del reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989, e che mancanoelementi da cui desumere una ripartizione degli utili tra i pretesi sodali . 4.1.Infondate sono le censure a ttinent i alla incompatibilità della fattispecie d i associazioneper delinquere con la finalizzazione dell’attività illecita ad un solo reato,le quali de bbono essere esaminat e sotto un duplice profilo.

Perun verso , deve affermarsi che l’unicità della tipologia dei reati oggetto del programma criminoso n on preclude la configurabilità della fattispecie di associazioneper delinquere.

Invero, il dato letterale dell’art. 416 cod. pen. non risulta ostativo alla configurabilitàdel reato da esso previsto quando i reati oggetto del programma criminososiano del medesimo tipo : la disposizione appena citata richiede soltanto chetre o più persone si associno allo scopo di commettere «più delitti», senza peròesigere che gli stessi debbano essere di diverse tipologie.

E in questo senso si è esplicitamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisatoche l’indeterminatezza del programma criminoso non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reatidi un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizionedi legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico - penalisticadei fatti programmati (così Sez. 6, n . 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642 - 01, ma anche, in motivazione, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio,Rv. 255359 – 01).

Puòaggiungersi che u na indiretta conferma di questa conclusione può essere desuntaanche dall a disciplina di cui all ’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 .

Secondo questadisposizione, il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacente si configura quando il sodalizio è costituito al fine di «commetterepiù delitti tra quelli previsti dall’ar t. 70, commi 4, 6 e 10 […], ovvero dall’articolo73 […]» .

Ora, l e locuzioni impiegate dal legislatore («tra quelli […] ovvero») sono chiaramente indicative della configurabilità della fattispecie associativaanche quando il programma criminoso abbia ad ogg etto delitti previsti dallamedesima disposizione incriminatrice .

Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi che il delitto di partecipazione ad associazioneper delinquere non può ritenersi escluso quando lo stesso sia ritenuto oggettodi un medesimo disegno criminoso con i reati fine.

Costituisceinfatti affermazione cos tante in giurisprudenza quella secondo cui èipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinqueree i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questiultimi siano stati programmati al momen to in cui il partecipe si determina afare ingresso nel sodalizio (cfr. per tutte: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984 – 01; Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100– 01; Sez. 1, 2225 del 19/093/1992, Vollaro, Rv. 19248 4 – 01). 4.2.Manifestamente infondate sono le censure con cerne nti la incompatibilità dellafattispecie di associazione per delinquere con il reato di cui all’art. 4, commi 1e 4 - bis , legge n. 401 del 1989.

Può agevolmente rilevarsi, infatti , in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale,che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinqueree quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quantoquest'ultimo, non necessitando di una stabile struttur a e predisposizione diuomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralitàdi soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (cfr., trale tante, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03; S ez. 2, n. 29332 del 10/04/2019, Caniglia, Rv. 276781 – 01; Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005,Ballacchino, Rv. 232505 – 01 ). 4.3.Prive di specificità sono le censure che affermano la non configurabilità del reato di associazione per delinquere per l’insussistenza di elementi da cui desumereuna ripartizione degli utili tra i pretesi sodali.

Potrebbe essere sufficiente evidenziare che, come già affermato in giurisprudenza,è configurabile la partecipazione a d una associazione a delinquere anchenel caso in cui l'associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati - fine vengano a perfezionamento, essendo questo il momento tipico della ripartizionedei proventi illeciti (così Sez. 2, n. 49523 del 29/11 /2019, Franconetti, Rv. 278243 – 01).

Ovvero che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di associazione per delinquere, non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale, o quanto meno proporzionale, division e degli utili conseguitidall' organizzazione, giacché ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione,in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti (vds.Sez. 1, n. 7063 del 05/05/1995, Correnti, Rv. 201907 – 01).

Ma, nel caso in esame, la sentenza impugnata evidenzia con chiarezza l’esistenzadi una struttura associativa finalizzata alla comm i ssi o ne di un numero indeterminatodi delitti concernenti l’esercizio abusivo di giochi e scommesse, e la partecipazionedi tutti i s oda li , sia pure in maniera diversificata, alla percezione deiguadagni illecitamente conseguiti.

LaCorte d’appello illustra, infatti, con precisione, modalità di funzionamento , organigrammadel sodalizio , e ripartizione dei proventi tra i sodali .

Inparticolare, per quanto attiene al funzionamento del gruppo illecito, la sentenzaimpugnata rappresenta ch e l’organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] raccoglieva illegalmente scommesse attraverso una rete di punti - gioco, punti vendita ricarica (c.d.

P.V.R.) e centri di trasmissione dati (C.E.D. o C.D.T.) , operativinelle province di Catania, Messina, Siracu sa, Enna e Agrigento .

Precisa che: a) i punti - gioco erano strutture del tutto occulte, le quali raccoglievano le sommedai giocatori in contanti o con assegni, e le facevano confluire su sistemi digestione e raccolta on line di bookmakers privi di qualunq ue autorizzazione in Italia; b) i c.d.

P.V.R., collegati al concessionario “Gad E - Play 24 Ltd. ” , raccoglievanole somme non on line , ma direttamente (in contanti o assegni), e le facevanoconfluire o su siti gestiti da provider privi di concessioni in Italia o sul sitodella “Gad E - Play 24 Ltd.”, effettuando però, in ogni caso, mediante l’incasso “fisico”dellesomme, un’attività di i ntermediazione vietata; c) i c.d.

C.E.D. o C.T.D. facevanoapparente riferimento ad un non individuato provider comunitario, ma, difatto, operavano una raccolta “fisica” delle giocate, poi convogliate su sistemi digestione e raccolta on line di bookmaker s privi di qualunque autorizzazione in Italia.Aggiunge che : 1) i c.d.

“P.V.R.” e i c.d.

“C.E.D.” o “C.T.D.” occultavano l’accessoa siti c.d.

“.com”, i quali erano sottratti alla imposizione fiscale, e, quindi, assicuravanomaggiori margini di profitto ; 2 ) il trasferimento del denaro raccolto, anchepresso i c.d.

“C.E.D.” e “C.T.D.”, avveniva tramite consegna ad incaricati di AntonioPadovani, i quali trasferivano le somme, sempre in contanti o assegni ai bookmakers, mentre il conto cassa si limitava ad un a mera registrazione informatica,attraversoi c.d.

“fidi”, riferiti però ai punti commerciali e non ai clienti, conconseguente anonimizzazione delle scommesse ; 3) l’apparente effettuazione dellegiocate on line , e quindi l’apparenza di un rapporto dirett o tra giocatore e bookmakers, faceva figurare i rapporti contrattuali come rapporti conclusi all’estero,sul sito dei bookmakers , con conseguente applicazione della normativa fiscaledel paese di questi ultimi ed esclusione del prelievo tributario italiano .

Perquanto concerne l’organigramma del sodalizio, e la ripartizione dei compiti trai sodali, la sentenza impugnata espone che: 1) [OSCURATO:PERSONA] costituiva il vertice della “rete” che gestiva i giochi e le scommesse illecite; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasmettevano le informazioni a titolari delle diverse agenzie e punti gioc o della “rete”, e riscuotevano gli incassi di queste strutture sul territorio; 3) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] curavano la gestionetecnica dei rapporti tra piattaforme on line e agenzie, nonché dei flussi di denaroin entrata ed in uscita, opera ndo dall’ufficio costituente la base logistica dell’organizzazione di [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA] si occupava, unitamente a Turiano e a Felis, del pagamento delle scommesse vincenti, interessandosi in particolare di alcune delle agenzie della re te; 5) [OSCURATO:PERSONA] le questioni amministrative di interesse del gruppo; 6) [OSCURATO:PERSONA] gestiva l’agenzia denominata “Borgo”, nonché per conto di Antonio di Padovani,le agenzie denominate “Barriera” e “ Cannizzaro”.

Quantoalla ripar tizione dei guadagni e delle spese, la sentenza impugnata puntualizza:«Ciascuno dei componenti la citata rete commerciale vantava dei profittiin percentuale sul totale del giocato al netto del pagato sulle scommesse vincenti;gli incassi, prima di essere trasferiti al bookmaker , venivano decurtati sia delle vincite p a g ate ai giocatori, sia delle provvigioni spettanti a ciascuno dei componentila citata rete commerciale.

Talvolta, il P adovani nella qualità di master doveva“bancare”, anticipando per conto del bookmaker una quota parte delle scommessevincenti».

Percompletezza, può aggiungersi che la Corte d’appello , con riferimento alla «pienaconsapevolezza» dell’illiceità delle condotte realizzate da parte di ciascuno degliattuali ricorrenti, osserva come tutti costoro: a) « ponevano ampia attenzione aparlare di certi argomenti per telefono, scambiandosi informazioni su attività di controlliin corso e prediligendo l'utilizzo di applicazioni come “ Telegram ” e “ Skype ” ritenute più sicure per eludere possibili attività capt at ive »; b) concorrevano «fattivamenteall’illecita raccolta fisica e anonima delle poste di gioco», agendo quindiin diretta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 legge n. 401 del 1989.

Di c onseguenza, le censure proposte dai ricorrenti, secondo cui non vi sarebberoelementi da cui desumere una ripartizione degli utili tra i pretesi sodali, sono meramente assertive, perché non si confrontano in alcun modo con le puntualiindicazioni della sen tenza impugnata sia in ordine a tale profilo , sia, più ingenerale, con l’articolato discorso argomentativo posto a base dell’affermazione diresponsabilità nei confronti degli stessi per il reato di cui all’art. 416 cod. pen . 5.I nfondate sono le censure esposte nel quarto motivo, comuni a tutti i ricorrenti,le quali contestano la ritenuta sussistenza del delitto di esercizio abusivo digiochi e scommesse di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 , deducendoche, in realtà, sarebbe configu rabile la contravvenzione di cui all’art. 4,comma 1, ultimo periodo, legge n. 401 del 1989, in quanto i sodali gestivano agenzielegali e giochi autorizzati dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, solo facendoricorso a modalità e tecniche diverse da qu elle previste dalla legge . 5.1.Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza, integra il delittodi cui all'art. 4, comma 4 - bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non lacontravvenzione di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata, l'esercizio abusivo, mediantecollegamento a siti internet di bookmakers esteri, di attività organizzata finalizzataall'accettazione, alla rac colta o al favoreggiamento dell'accettazione per viatelematica di scommesse relative a giuochi istituiti o disciplinati dall'Agenzia delledogane e dei monopoli (così Sez. 3, n. 45541 del 26/10/2022, Ingrassia, Rv. 283834– 01, e Sez. 3, n. 26757 del 05/0 5/2010, Landolina, Rv. 248061 – 01) .

Queste decisioni, in particolare, hanno condivisibilmente precisato che la contravvenzionedi cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo, l. n. 401 del 1989 si riferisce a fattispecie del tutto eterogenee rispetto a quella integrata da una condottadi intermediazione in assenza di concessione o di autorizzazione.

