CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F"OSCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura':ore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt.591 e 592 cod. proc. pen., l' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 2 dicembre 2020, con la quale — previa esclusione della contestata recidiva - era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai reati ascrittigli (artt.81, cpv., cod. pen. e 75 digs. 159/2011) perché estinti per prescrizione. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame del Caponi osservando che egli non aveva rinunciato alla prescrizione e non aveva dedotto specifici elementi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto e la commissione dello stesso da parte sua affinché potesse essere pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma secondo, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt.125, comma 3, 129, 420-bis, 420-quater, 568, comma 4. 591, 601 e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale di Latina aveva emesso sentenza ex art.129 cod. proc. pen. nonostante avesse a disposizione tutti gli elementi per pervenire ad una sentenza di assoluzione considerato che la sua risottoposizione alla misura di prevenzione era stata disposta - dopo un periodo di detenzione di circa quattro anni - senza una nuova valutazione della sua pericolosità sociale. Inoltre, avendo eletto domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], vi era la inconsapevolezza dell'imputato circa la sussistenza del procedimento di primo grado; egli poi lamenta la mancata notifica a mani proprie della udienza di appello ai sensi dell'art.601 cod. proc. pen., cosicché non aveva avuto la possibilità di rinunciare alla prescrizione. Il ricorrente aggiunge che con l'impugnazione, oltre ad avere richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezione Unite di questa Corte con la nota sentenza Marillo, aveva dedotto che non era configurabile il reato contestatogli, adempiendo in tal modo l'obbligo di indicare specifici motivi a conferma della insussistenza del fatto.3. Infine, alla udienza di discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve anzitutto rilevarsi che il ricorrente non censura il fatto che la Corte di appello di Roma abbia utilizzato, per decidere il suo gravame, la forma dell'ordinanza; ciò posto, il ricorso è fondato. 2. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocun, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento». 2.1. Inoltre, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 3:1./01/2019, Rv. 275219 - 01). 2.2. Deve poi ricordarsi che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952 - 01). 3. Orbene, i principi di diritto appena enunciati comportano la fondatezza del ricorso avendo l'odierno ricorrente, con il ricorso in appello, dedotto in modo k specifico la sussistenza di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto contestato. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato che non poteva essere sottoposto nuovamente alla misura di prevenzione, senza un preventivo nuovo giudizio circa la sua pericolosità sociale, proprio in considerazione del periodo di detenzione (di circa quattro anni) che aveva determinato la sospensione della misura stessa. La Corte di appello, pur a fronte di tali censure contenute nel gravame, ha omesso di pronunciare sul punto incorrendo pertanto nel vizio lamentato, negando illogicamente l'interesse dell'imputo ad una assoluzione nel merito, nonostante le ampie deduzioni rappresentate a tal fine. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma tenuto conto dei rilievi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al