CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27433/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2