Inoltre,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, integra condotta di intermediazione,costituente delitto a norma dell’art. 4 l. n. 401 del 1989, anche quelladel gestore di un centro scommesse affiliato a un bookmaker comunitario chemette a disposizione dei clienti il proprio conto - giochi, consentendo la giocata senzafar risultare c hi l'abbia realmente effettuata, perché , in tal modo, si realizza un'illegittimaattività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 01, nonché Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019,Ferrara, Rv. 275703 – 01). 5.2.La sentenza i mpugnata offre una puntuale descrizione delle modalità operativeattraverso le quali il sodalizio provvedeva all’esercizio dei giochi e delle scommesse(cfr. anche quanto indicato in precedenza nel § 4.3).

LaCorte d’appello, in particolare, rappresenta che le giocate ritenute illecite sonostate effettuate verso bookmakers stranieri, i quali utilizzavano siti “.com” ederano privi di qualunque concessione in Italia, e si sono caratterizzate per la raccolta“fisica” o “da banco” del denaro, ossia mediante contanti o assegni, e non peril tramite di “conti gioco” riferiti ai singoli giocatori.

LaCorte d’appello, inoltre, evidenzia che : a) le giocate sono state raccolte non solo nei c.d.

“C.T.D.”, ma anche pre sso agenzie prive della necessaria autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria ; b) l’attività di intermediazione “fisica”avrebbe richiesto in ogni caso, per essere legittimamente svolta, il rilascio diapposita autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all’intermediario; c) la canalizzazionedelle scommesse sui siti “.com” avveniva in modo occulto, con un sistemaperciò definito dagli esperti del settore come total black .

5.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ritengonosussistente il delitto di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989,sono immuni da vizi.

Invero,secondo quanto accertato dai Giudici di merito, i l sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato la raccolta “fisica” del denaro da gioc are su piattaforme gestite da bookmakers stranieri e non ha riversato le somme così ricevute su “conti gioco” riferiti ai singoli giocatori, e, così operando, ha reso anonimele “puntate” di costoro.

In altri termini , il gruppo criminale , anche quando siè avvals o delle stru tture autorizzate (“C.T.D., “C.E.D.”, “P.V.R.”) , ha comunque messoa disposizione dei clienti i propri cont i - giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'a vesse realmente effettuata, così realizza ndo un'illegittima attivitàdi intermediazione e raccolta diretta delle scommesse e non un servizio transfrontaliero"puro" per conto dell'operatore straniero . 6.In parte infondate, o manifestamente infondate, ma in parte fondate sono lecensure enunciate nel quinto motiv o, formulate dal solo [OSCURATO:PERSONA], le qualicontestano la ritenuta sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori, deducendo l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, la mancata indicazionedi elementi da cui desumere la pro venienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisito asseritamente fittizio de i ben i oggetto del reato, e l’intervenutaestinzione per prescrizione del reato.

6.1. Infondat e sono le censure che contesta no l’utilizzabilità delle conversazioni interce ttate, deducendo l’insussistenza di un rapporto di connessionetra il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. e quello di cui agli artt. 110 e416-bis cod. pen., posto a base dell’autorizzazione delle attività di captazione.

Si è rilevato in precedenza, i n particolare nei §§ 2.1.4 e 2.3, che si è nell’ambitodel “medesimo procedimento” quando il reato per il quale si procede, sebbene non enunciato nel decreto di autorizzazione delle intercettazioni, si riferiscead un fatto storico il cui “nucleo centrale” coincide con – o è incluso in – quelloposto a fondamento del precisato provvedimento.

Diconseguenza, anche per questo reato, pur non formalmente enunciato nel decretodi autorizzazione delle intercettazioni, l’autorizzazione ad effettuare le intercettazionideve ritenersi disposta ab origine .

Nediscende, ulteriormente, che si resta sempre nell’ambito del medesimo procedimentoanche quando si tratti di reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelliin r elazione ai quali l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni deve ritenersidisposta ab origine .

Questa conclusione costituisce infatti applicazione del principio enunciato dalleSezioni Unite, e già richiam ato in precedenza al § 2.1.1, in forza de l quale «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazionidi c onversaz ioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamentodi delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento a i risultat i relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta,sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall a legge» (così Sez.U, n. 51 del 2020, Cavallo, cit., in motivazione, § 12).

E, nella specie, il delitto di trasferimento fraudolento di valori giudicato accertatodalla Corte d’appello risul ta connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello diassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di esercizio abusivo di gioco o di scommessa.

Il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. in questione,infatti, ha avuto ad oggetto l’int estazione di due agenzie di scommesse, nellequali il sodalizio criminale realizzava le su e attività illecite, ed è stato quindi funzionale al perseguimento del programma criminoso.

Inoltre, il medesimo delitto, proprio per questo suo concreto atteggiarsi, è stato espressamente ritenutodai Giudici di merito legato da un rapporto di continuazione con quello di cuiall’art. 416 cod. pen., ossia esattamente un rapporto di connessione rilevante exart. 12 cod. proc. pen. 6.2.Manifestamente infondate sono le censure che contestano la mancata indicazionedi elementi da cui desumere la riconducibilità a d [OSCURATO:PERSONA] dellerisorse economiche impiegate per l’acquisito de i ben i oggetto del reato. 6.2.1.Secondo un principi o ampiamente consolidato , il reato di trasferimento fraudolento di valori, essend o a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece,un trasferimento , di fatto , di beni o di valori al fittizio intestatario (cfr., tra letante, Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 – 03, e Sez.2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531 – 01). 6.2.2.Nellaspecie, la sentenza impugnata indica specificamente , richiamando irisultati delle intercettazioni effettuate, perché deve ritenersi che Padovani abbia gestito in proprio le due agenzie di cui alle imputazioni 3 e 4, dapprima intestandole a [OSCURATO:PERSONA], moglie del sodale [OSCURATO:PERSONA], dal 9 dicembre2015 al 5 settembre 2018, e, poi, da questa data, trasferendole alla sua dipendenteSonia Grancagnuolo.

Inparticolare, la Corte d’appello rappresenta che, nel periodo in cui le due agenzierisultavano intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si fac eva carico della loro gestione , posto che il medesimo s ostene va direttamente anche i l pagamentodelle bollette dell’energia elettrica concernenti i locali (cita in proposito laconversazione n. 33 del 12 giugno 2018 ), e chiedeva, inoltre, di non essere mai nominatoin relazione a tali agenzie (cita in proposito la conversazione n. 1392 del 3agosto 2018).

LaCorte d’appello, poi, segnala che [OSCURATO:PERSONA], dopo la denuncia a caricodi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, siè occupato attivamente di far traferire le due agenzie a [OSCURATO:PERSONA], persona incensurata , impartendo tutte le direttive necessarie sia a [OSCURATO:PERSONA],sia a [OSCURATO:PERSONA] , per la diversa intesta zion e dei contratt i di affitto , perl’apertura di un nuovo conto corrente , e per la stipulazione degli atti notarili di cessionedi azienda, nonché per il pagamento delle relative spese e dei canoni di locazione(cita in proposito le conversazioni n. 1742 del 24 agosto 2018, n. 1776 del27 agosto 2018, n. 1810 del 28 agosto 201 8, n. 1890 del 3 settembre 2018, n.2320 del 28 settembre 2018 , n. 2409 del 4 ottobre 2018, n. 2418 del 4 ottobre 2018,n. 254 del 10 ottobre 2018 , e n. 3311 del 5 novembre 2018 ) .

Ancora,il Giudice di secondo grado evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] fosse unasemplice dipendente di [OSCURATO:PERSONA], la quale eseguiva puntualmente tutte le disposizioni da questi impartite, chiamava il medesimo «capo», e lo informavaanche dei costi più minuti da sostenere, ad esempio anche per 200,00 euro(cita in proposito le conversazioni n. 2203 del 20 agosto 2018 e n. 3312 del 5novembre 2018).

Nonva trascurato, infine, che la sentenza impugnata ha indicato quale fosse l’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di non risultare ufficialmen t e come titolare delle dueagenzie, specificando che detto imputati era stato sottoposto dal Tribunale di Caltanissettaalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata ditre anni in data 4 giugno 2014, ed era stato imputato in numerosi procedimenti ancheper il delitt o di cui all’art. 416 - bis cod. pen. 6.2.3.

Sulla base del principio richiamato e dei fatti indicati dalla Corte d’appello, deve ritenersi correttamente motivata l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito fittiziamente a terzi la titolarità d elle agenzie di scommessedi cui ai capi di imputazione 3 e 4, al fine di eludere le disposizioni di leggein materia di misure di prevenzione patrimoniali .

Invero,risultano incensurabil i , perché fondate su precisi elementi istruttori, valutati sulla base di accettabili massime di esperienza, l e affermazion i concernenti:a)la piena disponibilità delle due agenzie di cui ai capi di imputazione 3 e 4 da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi assun to tutte le iniziative relativealla gestione delle stesse, ed essendo dirett amente coinvolto anche nelle spese più minute in ordine alle medesime ; b) i l ruolo di mero prestanome di MelindaGravino, e poi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle due precisate ag enzie; c)il personale intervento di [OSCURATO:PERSONA] nel disporre, e nel curare anche nei particolari,il trasferimento delle due agenzie da lla formale titolarità di [OSCURATO:PERSONA] formale titolarità di [OSCURATO:PERSONA] .

Ciò posto, le condotte di [OSCURATO:PERSONA], così come appena indicate, integrano esattamente un trasferimento di fatto di beni o di valori al fittizio intestatario,ossia un comportamento idoneo a configurare il reato di cui all’art. 512-biscod. pen. 6.3.In parte fondate, inv ece, sono le censure che deducono l’estinzione per prescrizionedel reato di trasferimento fraudolento di valori, come ritenuto dalla sentenzaimpugnata, ossia attraverso l’unificazione delle condotte di intestazione fittiziadel 5 settembre 2015 e del 5 s ettembre 2018. 6.3.1.Secondo numerose decisioni , il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualorala condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momentoin cui viene realizzata l'ultima di esse (così, tra le tante, Sez. 2, n. 38053 del05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01, e Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino,Rv. 251192 – 01).

Ad avviso del Collegio, però, il principio appena indicato trova un limite quandotra le diverse attribuzioni fittizie vi è una significativa cesura temporale, sì chele stesse non possono ritenersi unificate da un’unica risoluzione criminosa, e, quindi,non è possibile ritenere sussistente un’unic a condotta , integrante un unico reato.

In quest a direzione, del resto risultano esprimersi altre decisioni, le quali hannoaffermato che, in tema di trasferimento fraudolento di valori, costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condottedi intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprireemascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (cfr.Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903 – 01, e Sez. 6, n. 10024del 11/12/2008, dep. 2009, Noviello, Rv. 242754 – 01).

