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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00973/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 20 luglio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile, atteso che prospetta deduzioni indeterminate, non essendo stata indicata a sostegno alcuna ragione in fatto o in diritto, ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16 maggio 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 20 luglio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è inammissibile, atteso che prospetta deduzioni indeterminate, non essendo stata indicata a sostegno alcuna ragione in fatto o in diritto, ed aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00973/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris