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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09537/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19456-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia- Ricorrente e resistente incidentale [OSCURATO:PERSONA] Ivana, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cola di Rienzo, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), dal quale è rappresentata e difesa- Controricorrente e ricorrente incidentale NONCHE' CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 89/01/2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria e depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 19456/2015 Consit re rel.

Federici 2 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 89/01/2015, depositata il 2.02.2015 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'intimazione di pagamento e la cartella presupposta.

Ha rappresentato che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia la contribuente aveva lamentato l'omessa notificazione della cartella e denunciato le irregolarità dell'intimazione di pagamento, con specifico riferimento al contenuto del medesimo atto, alla sua sottoscrizione, al calcolo degli interessi.

Con sentenza n. 239/02/2013 il giudice provinciale aveva accolto il ricorso.

L'appello di Equitalia era stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

La commissione regionale ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento, a mezzo del servizio postale, non fosse conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, necessitando al contrario la notifica da parte degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario.

Ha rigettato peraltro la domanda riconvenzionale spiegata dalla contribuente in ordine alla regolamentazione delle spese di causa all'esito, pur favorevole, del giudizio di primo grado, confermandone la compensazione.

La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito la contribuente con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle entrate, che dal primo grado ha chiesto che fosse riconosciuta la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio, ha depositato un irrituale "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Nell'Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata decisa.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che: Con il primo motivo Equitalia si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla notifica della cartella, dichiarata inesistente dal giudice regionale; RGN 19456/2015 Consi e rel Federici con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111, comma 6, Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione omessa con riguardo all'intimazione di pagamento.

Esaminando il primo motivo, esso è fondato.

Affrontando la questione, già pervenuta all'attenzione del giudice di legittimità in numerose altre occasioni, questa Corte ha ripetutamente affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561).

Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, 2018).

L'orientamento interpretativo è condiviso da questo Collegio, che intende darne continuità, sicché nel caso di specie la notifica della cartella si è validamente compiuta e il motivo di ricorso va pertanto accolto.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e la sentenza va cassata.

Deve invece dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale della contribuente.

Con esso la Regoli ha denunciato: con il primo motivo l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. cív., in merito all'erroneità delle forme di notificazione dell'atto impugnato; RGN 19456/2015 Consi rel.,Federici con il secondo motivo la violazione dell'art. 7 della

I. 26 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla mancata allegazione all'atto d'intimazione della copia della cartella di pagamento, costituente l'atto presupposto; con il terzo motivo la violazione degli artt. 480, ult. comma, e 125, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla omessa indicazione e sottoscrizione dell'atto notificato da parte del soggetto che ha emesso l'atto notificato; con il quarto motivo la violazione degli artt. 2934 e 2948 cod. civ., dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla prescrizione della pretesa erariale e al calcolo illegittimo degli interessi di mora.

Come specificato dalla medesima ricorrente incidentale, si tratta delle ragioni esposte nel ricorso e nelle difese già proposte nei gradi di merito, mai trattate in sede d'appello perché assorbite dal riconoscimento del vizio di notifica degli atti impositivi, che pertanto non possono trovare ingresso in questa sede, ma che, cassata la sentenza, saranno esaminati dal giudice del rinvio.

Il processo va dunque rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che in diversa composizione, oltre a provvedere a liquidare le spese di legittimità, dovrà riesaminare i motivi d'appello tenendo conto dei principi affermati nel presente giudizio. 02_,sat_ Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, cui demanda, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19456-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al v.le [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia- Ricorrente e resistente incidentale [OSCURATO:PERSONA] Ivana, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cola di Rienzo, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), dal quale è rappresentata e difesa- Controricorrente e ricorrente incidentale NONCHE' CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 89/01/2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria e depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 19456/2015 Consit re rel. Federici 2 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 89/01/2015, depositata il 2.02.2015 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'intimazione di pagamento e la cartella presupposta. Ha rappresentato che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia la contribuente aveva lamentato l'omessa notificazione della cartella e denunciato le irregolarità dell'intimazione di pagamento, con specifico riferimento al contenuto del medesimo atto, alla sua sottoscrizione, al calcolo degli interessi. Con sentenza n. 239/02/2013 il giudice provinciale aveva accolto il ricorso. L'appello di Equitalia era stato rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte. La commissione regionale ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento, a mezzo del servizio postale, non fosse conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, necessitando al contrario la notifica da parte degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario. Ha rigettato peraltro la domanda riconvenzionale spiegata dalla contribuente in ordine alla regolamentazione delle spese di causa all'esito, pur favorevole, del giudizio di primo grado, confermandone la compensazione. La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito la contribuente con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle entrate, che dal primo grado ha chiesto che fosse riconosciuta la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio, ha depositato un irrituale "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Nell'Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata decisa. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Con il primo motivo Equitalia si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla notifica della cartella, dichiarata inesistente dal giudice regionale; RGN 19456/2015 Consi e rel Federici con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 n. 4, cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111, comma 6, Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione omessa con riguardo all'intimazione di pagamento. Esaminando il primo motivo, esso è fondato. Affrontando la questione, già pervenuta all'attenzione del giudice di legittimità in numerose altre occasioni, questa Corte ha ripetutamente affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561). Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, 2018). L'orientamento interpretativo è condiviso da questo Collegio, che intende darne continuità, sicché nel caso di specie la notifica della cartella si è validamente compiuta e il motivo di ricorso va pertanto accolto. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e la sentenza va cassata. Deve invece dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale della contribuente. Con esso la Regoli ha denunciato: con il primo motivo l'inesistenza dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. cív., in merito all'erroneità delle forme di notificazione dell'atto impugnato; RGN 19456/2015 Consi rel.,Federici con il secondo motivo la violazione dell'art. 7 della I. 26 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla mancata allegazione all'atto d'intimazione della copia della cartella di pagamento, costituente l'atto presupposto; con il terzo motivo la violazione degli artt. 480, ult. comma, e 125, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla omessa indicazione e sottoscrizione dell'atto notificato da parte del soggetto che ha emesso l'atto notificato; con il quarto motivo la violazione degli artt. 2934 e 2948 cod. civ., dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla prescrizione della pretesa erariale e al calcolo illegittimo degli interessi di mora. Come specificato dalla medesima ricorrente incidentale, si tratta delle ragioni esposte nel ricorso e nelle difese già proposte nei gradi di merito, mai trattate in sede d'appello perché assorbite dal riconoscimento del vizio di notifica degli atti impositivi, che pertanto non possono trovare ingresso in questa sede, ma che, cassata la sentenza, saranno esaminati dal giudice del rinvio. Il processo va dunque rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che in diversa composizione, oltre a provvedere a liquidare le spese di legittimità, dovrà riesaminare i motivi d'appello tenendo conto dei principi affermati nel presente giudizio. 02_,sat_ Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, cui demanda, in diversa composi
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