In particolare, sembrautile riportare quanto osservato da una di queste decisioni: «[…] in base aduna nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuovesocietà, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, qualora siano rivolti a crearenuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit. creando ulteriorischermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedentiintestazioni fittizie » (così Sez. 6, n. 10024 del 2009, cit.).

6.3.2. Sulla base d el principio affermato dal Collegio , risulta censurabile l’affermazionedella sentenza impugnata secondo cui le condotte contestate ne lle imputazioni 3 e 4 costituiscono un unico fatto , con conseguenze in tema di estinzionedel reato per prescrizione .

Ineffetti, la distanza tra l’intestazione delle due agenzie a [OSCURATO:PERSONA] , avvenutail 5 settembre 2015, ed il trasferimento delle stesse alla formale titolarità diSonia Grancagnuolo, datato 5 settembre 2018, nonché la decisione di effettuare questotrasferimento dopo la denuncia a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse sono circostanze assolutamente significative.

Dette evenienze, infatti, evidenziano una cesura temporale e ideologicatra la condotta di intestazion e delle due agenzie a [OSCURATO:PERSONA] e la condottadi trasferimento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1952 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1965 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1956 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1971 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1965 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1976 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1966 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1962 avversola sentenza del 17/04/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi,per i ricorrenti, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la primaquale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostituto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diAntonio Padovani e [OSCURATO:PERSONA], il secondo quale difensore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Macchi , che hanno chiestol’accoglimento de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciat a i l 1 7 aprile 202 4 , la Corte di appello di Catania , in parziale riforma della sentenza d el G.u.p. del Tribunale di Catania emessa all’esitodi giudizio abbreviato il 12 maggio 2022 , per quanto di interesse in questa sede,ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di partecipazionead associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata didelitti (art. 416 cod. pen.) , di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, commi1 e 4 - bis , l. n. 401 del 1989) , e di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-biscod. pen.) , ridetermina ndo alcune del le pene inflitte in primo grado . Precisamente,iGiudici di merito hanno riten ut o: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dom enico Consoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di partecipazionead associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata didelitti, in particolare relativi all’esercizio abusivo di giochi e sco mmesse, il primo inqualità di capo e promotore, gli altri nella qualità di partecipi, con condotte protratte dal giugno 2018 al gennaio 2019 (capo 1) ; b) i medesimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto continuato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, commesso mediantela costituzione e gestione, in assenza di concessione o licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., di una articolata rete di agenzie e c entri di trasmissione dati (c.d. “C.T.D.”), attraverso cui, simulando attività di trasmissione dati, di fatto accettavano e gestivano direttamente le scommesse, procedendo alla raccolta dellepostegiocate dai clienti ed al pagamento delle vincite, con condotte protratt e dalgiugno 2018 al gennaio 2019 (capo 2) ; c) il solo [OSCURATO:PERSONA] responsabile (anche) del delitto di t rasferimento fraudolento di valori, commesso mediante l’attribuzionefittizia a terzi della titolarità di due agenzie di scommesse, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con condotteprotratte dal 9 dicembre 2 015 al 5 settembre 2018 (capi 3 e 4) . 2.Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appelloindicata in epigrafe , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MilenaCarmela Macchi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sottoscritto congiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcone, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di Do menico Consoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . I ricorsi articolano cinque motivi, i primi quattro relativi a tutti e otto i ricorrenti,il qui nto riferito al solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento a gli artt.270,380 e 266 cod. proc. pen. , nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c ) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta utilizzabilità de i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti poste a fondamentodell’affermazione di responsabilità penale degli imputati . Sideduce che i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti posti a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati nel presenteprocesso sono in realtà inutilizzabili , in applicazione dei principi espressi daSez. U, n. 51 del 28/11/2019, de p . 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, perché: a)le operazioni di captazione sono state disposte ed eseguite nell’ambito di un altroprocesso, definito con provvedimento di archiviazione; b) tra i reati oggetto delprocedimento archiviato e quelli oggetto del presente processo non sussiste alcunaconnessione sostanziale ex art. 12 cod. proc. pen.; c) i reati oggetto del presenteprocesso, inoltre, non rientrano tra quelli per i quali l’art. 270 cod. proc. pen.consente l’utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti. Si rappresenta , innanzitutto, che le intercettazioni di conversazioni e comunicazioniposte a fondamento delle affermazioni di responsabilità sono state dispostenell’ambito di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso , nella specie il “ clan Santapaola”,al fine di «ricostruire compiutamente la rete di rapporti e di interessi imprenditoriali»di detto gruppo criminale, ed hanno riguardato l e utenze e i veicoli delmedesimoPadovani e di [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, poi, che il procedimento peril reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] è statoarchiviato per infondatezza della notizia di reato anche per ché «non sono statiacquisiti elementi denotanti un’attività di illecita raccolta di scommesse su eventisportivi on line sul territorio italiano, constando al più attività all’estero » . Si evidenzia, quindi, che il P.M. : a) aveva disposto , già prima di ric hiedere l’archiviazionedel procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen.,l’iscrizione di un nuovo procedimento penale a carico degli attuali ricorrenti peri reati di partecipazione ad associazione per delinquere, di esercizio abusi vo di giochi e scommesse, e di trasferimento fraudolento di valori ; b) aveva fatto confluire nel nuovo procedimento i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimentoper il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen.; c) non aveva chiestodi effettuare ulteriori intercettazioni. Sirimarca, ancora , che la difesa aveva formulato eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni indicate sia davanti al G.u.p., sia con memoria alla Corte d’appello, evidenziando in particolare l’assenza di connessione qualificata tra il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., e i reati oggetto del presente processo,nonché l’estraneità di questi ultimi al catalogo dei reati per i quali è previstol’arresto obbligatorio in flagranza, all’epoca delle captazioni indispensabile presuppostodi utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. Siosserva, a questo punto, che la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione diinutilizzabilità incorrendo in travisamento della prova per “invenzione”. Si rileva, precisamente,che, secondo la Corte d’appello, il procedimen to a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. non si è concluso con un’archiviazione,bensì con una «“reiscrizione formale” a seguito di stralcio delle posizionidegli odierni appellanti che hanno definito la loro p osizione mediante rito abbreviato». Si deduce che questa premessa fattuale è errata, perché, come risulta dagli atti allegati al ricorso, il procedimento per i reati oggetto della sentenzaimpugnata è stato oggetto di una nuova iscrizione, e non costituisc e l’esitodi una separazione dal procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen. Si conclude che, data l’alterità dei due procedimenti, la sentenza impugnataavrebbe dovuto spiegare perché tra il reato di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen. e i reati da essa esaminati sussistesse un rapporto di connessione ex art.12 cod. proc. pen. Sideduce, ancora, che la questione non può essere risolta ritenendo che nella specie si vers i : a) in una ipotesi di diversa qualificazione giuridica del lo stesso fatto,perché le iscrizioni sono state distinte, ed effettuate in tempi diversi nonché acarico di persone diverse ; ovvero b) in una ipotesi di concorso formale o di continuazioneo di commissione del reato di concorso esterno in associazione di tipomafioso per eseguire o per occultare gli altri reati, a parte tutto perché per il reatodi cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. è stat a disposta l’ archivia zione . Si aggiunge, infine, che, esclusa la configurabilità delle ipotesi precedentementeindicate, non so no ravvisarsi altri criteri per ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni in questione, attese le precise indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez. U, Cavallo, cit.), e l’estraneitàdei reati per cui si procede al catalogo dei reati per i quali è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza, condizione indispensabile per utilizzare gli esiti dellecaptazioni in altri procedimenti. 2.2.Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.270, 380 e 266 cod. proc. pen. e 4, commi 1 e 4 - bis , l. n. 401 del 1989, nonchévizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c ) ed e) , cod. proc.pen., avuto rigua rdo alla ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni acquisite medianteintercettazioni telefoniche e tra presenti, con specifico riguardo al reato diesercizio abusivo di giochi e scommesse. Sideduce che i risultati delle intercettazioni telefoniche e tr a presenti sono comunqueinutilizzabili con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, perché, anche a voler ritenere sussistentela connessione tra questo delitto e quello per il quale le captazion i sono stateautorizzate, occorre comunque, come precisato da Sez. U, Cavallo, cit., che ilreato connesso rientri nell’elenco di quelli indicati dall’art. 266, comma 1, cod. proc.pen., e tale condizione non ricorre per il reato di 4, commi 1 e 4 - bis , l. n. 401del 1989, in considerazione dei limiti edittali per esso previsti all’epoca dei fatti. Si evidenzia che il principio enunciato dalle Sezioni Unite: a) è stato espressamentedisapplicato dalla sentenza impugnata, la quale lo ha ritenuto mero obiterdictum; b) è stato ribadito ed indicato in modo chiaro ed esplicito come vincolante dall e successive de cisioni di legittimità (si cita Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, evidenziando si come la stessa , a sua volta, richiami numerosealtre decisioni di identico contenuto) . Sirappresenta, poi, che la precisata regola di “ sbarramento ” , secondo cui l’utilizzabilitàdei risultati delle intercettazioni con riguardo al reato connesso a quelloper cui la captazione è stata disposta presuppone comunque l’inscrizione delprimo nel catalogo delle fattispecie di cui all’art. 266 cod. proc. pen., serve proprioad evitare un uso abusivo dell’attività di indagine oltre i limiti consentiti dallalegge. Si aggiunge che, nella specie , non sussiste nemmeno il rapporto di connessionetra il reato per i quale è stata disposta l’intercettazione, quello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., e il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse,in quanto il primo era contestato al sol o [OSCURATO:PERSONA] . Si osserva, ancora,che il fatto storico qualificato a norma degli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. èdiverso da quelli contestati nel presente processo. Sirileva, infine, che la sentenza impugnata, per ritenere dimostrato il reato diesercizio abusivo di giochi e scommesse, ha fatto concreto riferimento ai soli risultati delle intercettazioni, perché i risultati delle attività di pedinamento ed osservazione effettuate dalla polizia giudiziaria sono genericamente evocati mediante rinvio al la sentenza di primo grado, senza alcuna specificazione. Si rimarca che, in questo modo, la sentenza impugnata ha violato il dovere di confrontarsieffettivamente con i motivi di appello (si cita, per l’affermazione di questoprincipio, Sez. 5, n. 19207 de l 03/04/2024). 