Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 30557/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 26 agosto 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingendo la richiesta avente ad oggetto lo stesso beneficio concesso con sentenza 3 giugno 2009 dello stesso Tribunale.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto era sopravenuta condanna per reato associativo la cui permanenza era iniziata nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza pronunciata in data 3 giugno 2009, che aveva applicato il beneficio oggetto della richiesta di revoca.

La condanna sopravvenuta, inoltre, aveva riguardato 'anche una pluralità di reati, uniti nel vincolo della continuazione, il primo dei quali era stato commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della menzionata sentenza 3 giugno 2009.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. A fronte di due condanne a pena sospesa, divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 23 luglio 2009 e 16 ottobre 2020 e di una terza condanna a pena superiore ad anni due di reclusione, l'ordinanza impugnata ha revocato solo la sospensione condizionale concessa con la seconda condanna, ma non anche quella applicata con la prima condanna, sul rilievo che la terza condanna era stata pronunciata per delitti "consumati in data successiva al quinquennio dalla pronuncia irrevocabile con la quale è stato riconosciuto il beneficio".

L'ordinanza, peraltro, precisa che la terza condanna era stata pronunciata "per i reati di cui agli artt. 74 dpr 309/90, commesso sino al 2015 e dei reati p. e p. dagli artt. 81, 110 e 73 commi 1 e 4 dpr 309/90, commessi dal 23.6.2014 al 31.7.2014".

2. L'ordinanza impugnata non ha dato applicazione ai principi affermati nell'interpretazione della norma di cui all'art. 168 cod. pen.

Quanto alla tempestività, nel quinquennio, del reato in relazione al quale è stata pronunciata la condanna revocante, si è precisato, non solo che il quinquennio decorre dalla data di irrevocabilità della condanna che ha applicato il beneficio, ma anche che, ove sia commesso reato permanente, è sufficiente che nel quinquennio risulti iniziata la consumazione: " L'aver commesso il reato permanente in un lasso compreso nel quinquennio di esperimento determina la condizione della revoca di diritto di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., anche se l'agente abbia perseverato nella condotta antigiuridica permanente oltre il quinquennio: in definitiva, l'essenziale al fine dell'integrazione delle condizioni legittimanti la revoca ex art. 168 cod. pen. è che la condotta di reato si sia manifestata anche durante il periodo corrispondente al quinquennio di esperimento" (Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, HMIDI, Rv. 280756).

Nel caso di più applicazioni della sospensione condizionale della pena e revoca del secondo beneficio, si è affermato il principio che la seconda condanna per delitto, a pena non sospesa per effetto della revoca del benefico, determina la revoca del beneficio applicato con la prima condanna (Sez. 1, n. 21300 de/ 13/07/2016,Lopalco,Rv. 270576;Sez. 1, n. 15535 del 12/ 11/2019, PETRUCCI, Rv. 278980).

3. Sotto il profilo, rilevante ai fini dell'accertamento se la terza condanna determini direttamente la revoca del beneficio concesso dalla prima condanna, il giudice dell'esecuzione, a fronte di condanna revocante pronunciata per reato permanente e per reato continuato, non ha verificato se la consumazione del reato associativo fosse iniziata nel quinquennio di esperimento né ha dato contezza della condanna inflitta per reati commessi nel medesimo quinquennio.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha valutato se la seconda condanna, che aveva inflitto pena detentiva non sospesa in ragione della disposta revoca del beneficio, costituisse titolo per la revoca della sospensione condizionale applicata con la prima condanna.

4. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.Il giudice di rinvio è tenuto ad applicare i principi affermati al superiore punto

2. P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 26 agosto 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingendo la richiesta avente ad oggetto lo stesso beneficio concesso con sentenza 3 giugno 2009 dello stesso Tribunale. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto era sopravenuta condanna per reato associativo la cui permanenza era iniziata nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza pronunciata in data 3 giugno 2009, che aveva applicato il beneficio oggetto della richiesta di revoca. La condanna sopravvenuta, inoltre, aveva riguardato 'anche una pluralità di reati, uniti nel vincolo della continuazione, il primo dei quali era stato commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della menzionata sentenza 3 giugno 2009. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. A fronte di due condanne a pena sospesa, divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 23 luglio 2009 e 16 ottobre 2020 e di una terza condanna a pena superiore ad anni due di reclusione, l'ordinanza impugnata ha revocato solo la sospensione condizionale concessa con la seconda condanna, ma non anche quella applicata con la prima condanna, sul rilievo che la terza condanna era stata pronunciata per delitti "consumati in data successiva al quinquennio dalla pronuncia irrevocabile con la quale è stato riconosciuto il beneficio". L'ordinanza, peraltro, precisa che la terza condanna era stata pronunciata "per i reati di cui agli artt. 74 dpr 309/90, commesso sino al 2015 e dei reati p. e p. dagli artt. 81, 110 e 73 commi 1 e 4 dpr 309/90, commessi dal 23.6.2014 al 31.7.2014". 2. L'ordinanza impugnata non ha dato applicazione ai principi affermati nell'interpretazione della norma di cui all'art. 168 cod. pen. Quanto alla tempestività, nel quinquennio, del reato in relazione al quale è stata pronunciata la condanna revocante, si è precisato, non solo che il quinquennio decorre dalla data di irrevocabilità della condanna che ha applicato il beneficio, ma anche che, ove sia commesso reato permanente, è sufficiente che nel quinquennio risulti iniziata la consumazione: " L'aver commesso il reato permanente in un lasso compreso nel quinquennio di esperimento determina la condizione della revoca di diritto di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., anche se l'agente abbia perseverato nella condotta antigiuridica permanente oltre il quinquennio: in definitiva, l'essenziale al fine dell'integrazione delle condizioni legittimanti la revoca ex art. 168 cod. pen. è che la condotta di reato si sia manifestata anche durante il periodo corrispondente al quinquennio di esperimento" (Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, HMIDI, Rv. 280756). Nel caso di più applicazioni della sospensione condizionale della pena e revoca del secondo beneficio, si è affermato il principio che la seconda condanna per delitto, a pena non sospesa per effetto della revoca del benefico, determina la revoca del beneficio applicato con la prima condanna (Sez. 1, n. 21300 de/ 13/07/2016,Lopalco,Rv. 270576;Sez. 1, n. 15535 del 12/ 11/2019, PETRUCCI, Rv. 278980). 3. Sotto il profilo, rilevante ai fini dell'accertamento se la terza condanna determini direttamente la revoca del beneficio concesso dalla prima condanna, il giudice dell'esecuzione, a fronte di condanna revocante pronunciata per reato permanente e per reato continuato, non ha verificato se la consumazione del reato associativo fosse iniziata nel quinquennio di esperimento né ha dato contezza della condanna inflitta per reati commessi nel medesimo quinquennio. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha valutato se la seconda condanna, che aveva inflitto pena detentiva non sospesa in ragione della disposta revoca del beneficio, costituisse titolo per la revoca della sospensione condizionale applicata con la prima condanna. 4. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.Il giudice di rinvio è tenuto ad applicare i principi affermati al superiore punto 2. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d