2.3.Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e ) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delreato di associazione per delinquere . Sideduce che la sentenza impugnata, p er affermare la sussistenza del reato dipartecipazione ad associazione per delinquere, anche quando utilizza i risultati delleintercettazioni telefoniche e tra presenti, ricorre ad espressioni generiche ed argomentazionipresuntive. Si sottolinea che: a) gli imputati sono stati ritenuti deditinon ad una pluralità di reati, ma ad un sol o reato, quello di esercizio abusivo digiochi e scommesse, unificato dalla continuazione; b) non è indicata alcuna provaper dimostrare la suddivisione degli utili e dei p rofitti tra gli imputati; c) il profilodell’organizzazione è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 4, comma 1,l. n. 401 del 1989. 2.4.Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e ) , cod. proc. p en., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza deldelitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse. Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la condottadi esercizio abusivo di giochi e scommesse, ove ritenuta sussistente, rientrasse, come indicato dalla difesa, nella fattispecie contravvenzionale di cui all’ultimoperiodo dell’art. 4, comma 1, l. n. 401 del 1989. Si premette che la fattispecie contravvenzionale appena indicata riguarda «[c]hiunque, ancorché titolare della predetta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasigioco istituito o disciplinato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli con modalitàe tecniche diverse da quelle previste dalla legge». Si rappresenta , poi, che gli imp utati, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, utilizzavano sia siti legali, contraddistinti dall’indirizzo “.it”, sia siti illegali, contraddistintidall’indirizzo “.com”. Si precisa che gli imputati gestivano agenzie legaliin quanto c entr i PVR (p unt i v endita r icarica ) legati a società autorizzate dal Ministero,ovvero centri di trasmissione dati , come tali non necessitanti di alcuna autorizzazione.Si osserva che l’attività illegale era effettuat a sulle piattaforme di bookmakeresteri priv i di concessione in Italia utilizzando gli stessi giochi ammessi dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, e che, quindi, «[i] proprietari delle agenzieautorizzate all’esercizio dei giochi a distanza ( on line , lecita) esercitavano attivitàparallela di gi ochi previsti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse e cioè con l’utilizzo di piattaforme di bookmaker esteri (punto com.) senza autorizzazione in Italia». Si citano, a sostegno di queste conclusioni, diverse de cisioni (Sez. 3, n. 24862 del 26/04/2021;Sez. 3, n. 25828 del 03/03/2016; Sez. 4, n. 25510 del 19/04/2017; Sez.3, n. 48453 del 13/10/2015, Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013, Sez. 3, n. 35067del 12/04/2016). 2.5.Con il quinto motivo, si denuncia violazion e di legge, in riferimento all’art. 512-biscod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di trasferimentofraudolento di valori ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] . Sideduce che l’accertamento della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori è fondato esclusivamente sui risultati delle intercettazioni telefonichee tra presenti, e che, però, queste, non sono utilizzabili per l ’assenza diun rapporto di connessione tra il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. e quello dicui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen. Si osserva, inoltre, che l’intestazione fittizia è stata ritenuta provata senza alcun esame della documentazione contab ile e societaria relativa all’acquisto e alla gestione dell’agenzia che si assume fraudolentemente trasferita, e che, in particolare, manca la prova della provenienzadelle risorse economiche impiegate per l’acquisto del bene da parte del soggetto che inte nde eludere l’applicazione delle misure di prevenzione, essendoinvece insufficiente l’accertamento della disponibilità del cespite da parte di cui non ne risulti essere formalmente titolare (si cita Sez. 6, n. 5231 del 02/02/2018). Sideduce, poi, che il reato di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo,e che, quindi, siccome [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito le agenzie oggettodel reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. in data 5 settembre 2015, questa deve ritenersi la data di consumazi one del reato, con conseguente avvenuta maturazionedel tempo necessario a prescrivere. 3.Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha presentato requisitoria scritta,nella qual e si chiede il rigetto dei ricorsi. Nellamemoria, in particolare, si osserva che: a) il primo motivo è infondato, perchéil procedimento nel quale sono state disposte le captazioni e il presente procedimentosi riferiscono al medesimo fatto storico, diversamente qualificato; b) il secondo m otivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontacon i numerosi elementi di prova indicati dalla sentenza impugnata in relazioneal reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, e diversi dai risultati delleintercettazioni;c) il terzo , il quarto e il quinto motivo non evidenziano effettivi vizidi motivazione, anche perché, per escludere la configurabilità del reato di associazioneper delinquere, non rileva l’unicità astratta della fattispecie di reato allaquale è rivolto il sodalizio criminale, bensì l’unicità del fatto storico, e perché l’esercizioabusivo di giochi e scommesse è stato realizza to mediante una attività diraccolta insieme fisica ed on line ; d) il tempo di commissione del reato di cui all’art.512-bis cod. pe n. si sposta in avanti quando, come avvenuto nel caso di specie,vengono compiute nuove operazioni di trasferimento o di occultamento del bene(si cita Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Rv. 283256) . 4. I ricorrent i ha nno depositato memoria , sottoscritt a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nell a qual e si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso , anche in replica alla requisitoria scritta del Procuratoregenerale della Corte di cassazione . Inparticolare, si osserva che non può in alcun modo sostenersi l’unicità del fattostorico oggetto del reato di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., per il quale sono state effettuate le captazioni, nonché dei reati contestati nel presente processo. Si sottolinea che le intercettazi oni furono disposte sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia , i quali accusavano il solo [OSCURATO:PERSONA] per aver messo a disposizione del clan Santapaola la sua struttura aziendaleavente ad oggetto il noleggio di macchinette da gioco, e che, invece, in relazioneai reati oggetto della sentenza impugnata : a) nessun ruolo è attribuito ai clan mafiosi ; b) vengono in rilievo persone del tutto estranee all’ipotesi delittuosa di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen . ; c) l’attività era finaliz zata all’esercizioabusivo di giochi e scommesse. Si segnala, poi, che l’unicità del fatto deveessere esclusa, perché, come precisato dalle Sezioni Unite, «l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazionedel reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, esso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona»(si cita Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, ma anche Corte cost., sent.n. 200 del 2016) . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Per le ragioni di seguito indicate, i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nellaparte in cui denuncia il mancato rilievo del decorso del tempo necessario a prescrivere il reato per i fatti ascrittigli al capo 3 dell’imputazione, mentre è complessivamenteinfondato nel resto; complessivamente infondati, invece, sono iricorsi di tutti gli altri ricorrenti. 2.Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, comuni a tutti i ricorrenti, le quali contestano l a ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni intercettate,deducendo che le stesse sono state effettuate in altro procedimento, perun diverso reato, quello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., nemmeno connessoex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede in questa sede, e chenon sussistono inoltre i presupposti richiesti dall’art. 270 cod. proc. pen. per consentirneil valido impiego processuale ai fini dell’accertamento dei reati oggetto delpresente processo. 2.1.Ai fini del l’esam e del le censure post e nel motivo appena sintetizzato, occorrepremettere che le intercettazioni di cui si discute pos sono essere utilizza te aifini dell’accertamento dei reati per cui si procede solo se è corrett o affermare chele stesse sono state disposte nel “medesimo procedimento” . 2.1.1.Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, e precisamente da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, non contestato dalla successiva giuris prudenza di legittimità , né dalle parti del presenteprocesso, e in relazione al quale non emergono ragioni per chiedere un ripensamentoex art. 618, comma 1 - bis , cod. proc. pen., « il divieto di cui all'art.270cod. proc. pen. di utilizzazione dei risulta ti di intercettazioni di c onversaz ioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol'arresto in flagranza – non opera con riferimento a i risultat i relativi a reatiche risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilitàprevisti dall a legge» (questa l’ affermazione contenuta nel § 12 della sentenzadelle Sezioni Unite) . Ciò posto, deve anzitutto escludersi la configurabilità di una ipotesi di connessioneex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati per cui si procede in questa sede equello di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., indicato a base d ei provvedimenti diautorizzazione delle intercettazioni. Il rapporto di connessione tra reati , infatti, consiste in un legame tra i medesimie, quindi, per la sua natura “relazionale”, presuppone indefettibilmente lasussistenza di ciascuno di essi. Di conseguenza, non può ipotizzarsi, nemmeno inastratto, un rapporto di connessione con un reato la cui sussistenza è stata esclusae in relazione al quale non è pendente alcun procedimento penale. Ora,nella specie, per i l delitt o di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., richiamatoa fondamento delle attività di captazione, così come precisato anche nellasentenza impugnata, è stat a disposta l’archiviazio ne per infondatezza della notiziadi reato. Ne discende che, nella vicenda in esame, l’avvenuta archiviazione delle indaginiper il delitto di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod. pen., precl ude in radice la configurabilità di un rapporto di connessione tra di esso e qualunque altra fattispeciedi reato. Deve inoltre escludersi che, nella specie, sussistano i presupposti per l’operativitàdella disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen., la quale prevede le condizioni che rendono ammissibile l’utilizzazione delle intercettazioni in un procedimentodiverso da quell o nel quale sono state effettuate. Invero,per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. , è condizioneindispensabile che i reati oggetto del diverso procedimento siano delitti peri quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. E,però, i reati per cui si procede – precisamente quelli di partecipazione ad associazionefinalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti (art. 416 cod.pen.), di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, commi 1 e 4 - bis , l. n.401 del 1989), e di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 - bis cod. pen.) –sono tutti delitti per i quali “non” è obbligatorio l’arresto in flagranza. 2.1.2. Tuttavia, il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Cavallo”non preclude l’utili zzabilità dei risultati di intercettazioni di c onversaz ioni per reati diversi da quelli formalmente indicati a base del provvedimento di autorizzazionealle attività di captazione. Invero,Sez. U, Cavallo, cit., afferm a espressamente che, nell’ambito della disciplina delle intercettazioni, la nozione di “ altro procedimento” , dalla quale dipendel’operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen , non corrisponde aquella di “reato” (cfr., in motivazione, § 10) . E,a spiegazi one di quest o assunt o , osserv a, per un verso, che la nozione di “procedimento” non ha connotati univoci nel lessico generale del codice di procedurapenale, e, sotto altro profilo, che il legislatore, anche quando si occupa specificamente della disciplina delle intercettazioni , mostra chiaramente di distinguetra “procedimento” e “reato” , come si desume dall e vicende relative alla disposizione di cui all’art. 270, comma 1 - bis , cod. proc. pen., in tema di utilizzabilitàdelle comunicazioni acquisite mediante captatore informatico . Sez.U, Cavallo, cit. , anzi, a precisa zione di questa premessa, rappresenta pureche la nozione di “procedimento” non può essere correlata all’iscrizione nel registrodelle notizie di reato, di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (cfr. ancora § 10). Evidenzia, infatti, e specificamente, che, a voler ancorare la nozione di “procedimento” all’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., « dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” [anche] quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimentocontro ignoti per quel medesimo fatto - reato », per poi sottolineare: «esito,questo, all'evidenza disallineato rispetto alla disciplina codicistica (che, per leintercettazioni "ordinarie", richiede, ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., solo lasussistenza di “ gravi indizi di reato ”)», oltre che contrario all’univoco indirizzo ermeneutico in forza del quale «se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata,essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico dellaquale faccia emergere elementi di responsabilità per quel reato», nonché (esito)«all’evidenza irrazionale» . A ggiunge che, seguendo questa impostazione legata al dato formale dell’iscrizione , «dovrebb e essere considerato "diverso procedimento" anche quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indaginiex art. 414, comma 2, cod. proc. pen., laddove, come la giurisprudenza dilegittimità ha gi à avuto modo di rimarcare, in tale ipotesi non si instaura un procedimentodiverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indaginigià svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni » ; e, a tal proposito , cita espressamenteSez. 6, n . 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203741 –01. Sez.U, Cavallo, cit., inoltre , ritiene utilizzabili i risultati delle intercettazioni anchecon riguardo ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. proprio perché gli stessisono da conside rare inclu si nel “medesimo procedimento” avente ad oggetto le fattispecie post e a base dei provvedimenti di captazione : precisamente , in queste ipotesi, ricorre un “medesimo procedimento” in ragione del «“legame sostanziale”tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stataemessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione » . Inparticolare, la sentenza Cavallo evidenzia : «La parziale coincidenza della regiudicandaoggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale -e non meramente processuale - tra i diversi fatti - reato consente di ricondurre ai “fatticostituenti reato per i quali in concreto si procede ” (Corte cost., sent. n. 366 del1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione:il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione delgiudice assuma la fisionomia di un ’ "autorizzazione in bianco" » , vietata dall’art. 15Cost. (cfr., in motivazione, § 11.1). 2.1.3. Le indicazioni offerte da Sez. U, Cavallo, cit., hanno trovano significativa rispondenza e ulteriore svolgimento nella successiva elaborazione giurisprudenziale, la quale ha ribadito da più prospettive come la nozione di “medesimoprocedimento” è ancorata specificamente a profili sostanziali e non ad evenienzemeramente processuali . Inparticolare, una pronuncia ha precis ato che, sulla base del la disciplina applicabileai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdottadal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioniautorizzate per un determinato fatto - reato sono utilizzabili anche pergli ulteriori fatti - reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12,lett. b) , cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune atutti i correi (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027 – 01). Secondo altra decisione , poi, i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilitàpreviste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso incui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delleipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazionel'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti ab originetra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542 – 01). Diversepronunce, anco ra, hanno affermato l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazionianche in caso di diversa e meno grave qualificazione del reato per ilquale le stesse sono state disposte, se questa nuova definizione giuridica del fatto consegua agli esiti delle captazioni o comunque alla fisiologica evoluzione delleinvestigazioni ( cfr. Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 – 01,e Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 01). 2.1.4. In considerazione di quanto esposto nei §§ 2.1. 2 e 2.1. 3 , appare ragionevoleconcludere che , ai fini d ella utilizzabilità de i risultati di intercettazioni telefonicheo tra presenti, nel la nozione di “medesimo procedimento” sono da ricomprenderetutte le f attispecie di reato contestate sulla base de i fatti storici indicati a fondamento de l provvediment o autorizzativ o del giudice , pur se ulteriormente definiti solo all’esito del fisiologico sviluppo delle indagini , semprechédette fattispecie rientrino nei limiti di ammissibil ità previsti dall'art . 266cod. proc. pen. Invero, si è già detto che , in materia di intercettazioni, secondo la giurisprudenzaanche delle Sezioni Unite, l a nozione di “procedimento” è più ampia di quella di “reato” , e si estende anche a fatti per i quali vi è solo parziale coincidenza, quali i reati connessi . In considerazione di questo assunto, di conseguenza,va anche esclusa l’individuazione del la nozione di “procedimento” sulla base di quella di identità del fatto evocata nella memoria presentata nell’interesse dei ricorrenti , quale «corrispondenza storico - naturalistica nella configurazionedel reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, esso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona»;del resto, la nozione appena richiamata è relativa al ben diverso istituto deldivieto di bis in idem . Ciòposto, deve rilevarsi che la riferibilità del “medesimo procedimento” a tuttele fattispecie contestate sulla base de i fatti storici indicati a fond amento dei provvedimenti legittimanti le intercetta zion i , pur se ulteriormente definiti solo all’esitodel fisiologico sviluppo delle indagini, no n sacrifica l’esigenza garantita dall’art. 15 Cost. di evitare che l’autorizzazione del giudice ad effettuare le captazioni assuma la fisionomia di un a “autorizzazione in bianco” . L a corrispondenzatra il fatto storico posto a base dell’autorizzazione a di sporre le intercettazioni,o parte di esso, e il “nucleo centrale” del fatto storico enunciat o dellanuova imputazione, in effetti, consente di conclud ere che pur e quest’ult imo rientratra i «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» , ossia tra i “fatti”che debbono essere necessariamente predetermina ti ne l provvedimento del giudice(Corte cost., sent. n. 366 del 1991 ) . Delresto, è proprio in ragione del la medesimezza del fatto storico posto a fondamentodelle intercettazioni, o di parte di esso, e del “nucleo centrale” del fatto storico posto a base dell ’imputazione non enunciata nel provvedimento autorizzativo,che è possibile ritenere, come concludono le decisioni citate al § 2.1.4,l’utilizzabilità dei risultati delle attività di captazione anche in caso di diversa emeno grave qualificazione della condotta delittuosa per l a quale le stesse sono statedisposte. 2.2.Al fine di valutare se , nella specie, l’utilizzazione dei risultati delle attività dicaptazione sia da ritenere effettuata nell’ambito del “medesimo procedimento”, èfondamentale muovere dall’esame del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni in caso di urgenza, adottato d alla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018, e del successivo decreto di convalida del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA], emesso in pari data ; per completezza, è utile dare conto di altriatti allegati ai ricorsi e relativi all’evoluzione del p rocedimento nel quale sono stateeffettuate le intercettazioni. 2.2.1.Il decreto adottato dalla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018,è stato emesso nell’ambito del procedimento penale n. 2534 del 2018, nei confrontidell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e416-bis cod. pen., in Catania in corso di consumazione. A base del provvedimento, si riportano innanzitutto dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], imprend itore nel settore del gaming on linevicino al clan Santapaola/Ercolano , il quale ha riferito «dell’attività illecita condotta da [OSCURATO:PERSONA] e della quale aveva avuto contezza diretta nell’ambitodella sua attività criminale e imprenditoriale» . In pa rticolare, s econdo quantotrascritto nel decreto, il collaboratore di giustizia : 1) ha indicato [OSCURATO:PERSONA] «un grosso noleggiatore di slot machines e proprietario del sito “sportand games ”»; 2) ha precisato di essere divenuto nel 2002 «agente d ella “sportand games ” proprio attraverso il Padovani», e di aver maturato un debito versoquesta società per alcune migliaia di euro nel 2003 , poi ripianato a rate; 3) hariferito che «negli anni successivi un tale Felix cercò spesso di contattarmi, per contodel Padovani. [OSCURATO:PERSONA] era uno stretto collaboratore del Padovani nel settore dellescommesse»; 4) ha aggiunto che, nel 2012/2013, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiestonuovamente di collaborare con lui e «mi disse che era in società con un taleNinì Bac chi di Bagheria, proprietario del sito www.bet2875.com con cui stava avendodei problemi», ed ancora che da tale collaborazione egli aveva maturato uncredito nei confronti dell’attuale ricorrente, da questi adempiuto a rate. Il decreto, poi, rappresenta c he [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 era stato sottoposto ad indagini dalle quali era risultato gestire, da “monopolista”, gli apparecchidi videogioc hi nella Sicilia orientale, i cui proventi risultavano confluire nellecasse del clan Santapaola, e che a carico del medesimo hanno riferito altri due collaboratori di Giustizia, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quantoriportato nel decreto, Car melo Barbieri ha detto di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] perché questi voleva aprire delle sale gioco a Gela, e, a tal fine, contattarela “famiglia Madonia”, ed ha aggiunto di averlo perciò fatto incontrare contale Burgio, gestore della sala bingo di G ela, precisando: «E in quell’occasione, siaBurgio che Padovani, addivennero a un accordo per la fornitura di macchinette, diqueste slot -machine e anche per alcuni siti sportivi che erano in dotazione o che li gestiva i l signor Padovani» . [OSCURATO:PERSONA] , invece, ha riferito in termini generalidell’esistenza d i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la “famiglia Madonia”. Ancora,il decreto evidenzia la presenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreTuriano, altro ricorrente in questa sede. Segnala, in p articolare, i legami trai due per reati connessi al gioco d’azzardo tra il 2002 ed il 2016, e, poi, con specificoriferimento al 2018, l’attività di autista svolta dal secondo per il primo neigiorni 22 e 23 maggio 2018. Rimarca come, il 23 maggio 2018, i l precisato accompagnamentoè stato funzionale a consen tire a i due di recarsi presso distinti centri scommess e , uno con l’insegna “Betreal.it”, l’altro con l’insegna “[OSCURATO:PERSONA]”. Aggiunge che i centri scommesse con insegna “Betreal.it” sarebbero riconducibiliad una società con sede in Malta, il cui legale rappresentante era socio di una società, a sua volta, esercente la gestione di software per la società “Gamenets.p.a.”, la quale «ha numerose partecipazioni in aziende che esercitano lescommesse on line tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la A.P. Games s.r.l., entrambericonducibili al [OSCURATO:PERSONA]». Ildecreto del G.i.p. del Tribunale di C atania del 9 giugno 2018 ha convalidato ildecreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni in caso di urgenza, adottatodalla Procura della Repubblica di Catania il 9 giugno 2018. Asuofondamento, in particolare, il decreto del G.i.p. richiama sinteticamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea l’esigenza di intercettare le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],indicato come «pregiudicato per reati connessi». 2.2.2. Per quanto riguarda gli altri atti, allegati ai ricorsi, e relativi all’evoluzionedel procedimento nel quale sono state effettuate le intercettazioni, sembrautile indicar e in sintesi il contenuto del decreto di iscrizione nel registro nellenotizie di r eato a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 2534/18, ossia del procedimentonel quale sono state disposte le intercettazioni della cui utilizzabilità sidiscute, del decreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato datato 15 gennaio2020, e del decreto di archiviazione del proc. n. 2534/18. Ildecreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] proc. n. 2534/18, adottato dal Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] in data 5 giugno 2018, è relativo al «reato di cui agli artt.110,416 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] in corso di consumazione». Ildecreto di iscrizione nel registro nelle notizie di reato, dal Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Catania in data 15 gennaio 2020, ha ad ogge tto l’iscrizioneo l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato di numerose persone, tra cui tutti gli attuali ricorrenti. Il precisato decreto, in particolare,premette: «Vista la CNR depositata e la richiesta cautelare predisposta nell’ambito del procedimento 2534/18» . D ispone , poi, «[l]’iscrizione (o l’aggiornamentodelle iscrizioni nei confronti ) di» ottantasei persone, tra i quali gli attualiricorrenti, e per tutti i fatti per i quali è stata poi esercitata l’azione penale nel p resente processo, ivi compresi quelli ritenuti sussistenti dalla sentenza impugnata in questa sede. Ordina, quindi, che «le posizioni sopra indicate e limitatamentealle ipotesi contestate vengano stralciate in un nuovo procedimento penalecontenente gli a tti a fondamento della richiesta cautelare ». Il decreto di archiviazione del proc. n. 2534/18, adottato dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 29 dicembre 2022, fa seguito alla richiesta di archiviazionedel 28 dicembre 2022. Lo stesso, emesso nei con fronti di persone chenon sono indicate nella copia allegata al ricorso, attiene ai reati di cui agli artt. 416-bis,640 c.p. e 4 legge n. 401 del 1989 . Il provvedimento, in particolare precisa: «L’odierno presente costituisce l’originario proc. di cui è s tralcio il più corposoproc. pen. n. 1021/2020 R.G.N.R. (e N. 892/2020 R.G.GIP), denominato “Apate” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri». E aggiunge in immediata consecuzione: «Per la maggior parte delle posizioni è stata esercitata azione penale,mentre restano da valutare , in questa sede, le posizioni d e i soggetti nei confrontidei quali non emergono elementi per l'utile esercizio dell'azione penale » . Per chiarezza, va precisa to che, per quanto risulta dall’intestazione della sentenza emessa in prim o grado nel presente procedimento dal Tribunale di Catania,ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 12 maggio 2022, il presenteprocedimento recava il n. 1021/20 R.G.N.R. e il n. 892/20 R.G. G.I.P. 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi legittimamentevalutabili, può concludersi che le intercettazioni di cui si discute sonoutilizzabiliai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede , in quanto deve ritenersiche le stesse sono state disposte nel “medesimo procedimento”. Sièdetto al § 2.1.4 che si è nell’ambito del “medesimo procedimento” quando ilreato per il quale si procede, sebbene non enunci ato nel decret o di autorizzazione delleintercettazioni, si riferisc e ad un fatto storico il cui “nucleo centrale” coincide con– o è incluso in – quello posto a fondamento del precisato provvedimento . Ora,nella vicenda in esame, il reato di associazione per delinquere finalizzato acommettere una serie indeterminata di d elitti, in particolare relativi all’esercizio abusivodi giochi e scommesse , ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di capo epromotore, ha ad oggetto un fatto storico il cui “nucleo centrale” è incluso in quellodescritto a fondamento della contestazi one di cui agli artt. 110 e 416 - bis cod.pen., per la quale sono state autorizzate le intercettazioni. Invero,la condotta indica ta a base dell’imputazione di cui agli artt. 110 e 416 - biscod. pen ., ed ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], riguarda proprio l’esercizio della suaattività imprenditoriale nel settore dei giochi e delle scommesse; e, nei decreti autorizzatividelle intercettazioni, si rappresenta che questa attività ha ad oggetto nonsolo il n oleggio di slot machines , ma anche, e specificamente, la gestione di siti internet per la raccolta di scommesse, esercitata in modo organizzato ed avvalendosidi più collaboratori , tra cui [OSCURATO:PERSONA], poi ritenu to partecipe dell’associazioneper del inquere oggetto del presente giudizio . Inparticolare, come più analiticamente evidenzi ato nel § 2.2.1, nel decreto autorizzativo di urgenza del P.M. si espone che : a) il collaboratore di giustizia Lanzafame indica Padovani come proprietario del sito “ spo rt and games ”, e riferisce di essere stato agente della società gerente tale sito «attraverso il Padovani»,di essere stato contattato per conto di Padovani da tale Felix «stretto collaboratore»dell’attuale ricorrente proprio «nel settore delle scommesse » , e di aver appreso da Padovani della partecipazione dello stesso in una società che gestivaun sito scommesse “.com” ; b) il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fornisce notiziadi un acco rdo tra Padovani e tale Burgio per la gestione in Gela «anche per alcunisiti sportivi che erano in dotazione o che li gestiva il signor Padovani» ; c) le banchedati in possesso delle forze di polizia documentano rapporti consolidati nel tempotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , anche specificamente relativi a reaticonnessi al gioco d’azzardo; d) pedinamenti effettuati nel maggio 2018 hanno confermatoil rapporto di collaborazione tra Padovani e Turiano, pure allo specifico finedi recarsi presso più centri di gestione di scommesse. Inoltre,nel decreto di convali da del G.i.p. , pur motivato in modo sintetico, si richiama espressamente e specificamente come rilevante proprio il rapporto intercorrentetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Leosservazioni che precedono sono risolutive ai fini del giudizio affermativo dell’utilizzabilità delle intercettazioni nel presente giudizio, atteso che questa conclusione,nella specie, dipende dalla nozione di “medesimo procedimento”, e che tale nozione, come precedentemente rilevato nel § 2.1.4., in linea con le indicazionidi Sez. U, Cavallo, cit., si qualifica per il suo contenuto “sostanziale”, e nonper profili formali connessi alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Aogni modo, per completezza, si può rilevare che , dal la documentazione allegatadalla difesa al ricorso , per come sintetizzato in precedenza al § 2.2.2, risultacome il procedimento penale da cui è derivato il presente giudizio sia uno «stralcio»effettuato nel 2020 dal procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni,successivamente all’effettuazione di queste. Sicché, anche da un punto di vista formale, le intercettazioni di cui si discute, possono ritenersi effettuatenel “medesimo procedimento”. 3.Prive di specificità sono le censure esposte nel secondo motivo, comuni a tuttii ricorrenti, le quali contestano la ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni intercettate con riguardo al reato di esercizio abus ivo di giochi e scommesse, deducendoche per questo reato, in ragione dei limiti edittali all’epoca vigenti, le intercettazioninon erano ammissibili, e , quindi , non possono essere impiegate, comeprecisato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Caval lo, cit. 3.1.Deve premettersi, per chiarezza, che, ad avviso del Collegio, la sentenza “Cavallo”ha fissato , con estrema decisione, e puntuale motivazione, il principio dell’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per l’accertamento dei reati che, quand’anche connessi, non rientranonel catalogo di quelli previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. Invero,che la sentenza “Cavallo” abbia inteso enunciare il principio appena indicato si evince, in particolare , da qu anto espressamente afferm ato dalla medesimapronuncia diffusamente, ma , in particolare, nel § 8. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni idonee ad investire nuovamente le Sezioni Unitein materia, come sarebbe altrimenti doveroso ex art. 618, comma 1 - bis , cod.proc. pen . 3.2.Tuttavia, nella specie, viene in rilievo il diverso principio secondo cui , nel giudiziodi legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte leprove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base aprove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (così,per tutte, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01 , nonché Sez.6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007 – 01). Invero, la sentenza impugnata a pag. 45 osserva: « nel merito dell’imputazioneex art. 4 commi 1 e 4 - bis , legge n. 401/1989 di cui al capo 2, le parti appellanti omettono comple tamente di confrontarsi con il rimanente materiale probatorio che, a prescindere dagli esiti captativi, ha offerto piena evidenza della sussistenza dei reati in materia di scommesse, rispetto ai quali rilevanoin via preponderante gli esiti dell’attività d i osservazione della P.G., che haverificato direttamente la raccolta di scommesse illegali nelle diverse agenzie riconducibilial sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]». Precisa, poi, che gli atti diappello o si sono limitati a chiedere l’assoluzione per l’imputazione di cui al capo 2esclusivamente sul rilievo della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni o hannochiesto la derubricazione del delitto di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 nella contravvenzione prevista dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma1, della medesima legge, «senza – anche in questo caso – mettere in dubbiola sussistenza dell’attività di illecita raccolta di scommesse contestata agli imputati; e rileva che, proprio per ta le ragione , è possibile «farsi richiamo dell’ampia motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui dette risultanzeprobatorie risultano riportate». Attesoil d ifetto di specificità degli atti di appello sul punto , il rinvio effettuato dallasentenza impugnata a quella di primo grado per l’analitica indicazione delle risultanzedelle attività di indagine diverse da quelle costituite dalle intercettazioni è incensurabile. Invero, l’assenza di contestazioni specifiche sulla validità, sull’attendibilità e sulla concludenza delle risultanze istruttorie addotte a fondamentodella sentenza di primo grado esonera il giudice di appello dal dovere diprocedere ad analitica motivazione in ordine alle stesse (cfr., in questo senso, trale altre, Sez. 6, n . 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 01,e Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435 – 01). Di conseguenza, la conclusione della sentenza impugnata, laddove ha confermatoil giudizio di colpevolezza degli attuali ricorrenti per il reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 ritenendo sufficienteil materiale istruttorio diverso dagli esiti delle intercettazioni, non può esseregiudicata viziata perché non ha fornito specif ic he indicazion i in ordine allo stesso:questa indicazione non era richiesta dagli atti di appello. E, quindi, pur espungendodal materiale istruttorio utilizzabile i risultati delle intercettazioni, le proveulteriori restano di per sé idonee e sufficienti a giustificare la medesima soluzioneadottata dalla Corte d’appello. 4.In parte in fondate e in parte diverse da quelle consentite sono le censure formulate nel terzo motivo, comuni a tutti i ricorrenti, le quali contestano la ritenutasussistenza del delitto di associazione per delinquere, deducendo che gli imputatisono risultati dediti ad un solo reato, che il profilo organizzativ o è proprio già del reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989, e che mancanoelementi da cui desumere una ripartizione degli utili tra i pretesi sodali . 4.1.Infondate sono le censure a ttinent i alla incompatibilità della fattispecie d i associazioneper delinquere con la finalizzazione dell’attività illecita ad un solo reato,le quali de bbono essere esaminat e sotto un duplice profilo. Perun verso , deve affermarsi che l’unicità della tipologia dei reati oggetto del programma criminoso n on preclude la configurabilità della fattispecie di associazioneper delinquere. Invero, il dato letterale dell’art. 416 cod. pen. non risulta ostativo alla configurabilitàdel reato da esso previsto quando i reati oggetto del programma criminososiano del medesimo tipo : la disposizione appena citata richiede soltanto chetre o più persone si associno allo scopo di commettere «più delitti», senza peròesigere che gli stessi debbano essere di diverse tipologie. E in questo senso si è esplicitamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisatoche l’indeterminatezza del programma criminoso non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reatidi un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizionedi legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico - penalisticadei fatti programmati (così Sez. 6, n . 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642 - 01, ma anche, in motivazione, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio,Rv. 255359 – 01). Puòaggiungersi che u na indiretta conferma di questa conclusione può essere desuntaanche dall a disciplina di cui all ’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 . Secondo questadisposizione, il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacente si configura quando il sodalizio è costituito al fine di «commetterepiù delitti tra quelli previsti dall’ar t. 70, commi 4, 6 e 10 […], ovvero dall’articolo73 […]» . Ora, l e locuzioni impiegate dal legislatore («tra quelli […] ovvero») sono chiaramente indicative della configurabilità della fattispecie associativaanche quando il programma criminoso abbia ad ogg etto delitti previsti dallamedesima disposizione incriminatrice . Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi che il delitto di partecipazione ad associazioneper delinquere non può ritenersi escluso quando lo stesso sia ritenuto oggettodi un medesimo disegno criminoso con i reati fine. Costituisceinfatti affermazione cos tante in giurisprudenza quella secondo cui èipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinqueree i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questiultimi siano stati programmati al momen to in cui il partecipe si determina afare ingresso nel sodalizio (cfr. per tutte: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984 – 01; Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100– 01; Sez. 1, 2225 del 19/093/1992, Vollaro, Rv. 19248 4 – 01). 4.2.Manifestamente infondate sono le censure con cerne nti la incompatibilità dellafattispecie di associazione per delinquere con il reato di cui all’art. 4, commi 1e 4 - bis , legge n. 401 del 1989. Può agevolmente rilevarsi, infatti , in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale,che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinqueree quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quantoquest'ultimo, non necessitando di una stabile struttur a e predisposizione diuomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralitàdi soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (cfr., trale tante, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03; S ez. 2, n. 29332 del 10/04/2019, Caniglia, Rv. 276781 – 01; Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005,Ballacchino, Rv. 232505 – 01 ). 4.3.Prive di specificità sono le censure che affermano la non configurabilità del reato di associazione per delinquere per l’insussistenza di elementi da cui desumereuna ripartizione degli utili tra i pretesi sodali. Potrebbe essere sufficiente evidenziare che, come già affermato in giurisprudenza,è configurabile la partecipazione a d una associazione a delinquere anchenel caso in cui l'associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati - fine vengano a perfezionamento, essendo questo il momento tipico della ripartizionedei proventi illeciti (così Sez. 2, n. 49523 del 29/11 /2019, Franconetti, Rv. 278243 – 01). Ovvero che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di associazione per delinquere, non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale, o quanto meno proporzionale, division e degli utili conseguitidall' organizzazione, giacché ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione,in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti (vds.Sez. 1, n. 7063 del 05/05/1995, Correnti, Rv. 201907 – 01). Ma, nel caso in esame, la sentenza impugnata evidenzia con chiarezza l’esistenzadi una struttura associativa finalizzata alla comm i ssi o ne di un numero indeterminatodi delitti concernenti l’esercizio abusivo di giochi e scommesse, e la partecipazionedi tutti i s oda li , sia pure in maniera diversificata, alla percezione deiguadagni illecitamente conseguiti. LaCorte d’appello illustra, infatti, con precisione, modalità di funzionamento , organigrammadel sodalizio , e ripartizione dei proventi tra i sodali . Inparticolare, per quanto attiene al funzionamento del gruppo illecito, la sentenzaimpugnata rappresenta ch e l’organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] raccoglieva illegalmente scommesse attraverso una rete di punti - gioco, punti vendita ricarica (c.d. P.V.R.) e centri di trasmissione dati (C.E.D. o C.D.T.) , operativinelle province di Catania, Messina, Siracu sa, Enna e Agrigento . Precisa che: a) i punti - gioco erano strutture del tutto occulte, le quali raccoglievano le sommedai giocatori in contanti o con assegni, e le facevano confluire su sistemi digestione e raccolta on line di bookmakers privi di qualunq ue autorizzazione in Italia; b) i c.d. P.V.R., collegati al concessionario “Gad E - Play 24 Ltd. ” , raccoglievanole somme non on line , ma direttamente (in contanti o assegni), e le facevanoconfluire o su siti gestiti da provider privi di concessioni in Italia o sul sitodella “Gad E - Play 24 Ltd.”, effettuando però, in ogni caso, mediante l’incasso “fisico”dellesomme, un’attività di i ntermediazione vietata; c) i c.d. C.E.D. o C.T.D. facevanoapparente riferimento ad un non individuato provider comunitario, ma, difatto, operavano una raccolta “fisica” delle giocate, poi convogliate su sistemi digestione e raccolta on line di bookmaker s privi di qualunque autorizzazione in Italia.Aggiunge che : 1) i c.d. “P.V.R.” e i c.d. “C.E.D.” o “C.T.D.” occultavano l’accessoa siti c.d. “.com”, i quali erano sottratti alla imposizione fiscale, e, quindi, assicuravanomaggiori margini di profitto ; 2 ) il trasferimento del denaro raccolto, anchepresso i c.d. “C.E.D.” e “C.T.D.”, avveniva tramite consegna ad incaricati di AntonioPadovani, i quali trasferivano le somme, sempre in contanti o assegni ai bookmakers, mentre il conto cassa si limitava ad un a mera registrazione informatica,attraversoi c.d. “fidi”, riferiti però ai punti commerciali e non ai clienti, conconseguente anonimizzazione delle scommesse ; 3) l’apparente effettuazione dellegiocate on line , e quindi l’apparenza di un rapporto dirett o tra giocatore e bookmakers, faceva figurare i rapporti contrattuali come rapporti conclusi all’estero,sul sito dei bookmakers , con conseguente applicazione della normativa fiscaledel paese di questi ultimi ed esclusione del prelievo tributario italiano . Perquanto concerne l’organigramma del sodalizio, e la ripartizione dei compiti trai sodali, la sentenza impugnata espone che: 1) [OSCURATO:PERSONA] costituiva il vertice della “rete” che gestiva i giochi e le scommesse illecite; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasmettevano le informazioni a titolari delle diverse agenzie e punti gioc o della “rete”, e riscuotevano gli incassi di queste strutture sul territorio; 3) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] curavano la gestionetecnica dei rapporti tra piattaforme on line e agenzie, nonché dei flussi di denaroin entrata ed in uscita, opera ndo dall’ufficio costituente la base logistica dell’organizzazione di [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA] si occupava, unitamente a Turiano e a Felis, del pagamento delle scommesse vincenti, interessandosi in particolare di alcune delle agenzie della re te; 5) [OSCURATO:PERSONA] le questioni amministrative di interesse del gruppo; 6) [OSCURATO:PERSONA] gestiva l’agenzia denominata “Borgo”, nonché per conto di Antonio di Padovani,le agenzie denominate “Barriera” e “ Cannizzaro”. Quantoalla ripar tizione dei guadagni e delle spese, la sentenza impugnata puntualizza:«Ciascuno dei componenti la citata rete commerciale vantava dei profittiin percentuale sul totale del giocato al netto del pagato sulle scommesse vincenti;gli incassi, prima di essere trasferiti al bookmaker , venivano decurtati sia delle vincite p a g ate ai giocatori, sia delle provvigioni spettanti a ciascuno dei componentila citata rete commerciale. Talvolta, il P adovani nella qualità di master doveva“bancare”, anticipando per conto del bookmaker una quota parte delle scommessevincenti». Percompletezza, può aggiungersi che la Corte d’appello , con riferimento alla «pienaconsapevolezza» dell’illiceità delle condotte realizzate da parte di ciascuno degliattuali ricorrenti, osserva come tutti costoro: a) « ponevano ampia attenzione aparlare di certi argomenti per telefono, scambiandosi informazioni su attività di controlliin corso e prediligendo l'utilizzo di applicazioni come “ Telegram ” e “ Skype ” ritenute più sicure per eludere possibili attività capt at ive »; b) concorrevano «fattivamenteall’illecita raccolta fisica e anonima delle poste di gioco», agendo quindiin diretta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 legge n. 401 del 1989. Di c onseguenza, le censure proposte dai ricorrenti, secondo cui non vi sarebberoelementi da cui desumere una ripartizione degli utili tra i pretesi sodali, sono meramente assertive, perché non si confrontano in alcun modo con le puntualiindicazioni della sen tenza impugnata sia in ordine a tale profilo , sia, più ingenerale, con l’articolato discorso argomentativo posto a base dell’affermazione diresponsabilità nei confronti degli stessi per il reato di cui all’art. 416 cod. pen . 5.I nfondate sono le censure esposte nel quarto motivo, comuni a tutti i ricorrenti,le quali contestano la ritenuta sussistenza del delitto di esercizio abusivo digiochi e scommesse di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989 , deducendoche, in realtà, sarebbe configu rabile la contravvenzione di cui all’art. 4,comma 1, ultimo periodo, legge n. 401 del 1989, in quanto i sodali gestivano agenzielegali e giochi autorizzati dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, solo facendoricorso a modalità e tecniche diverse da qu elle previste dalla legge . 5.1.Secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza, integra il delittodi cui all'art. 4, comma 4 - bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non lacontravvenzione di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata, l'esercizio abusivo, mediantecollegamento a siti internet di bookmakers esteri, di attività organizzata finalizzataall'accettazione, alla rac colta o al favoreggiamento dell'accettazione per viatelematica di scommesse relative a giuochi istituiti o disciplinati dall'Agenzia delledogane e dei monopoli (così Sez. 3, n. 45541 del 26/10/2022, Ingrassia, Rv. 283834– 01, e Sez. 3, n. 26757 del 05/0 5/2010, Landolina, Rv. 248061 – 01) . Queste decisioni, in particolare, hanno condivisibilmente precisato che la contravvenzionedi cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo, l. n. 401 del 1989 si riferisce a fattispecie del tutto eterogenee rispetto a quella integrata da una condottadi intermediazione in assenza di concessione o di autorizzazione. Inoltre,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, integra condotta di intermediazione,costituente delitto a norma dell’art. 4 l. n. 401 del 1989, anche quelladel gestore di un centro scommesse affiliato a un bookmaker comunitario chemette a disposizione dei clienti il proprio conto - giochi, consentendo la giocata senzafar risultare c hi l'abbia realmente effettuata, perché , in tal modo, si realizza un'illegittimaattività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 01, nonché Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019,Ferrara, Rv. 275703 – 01). 5.2.La sentenza i mpugnata offre una puntuale descrizione delle modalità operativeattraverso le quali il sodalizio provvedeva all’esercizio dei giochi e delle scommesse(cfr. anche quanto indicato in precedenza nel § 4.3). LaCorte d’appello, in particolare, rappresenta che le giocate ritenute illecite sonostate effettuate verso bookmakers stranieri, i quali utilizzavano siti “.com” ederano privi di qualunque concessione in Italia, e si sono caratterizzate per la raccolta“fisica” o “da banco” del denaro, ossia mediante contanti o assegni, e non peril tramite di “conti gioco” riferiti ai singoli giocatori. LaCorte d’appello, inoltre, evidenzia che : a) le giocate sono state raccolte non solo nei c.d. “C.T.D.”, ma anche pre sso agenzie prive della necessaria autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria ; b) l’attività di intermediazione “fisica”avrebbe richiesto in ogni caso, per essere legittimamente svolta, il rilascio diapposita autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all’intermediario; c) la canalizzazionedelle scommesse sui siti “.com” avveniva in modo occulto, con un sistemaperciò definito dagli esperti del settore come total black . 5.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ritengonosussistente il delitto di cui all’art. 4, commi 1 e 4 - bis , legge n. 401 del 1989,sono immuni da vizi. Invero,secondo quanto accertato dai Giudici di merito, i l sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato la raccolta “fisica” del denaro da gioc are su piattaforme gestite da bookmakers stranieri e non ha riversato le somme così ricevute su “conti gioco” riferiti ai singoli giocatori, e, così operando, ha reso anonimele “puntate” di costoro. In altri termini , il gruppo criminale , anche quando siè avvals o delle stru tture autorizzate (“C.T.D., “C.E.D.”, “P.V.R.”) , ha comunque messoa disposizione dei clienti i propri cont i - giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'a vesse realmente effettuata, così realizza ndo un'illegittima attivitàdi intermediazione e raccolta diretta delle scommesse e non un servizio transfrontaliero"puro" per conto dell'operatore straniero . 6.In parte infondate, o manifestamente infondate, ma in parte fondate sono lecensure enunciate nel quinto motiv o, formulate dal solo [OSCURATO:PERSONA], le qualicontestano la ritenuta sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori, deducendo l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, la mancata indicazionedi elementi da cui desumere la pro venienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisito asseritamente fittizio de i ben i oggetto del reato, e l’intervenutaestinzione per prescrizione del reato. 6.1. Infondat e sono le censure che contesta no l’utilizzabilità delle conversazioni interce ttate, deducendo l’insussistenza di un rapporto di connessionetra il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. e quello di cui agli artt. 110 e416-bis cod. pen., posto a base dell’autorizzazione delle attività di captazione. Si è rilevato in precedenza, i n particolare nei §§ 2.1.4 e 2.3, che si è nell’ambitodel “medesimo procedimento” quando il reato per il quale si procede, sebbene non enunciato nel decreto di autorizzazione delle intercettazioni, si riferiscead un fatto storico il cui “nucleo centrale” coincide con – o è incluso in – quelloposto a fondamento del precisato provvedimento. Diconseguenza, anche per questo reato, pur non formalmente enunciato nel decretodi autorizzazione delle intercettazioni, l’autorizzazione ad effettuare le intercettazionideve ritenersi disposta ab origine . Nediscende, ulteriormente, che si resta sempre nell’ambito del medesimo procedimentoanche quando si tratti di reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelliin r elazione ai quali l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni deve ritenersidisposta ab origine . Questa conclusione costituisce infatti applicazione del principio enunciato dalleSezioni Unite, e già richiam ato in precedenza al § 2.1.1, in forza de l quale «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazionidi c onversaz ioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamentodi delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento a i risultat i relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta,sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall a legge» (così Sez.U, n. 51 del 2020, Cavallo, cit., in motivazione, § 12). E, nella specie, il delitto di trasferimento fraudolento di valori giudicato accertatodalla Corte d’appello risul ta connesso ex art. 12 cod. proc. pen. a quello diassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di esercizio abusivo di gioco o di scommessa. Il reato di cui all’art. 512 - bis cod. pen. in questione,infatti, ha avuto ad oggetto l’int estazione di due agenzie di scommesse, nellequali il sodalizio criminale realizzava le su e attività illecite, ed è stato quindi funzionale al perseguimento del programma criminoso. Inoltre, il medesimo delitto, proprio per questo suo concreto atteggiarsi, è stato espressamente ritenutodai Giudici di merito legato da un rapporto di continuazione con quello di cuiall’art. 416 cod. pen., ossia esattamente un rapporto di connessione rilevante exart. 12 cod. proc. pen. 6.2.Manifestamente infondate sono le censure che contestano la mancata indicazionedi elementi da cui desumere la riconducibilità a d [OSCURATO:PERSONA] dellerisorse economiche impiegate per l’acquisito de i ben i oggetto del reato. 6.2.1.Secondo un principi o ampiamente consolidato , il reato di trasferimento fraudolento di valori, essend o a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece,un trasferimento , di fatto , di beni o di valori al fittizio intestatario (cfr., tra letante, Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 – 03, e Sez.2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531 – 01). 6.2.2.Nellaspecie, la sentenza impugnata indica specificamente , richiamando irisultati delle intercettazioni effettuate, perché deve ritenersi che Padovani abbia gestito in proprio le due agenzie di cui alle imputazioni 3 e 4, dapprima intestandole a [OSCURATO:PERSONA], moglie del sodale [OSCURATO:PERSONA], dal 9 dicembre2015 al 5 settembre 2018, e, poi, da questa data, trasferendole alla sua dipendenteSonia Grancagnuolo. Inparticolare, la Corte d’appello rappresenta che, nel periodo in cui le due agenzierisultavano intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si fac eva carico della loro gestione , posto che il medesimo s ostene va direttamente anche i l pagamentodelle bollette dell’energia elettrica concernenti i locali (cita in proposito laconversazione n. 33 del 12 giugno 2018 ), e chiedeva, inoltre, di non essere mai nominatoin relazione a tali agenzie (cita in proposito la conversazione n. 1392 del 3agosto 2018). LaCorte d’appello, poi, segnala che [OSCURATO:PERSONA], dopo la denuncia a caricodi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, siè occupato attivamente di far traferire le due agenzie a [OSCURATO:PERSONA], persona incensurata , impartendo tutte le direttive necessarie sia a [OSCURATO:PERSONA],sia a [OSCURATO:PERSONA] , per la diversa intesta zion e dei contratt i di affitto , perl’apertura di un nuovo conto corrente , e per la stipulazione degli atti notarili di cessionedi azienda, nonché per il pagamento delle relative spese e dei canoni di locazione(cita in proposito le conversazioni n. 1742 del 24 agosto 2018, n. 1776 del27 agosto 2018, n. 1810 del 28 agosto 201 8, n. 1890 del 3 settembre 2018, n.2320 del 28 settembre 2018 , n. 2409 del 4 ottobre 2018, n. 2418 del 4 ottobre 2018,n. 254 del 10 ottobre 2018 , e n. 3311 del 5 novembre 2018 ) . Ancora,il Giudice di secondo grado evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] fosse unasemplice dipendente di [OSCURATO:PERSONA], la quale eseguiva puntualmente tutte le disposizioni da questi impartite, chiamava il medesimo «capo», e lo informavaanche dei costi più minuti da sostenere, ad esempio anche per 200,00 euro(cita in proposito le conversazioni n. 2203 del 20 agosto 2018 e n. 3312 del 5novembre 2018). Nonva trascurato, infine, che la sentenza impugnata ha indicato quale fosse l’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di non risultare ufficialmen t e come titolare delle dueagenzie, specificando che detto imputati era stato sottoposto dal Tribunale di Caltanissettaalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata ditre anni in data 4 giugno 2014, ed era stato imputato in numerosi procedimenti ancheper il delitt o di cui all’art. 416 - bis cod. pen. 6.2.3. Sulla base del principio richiamato e dei fatti indicati dalla Corte d’appello, deve ritenersi correttamente motivata l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito fittiziamente a terzi la titolarità d elle agenzie di scommessedi cui ai capi di imputazione 3 e 4, al fine di eludere le disposizioni di leggein materia di misure di prevenzione patrimoniali . Invero,risultano incensurabil i , perché fondate su precisi elementi istruttori, valutati sulla base di accettabili massime di esperienza, l e affermazion i concernenti:a)la piena disponibilità delle due agenzie di cui ai capi di imputazione 3 e 4 da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi assun to tutte le iniziative relativealla gestione delle stesse, ed essendo dirett amente coinvolto anche nelle spese più minute in ordine alle medesime ; b) i l ruolo di mero prestanome di MelindaGravino, e poi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle due precisate ag enzie; c)il personale intervento di [OSCURATO:PERSONA] nel disporre, e nel curare anche nei particolari,il trasferimento delle due agenzie da lla formale titolarità di [OSCURATO:PERSONA] formale titolarità di [OSCURATO:PERSONA] . Ciò posto, le condotte di [OSCURATO:PERSONA], così come appena indicate, integrano esattamente un trasferimento di fatto di beni o di valori al fittizio intestatario,ossia un comportamento idoneo a configurare il reato di cui all’art. 512-biscod. pen. 6.3.In parte fondate, inv ece, sono le censure che deducono l’estinzione per prescrizionedel reato di trasferimento fraudolento di valori, come ritenuto dalla sentenzaimpugnata, ossia attraverso l’unificazione delle condotte di intestazione fittiziadel 5 settembre 2015 e del 5 s ettembre 2018. 6.3.1.Secondo numerose decisioni , il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualorala condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momentoin cui viene realizzata l'ultima di esse (così, tra le tante, Sez. 2, n. 38053 del05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 – 01, e Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino,Rv. 251192 – 01). Ad avviso del Collegio, però, il principio appena indicato trova un limite quandotra le diverse attribuzioni fittizie vi è una significativa cesura temporale, sì chele stesse non possono ritenersi unificate da un’unica risoluzione criminosa, e, quindi,non è possibile ritenere sussistente un’unic a condotta , integrante un unico reato. In quest a direzione, del resto risultano esprimersi altre decisioni, le quali hannoaffermato che, in tema di trasferimento fraudolento di valori, costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condottedi intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprireemascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (cfr.Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903 – 01, e Sez. 6, n. 10024del 11/12/2008, dep. 2009, Noviello, Rv. 242754 – 01). In particolare, sembrautile riportare quanto osservato da una di queste decisioni: «[…] in base aduna nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuovesocietà, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, qualora siano rivolti a crearenuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit. creando ulteriorischermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedentiintestazioni fittizie » (così Sez. 6, n. 10024 del 2009, cit.). 6.3.2. Sulla base d el principio affermato dal Collegio , risulta censurabile l’affermazionedella sentenza impugnata secondo cui le condotte contestate ne lle imputazioni 3 e 4 costituiscono un unico fatto , con conseguenze in tema di estinzionedel reato per prescrizione . Ineffetti, la distanza tra l’intestazione delle due agenzie a [OSCURATO:PERSONA] , avvenutail 5 settembre 2015, ed il trasferimento delle stesse alla formale titolarità diSonia Grancagnuolo, datato 5 settembre 2018, nonché la decisione di effettuare questotrasferimento dopo la denuncia a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse sono circostanze assolutamente significative. Dette evenienze, infatti, evidenziano una cesura temporale e ideologicatra la condotta di intestazion e delle due agenzie a [OSCURATO:PERSONA] e la condottadi trasferimento dell
Sentenza Cassazione n. 18413/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris